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Andrea Fiumi
pacchetto-ortofloro-plus Nuovo ammortizzatore unico per imprese e lavoratori dipendenti in seguito all’evento alluvionale: le indicazioni INPS

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in seguito alla pubblicazione in g.u. del d.l. n. 61/2023 c.d. decreto alluvioni, l’inps, con la circolare n. 53/2023, ha fornito indicazioni in merito al nuovo strumento di sostegno al reddito introdotto dall’articolo 7 del citato decreto. la possibilità di accedere a questo ammortizzatore è subordinata al rispetto di alcuni requisiti. primo fra tutti quello territoriale, possono infatti accedere a questo strumento unicamente le aziende e i dipendenti colpiti dagli eventi alluvionali che abbiano la sede legale, sede operativa o residenza in uno dei comuni previsti nell’allegato n.1 al decreto legge. si rende necessario, inoltre, fare attenzione all’elenco dei destinatari ammessi alla fruizione dell’ammortizzatore. rientrano fra questi:. lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, sono impossibilitati a prestare attività lavorativa poiché la stessa si svolge presso datori di lavoro aventi sede legale o unità operative in uno dei comuni di cui all’allegato 1 che, in conseguenza degli eventi alluvionali, hanno sospeso l’attività lavorativa;. lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e che sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro la cui attività si svolge al di fuori dei comuni ricompresi nell’allegato 1. si specifica che la misura di sostegno è prevista anche per i lavoratori agricoli che:. alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei comuni ricompresi nell’allegato 1;. alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e sono residenti o domiciliati in uno dei comuni ricompresi nell’allegato 1, impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono attività lavorativa al di fuori dei medesimi comuni;. alla data del 1° maggio 2023, a prescindere dal comune di residenza o di domicilio, non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo e sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché la stessa si svolge in uno dei comuni ricompresi nell’allegato 1. per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;. alla data del 1° maggio 2023, sono residenti o domiciliati in uno dei comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1, che non hanno ancora un rapporto di lavoro attivo, sono assunti entro e non oltre il 31 agosto 2023 e sono impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa al di fuori dei medesimi comuni. per tali lavoratori la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione. in merito alla condizione impeditiva di recarsi a lavoro per il dipendente, la normativa richiede che questa sia collegata:. a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso allo straordinario evento emergenziale;. alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;. alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;. alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio;. alle condizioni di salute di familiari conviventi;. ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all’evento straordinario ed emergenziale. le richieste di accesso all’ammortizzatore unico dovranno essere giustificate dalla relativa documentazione da parte del datore di lavoro. in particolare, in merito alla condizione di cui alla lettera a) i datori di lavoro, in sede di compilazione della domanda, dovranno indicare l’esistenza di un provvedimento normativo o amministrativo (es. decreto di stato di calamità, ordinanze prefettizie o comunali) riferito alla situazione emergenziale. in merito invece alle condizioni di cui alle lettere dalla b) alla f), i datori di lavoro dovranno indicare di essere in possesso di idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di motivazione addotta. dal momento che verranno svolte le opportune attività di controllo in merito alla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni, la documentazione di cui sopra dovrà essere conservata dal datore di lavoro. la nuova misura di sostegno prevista si configura come un nuovo ammortizzatore sociale unico, comprensivo di relativa contribuzione figurativa, differente dagli altri trattamenti esistenti (cigo, fis, cisoa), ai quali si affianca e con i quali è incompatibile per espressa previsione normativa. alla luce della suddetta incompatibilità, il nuovo ammortizzatore sociale unico non potrà essere richiesto per quei lavoratori che, per i medesimi periodi, hanno fruito di altro strumento di integrazione salariale. l’istituto prevede la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già inoltrato domande di cigo, fis, cisoa, di optare per la nuova misura di sostegno con riferimento ai medesimi periodi e agli stessi lavoratori. per procedere in questo senso si rende necessario richiedere l’annullamento dell’originaria istanza, con la massima urgenza, e successivamente presentare domanda per accedere alla nuova misura prevista. la circolare inps specifica che la misura del nuovo trattamento, per le giornate di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, tenendo conto che la misura dovrà essere di importo mensile pari a quello massimo previsto per le integrazioni salariali all’art. 3, comma 5-bis del d.lgs. n. 148/2015. per l’anno 2023, il trattamento massimo è fissato in 1.321,53 euro lordi, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. la durata della misura di sostegno è variabile per i diversi destinatari di cui sopra:. ai lavoratori subordinati del settore privato che risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che hanno sede legale/operativa in uno dei comuni ricompresi nell’allegato n. 1 e siano impossibilitati a prestare attività lavorativa, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;. ai lavoratori subordinati del settore privato che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati e siano impossibilitati a recarsi al lavoro presso datori di lavoro ubicati al di fuori dei territori ricompresi nell’allegato n. 1, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;. ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso datori di lavoro che svolgono l’attività lavorativa in uno dei comuni alluvionati previsti nell’allegato 1, la misura di sostegno è concessa, per le giornate di sospensione dell’attività lavorativa, fino ad un massimo di 90;. ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, hanno un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15;. ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro in essere, impossibilitati a prestare attività lavorativa perché alle dipendenze di datori di lavoro che operano in uno dei comuni ricompresi nell’allegato 1, ovvero residenti o domiciliati nei comuni medesimi, la misura di sostegno è concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno precedente, detratte quelle lavorate nell’anno in corso, fino ad un massimo di 90. la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione;. ai lavoratori agricoli che, alla data del 1° maggio 2023, erano privi di un rapporto di lavoro attivo e che risiedono o sono domiciliati in uno dei comuni alluvionati ricompresi nell’allegato 1, impossibilitati a recarsi a lavoro presso datori di lavoro che operano al di fuori dei comuni alluvionati medesimi, la misura di sostegno è riconosciuta per le giornate di mancata prestazione di attività lavorativa, fino ad un massimo di 15. la misura di sostegno è riconoscibile a decorrere dalla data di assunzione. il decreto alluvioni prevede che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, la misura di sostegno sia equiparata a lavoro ai fini della maturazione del diritto delle prestazioni di disoccupazione agricola e del calcolo delle stesse. le domande di accesso all’ammortizzatore sociale unico dovranno essere presentate dai datori di lavoro, tramite l’invio di un flusso informativo, esclusivamente in formato.csv contenente i dati relativi ai lavoratori interessati, tra cui il loro iban. il file dovrà essere compilato secondo le indicazioni fornite dall’istituto e trasmesso tramite comunicazione bidirezionale, all’interno del cassetto previdenziale del contribuente/contatti, sotto la voce “cigo - cigs - solidarietà”, selezionando l’apposito oggetto “ammortizzatore unico”. le domande potranno essere trasmesse a partire dal 15 giugno 2023, entro il 30 giugno 2023 per le sospensioni di attività lavorativa verificatesi nel mese di maggio. questo termine non è da considerarsi decadenziale, ma consente all’inps la più tempestiva erogazione della misura. le integrazioni al reddito saranno erogate esclusivamente con pagamento diretto da parte dell’istituto in favore dei dipendenti destinatari, per questo motivo è essenziale indicare il corretto iban del dipendente in fase di invio del file.csv. seguiranno, da parte del nostro studio, successive informative recanti la documentazione necessaria da allegare alle domande. il nostro studio resta a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento. andrea fiumi ©riproduzione riservata
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