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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Vendemmia turistica 2023: fissato il protocollo d’intesa tra Città del Vino e Ispettorato Nazionale del Lavoro

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tra le attività più diffuse per far comprendere al consumatore l’origine di un vino, il territorio in cui viene prodotto, le tecniche e le tradizioni che lo rendono unico rispetto ad altri vini, la vendemmia turistica è certamente quella che può fare veramente la differenza, generando un forte legame non solo con l’azienda che propone l’iniziativa, ma con l’intero territorio in cui l’attività è svolta. la vendemmia turistica, oltre che una proposta turistica e agrituristica, rientra tra le attività che il legislatore ha voluto incentivare quando, nel 2017, ha istituito la disciplina dell’enoturismo. il comma 502 dell’art. 1, legge n. 205/2017, nel definire l’attività enoturistica, precisa che con essa: “si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine”. l’attività enoturistica, tuttavia, per l’ispettorato del lavoro potrebbe rappresentare un elemento di “disturbo” durante i controlli effettuati in campo per il contrasto al lavoro irregolare, dato che tale attività viene svolta in un periodo nel quale le imprese agricole sono, generalmente, in carenza di manodopera e, pertanto, in taluni casi, tale attività potrebbe celare l’assunzione irregolare di manodopera. non a caso, nell’accordocon l’ispettorato nazionale del lavoro (inl) è stata data una precisa definizione della vendemmia turistica. l’art. 1 del protocollo, in particolare, definisce la vendemmia turistica come: “l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato”. gli elementi distintivi di questa attività sono:. la natura non remunerativa della stessa; il turista che effettuata l’attività vendemmiale non può essere dunque remunerato, nemmeno in natura;. la breve durata; l’attività di raccolta potrà essere ristretta a poche ore alternativamente nella fascia oraria antimeridiana o postmeridiana e non potrà ripetersi per più di due volte nella stessa azienda vitivinicola nell’arco della stessa settimana;. lo svolgimento in una area ben circoscritta. anche se svolta per un breve periodo e pur non avendo tra le principali finalità la produttività alternativa a quella derivante da rapporti di lavoro professionale, la vendemmia turistica deve essere svolta in sicurezza. non a caso, l’accordo prevede che l’attività non possa protrarsi a lungo, esponendo i partecipanti al rischio di colpi di calore o, comunque, ad un eccessivo affaticamento. i turisti dovranno essere dotati di idonee attrezzature e abbigliamento, formati sull’utilizzo dei dispositivi forniti e sui rischi dell’attività svolta. in ogni caso sarà inibito l’utilizzo, da parte dei turisti, di macchine agricole o altri mezzi per i quali sono richieste specifiche autorizzazioni o titoli abilitativi per il loro utilizzo. l’attività deve essere svolta sotto il controllo di tutor, i quali potranno assistere non più di otto turisti, salvo che le norme regionali non definiscano un limite diverso. anche l’ambito operativo di tale attività deve essere ben definito, non solo per distinguere l’attività turistica da quelle produttiva ai fini dei possibili controlli, ma anche per non fare interferire i turisti con settori ove potrebbero essere presenti mezzi pesanti in movimento o rischi di altra natura. per tale ragione, l’accordo prevede che i filari della vendemmia turistica debbano essere resi riconoscibili e distinguibili dai luoghi ove i vendemmiatori professionisti svolgono la vendemmia ordinaria, con l’apposizione di idonei cartelli; inoltre andranno indicate nella dichiarazione al s.u.a.p. o sportello equipollente, le coordinate mappali (foglio e particella), avendo cura di escludere in maniera tassativa lo svolgimento promiscuo delle due attività. identificazione dei partecipanti alla vendemmia turistica. i referenti aziendali (tutor) e i turisti impegnati nella vendemmia turistica dovranno indossare obbligatoriamente un cartellino identificativo, o braccialetto identificativo, rispettivamente con la scritta “tutor” e “vendemmiatore turista”. l’attività indoor. in genere, oltre alla fase di raccolta in campo delle uve, l’attività prosegue con la dimostrazione delle ulteriori fasi di lavorazione (pigiatura, appassimento dei grappoli, ecc.). tali attività devono essere svolte in ambienti idonei: i locali e gli impianti presenti dovranno essere conformi agli strumenti urbanistici ed edilizi nonché in materia di sicurezza. le aziende dovranno valutare quali impianti o quali locali possano rappresentare un pericolo per i visitatori, inibendone l’accesso, e comunque dovranno limitare gli accessi ad un numero di visitatori compatibile con le caratteristiche degli spazi a disposizione. adempimenti. l’azienda vitivinicola/enoturistica dovrà disporre di una specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile a tutela dei turisti. inoltre, l’impresa dovrà comunicare lo svolgimento dell’attività al comune competente per territorio, prima dell’avvio della stessa, attraverso la piattaforma s.u.a.p. (o sportello equipollente) a cui potranno fare riferimento gli organi di vigilanza per ogni esigenza, dando notizia di:. numero polizza assicurativa e relativa scadenza;. nominativo del referente aziendale e del suo delegato/tutor;. luogo, inserendo gli identificativi catastali (comune catastale, foglio, particella subalterno) e orari di svolgimento dell'esperienza della vendemmia;. generalità (nome, cognome e data e luogo di nascita) degli enoturisti. tali adempimenti risultano piuttosto onerosi per le imprese che, lo ricordiamo, nel periodo vendemmiale sono già estremamente impegnate nello svolgimento delle attività di raccolta. si auspica che i comuni adottino sistemi snelli e semplici per le informative richieste dall’accordo. la raccolta dei dati anagrafici degli enoturisti e l’inoltro degli stessi comporta anche la corretta gestione degli stessi nel rispetto della normativa in materia di privacy. inoltre, dato che tali comunicazioni devono essere conservate anche per eventuali successivi controlli, le imprese dovranno adottare sistemi di archiviazione idonei e sicuri. redazione ©riproduzione riservata
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