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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Entro il 30 giugno la fruizione delle ferie maturate nel 2021

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le ferie rappresentano un periodo di riposo ulteriore rispetto alle altre pause quali, ad esempio, il riposo giornaliero e il riposo settimanale, la cui fruizione è espressamente garantita dalla costituzione. il diritto alle ferie annuali retribuite è riconosciuto a tutte le categorie di lavoratori dipendenti, a prescindere:. dalla qualifica attribuita;. dalla mansione assegnata;. dal contratto applicato. il datore di lavoro è tenuto a comunicare al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, la durata del congedo delle ferie e le relative modalità di determinazione e di fruizione. in ogni caso, il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie, irrinunciabile e retribuito, non inferiore a quattro settimane. le ferie possono essere collettive, interessando tutto il personale o singoli reparti con sospensione totale o parziale dell'attività produttiva, oppure individuali. la contrattazione collettiva e la prassi aziendale possono tuttavia prevedere periodi di ferie ulteriori rispetto alle quattro settimane minime, stabilire se i giorni di ferie indicati siano di calendario o lavorativi, come pure commisurare le giornate di ferie ad un orario settimanale distribuito su cinque o sei giorni. salvo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, le ferie devono essere fruite:. per almeno due settimane nel corso dell'anno di maturazione (consecutive in caso di richiesta del lavoratore);. per le restanti due settimane nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di loro maturazione. ad esempio, in caso di assunzione di un lavoratore dipendente in data 1° gennaio 2023, il periodo di fruizione delle prime due settimane scade nel mese di dicembre 2023. le residue due settimane di ferie devono essere invece fruite entro il mese di giugno 2025. la fruizione delle quattro settimane minime di ferie non può essere sostituita da un’indennità in denaro (salvo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro). la monetizzazione, tuttavia, può riguardare le ferie aggiuntive previste dalla contrattazione collettiva e quelle maturate con un contratto a tempo determinato di durata inferiore all’anno. il lavoratore non perde comunque il diritto alla fruizione delle ferie residue, che restano quindi a sua disposizione. in alternativa, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, il lavoratore può ottenere un’indennità sostitutiva. le ferie maturate nell’anno 2021 e il termine del 30 giugno 2023. relativamente alle ferie maturate nell’anno 2021 è previsto che:. due settimane dovevano essere fruite entro il 31 dicembre 2021;. due settimane entro il 30 giugno 2023 (ossia, entro diciotto mesi dal 31 dicembre 2021). è dunque opportuno che entro il termine del 30 giugno 2023 i datori di lavoro verifichino l’avvenuta fruizione delle ferie maturate nel 2021 dai propri dipendenti, programmando eventualmente la fruizione di quelle residue entro tale data. il mancato rispetto di tale termine, oltre ad esporre il datore di lavoro a sanzioni, determina l’insorgere dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione previdenziale all’inps. in tale ipotesi, alla retribuzione imponibile del mese successivo a quello di scadenza (luglio 2023) dovrà aggiungersi anche la quota corrispondente alle ferie non godute. le sanzioni per il mancato adempimento dell’obbligo in esame sono disciplinate dall’art. 18-bis, comma 3, d.lgs. n. 66/2003 e, dal 1° gennaio 2019, devono essere maggiorate del 20%. l’impianto sanzionatorio. fino a 5 lavoratori. da 120 a 720 euro. più di 5 lavoratori o violazione verificatasi per almeno tre periodi di riferimento. da 480 a 1.800 euro. più di 10 lavoratori o violazione verificatasi per almeno tre periodi di riferimento. da 960 a 5.400 euro. redazione ©riproduzione riservata
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