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Con Circolare n. 60 del 10 luglio 2023, l’INPS ha reso le consuete indicazioni annuali circa la contribuzione previdenziale dovuta dai concedenti per i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari.
Anche nel 2023 è confermata l’applicazione dell’art. 3, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 146/1997, che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta dai datori di lavoro agricoli al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’art. 1, comma 769, Legge n. 296/2006.
Di conseguenza, l’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, è pari al 29,79%, di cui:
Nell’Allegato alla Circolare n. 60/2023 è contenuta la tabella con le aliquote contributive per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari applicabili nell’anno 2023.
A favore dei concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, continuano ad applicarsi i seguenti esoneri (applicabili alle aliquote contributive):
È poi confermato l’esonero di un punto percentuale (1%), da applicare all’aliquota della disoccupazione (2,75%), di cui all’art. 1, commi 361 e 362, Legge n. 266/2005.
Infine, anche nel 2023 continuano a trovare applicazione le agevolazioni per zone tariffarie di cui all’art. 2, comma 49, Legge n. 191/2009, di seguito riepilogate.
Territori |
Misura agevolazione |
Dovuto |
Non svantaggiati |
== |
100% |
Montani |
75% |
25% |
Svantaggiati |
68% |
32% |
Relativamente ai premi dovuti all’INAIL, è confermata l’aliquota del 13,2435%, di cui il 10,125% a titolo di assistenza infortuni sul lavoro e il 3,1185% a titolo di addizionale.
Anche nel 2023, tuttavia, trova applicazione la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’art. 1, comma 128, Legge n. 147/2013, fissata nella misura del 15,17%.
L’aliquota totale per il 2023 (data dall’aliquota dovuta al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, da quelle INAIL e da quelle minori) è quindi complessivamente pari al 45,2365%, di cui:
La retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi è il salario medio provinciale, come definito dal D.M. 21 giugno 2023 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I contributi dovuti per l’anno 2023 devono essere versati entro i seguenti termini:
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, tramite il sito istituzionale www.inps.it, può visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare il Modello F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 - Rapporti di lavoro piccoli coloni e CF”.