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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus La richiesta di integrazione salariale per temperature elevate nei luoghi di lavoro

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con il messaggio n. 2729/2023, l’inps è intervenuta sull’eccezionale ondata di calore che sta investendo la penisola, fornendo indicazioni e istruzioni operative per poter accedere al trattamento di integrazione salariale previsto nei casi di eventi meteo sfavorevoli. evoluzione normativa. nell’attuale contesto estivo, caratterizzato da eccezionali ondate di calore che investono anche i luoghi di lavoro, pare opportuno ricordare che le imprese possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria (cigo) quando la temperatura nei luoghi di lavoro supera i 35 gradi centigradi. come precisato dall’inps con il messaggio n. 2729/2023, in presenza di temperature inferiori ai 35 gradi centigradi, è comunque possibile presentare la richiesta di cassa integrazione ordinaria, con la causale di accesso denominata “eventi meteo”, qualora entri in considerazione la valutazione anche della temperatura percepita, che risulta più elevata di quella reale. tale situazione, ad esempio, può determinarsi nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a causare una temperatura percepita superiore a quella reale. pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. ai fini dell’accoglimento della domanda, assume poi particolare rilievo la tipologia di lavorazione e le modalità con le quali la stessa viene svolta. dalla valutazione di tali caratteristiche, infatti, può emergere la rilevanza della temperatura percepita rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni (si pensi, ad esempio, ai lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, alle manutenzioni del verde, la raccolta di ortofrutta in serra e, comunque, a tutte le fasi lavorative svolte in luoghi non proteggibili dal sole o che comportano l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al calore). dunque, anche in presenza di temperature inferiori ai 35 gradi è possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale, specie quando le relative attività sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole, se comportano l'utilizzo di materiali o, comunque, in presenza di lavoratori che non sopportano il forte calore. la valutazione circa la possibilità di ricorrere alla cigo non deve quindi far esclusivo riferimento al gradiente termico, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano ad operare i lavoratori. tali ulteriori elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale assumono particolare rilievo in caso di lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o di raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro e nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura. il trattamento di integrazione salariale può essere infine riconosciuto in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza, disponga la sospensione o la riduzione delle attività poiché sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori (sempre che le cause che hanno determinato detta sospensione o riduzione non siano imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori). in tal caso, il datore di lavoro è tenuto ad allegare all'istanza di cigo l'attestazione del responsabile della sicurezza dell'azienda o, comunque, ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda. sul punto si ricorda che anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28, d.lgs. n. 81/2008, che pertanto richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione (nel sito istituzionale dell’inail è presenta la “guida informativa per la gestione del rischio caldo”, contenente utili indicazioni per i datori di lavoro sulle patologie da calore e sui fattori che contribuiscono alla loro insorgenza, nonché istruzioni per la relativa prevenzione). ai fini della valutazione dei rischi da alte temperature, assumono particolare rilievo, oltre alle attività da svolgersi all’aperto non in via occasionale, anche ulteriori aspetti afferenti allo svolgimento del rapporto di lavoro come, ad esempio:. gli orari di lavoro, specie se comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata (dalle ore 14:00 alle ore 17:00);. le attività che richiedono un intenso sforzo fisico, specie se associato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (dpi);. l’ubicazione del luogo di lavoro;. la dimensione aziendale;. le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere). la valutazione di tali fattori di rischio ambientale non deve essere sottovalutata dai datori di lavoro che, si ricorda, possono anche incorrere in conseguenze di natura penale per gli eventi che accadono ai propri dipendenti in conseguenza delle alte temperature. da ultimo, si ricorda che, a seguito del riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali operato dalla legge n. 234/2021, il ricorso all’ammortizzatore sociale per eventi meteo è ammesso anche per i datori di lavoro esclusi dalla cigo ma tutelati dal fondo di integrazione salariale (fis) e dai fondi di solidarietà bilaterali. redazione ©riproduzione riservata
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