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Come noto, l’art. 24, D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, è intervenuto, tra l’altro, sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine e, in particolare, sulle causali che legittimano l’instaurazione dei contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi (durata compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi).
A seguito delle novità introdotte, l’apposizione di un termine superiore ai dodici mesi è ora ammessa qualora ricorrano le seguenti circostanze:
In seguito, la Legge n. 85/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei contratti a termine, rimuovendo, nei primi dodici mesi del rapporto di lavoro, l’obbligo di indicare una causale, indipendentemente dal fatto che i dodici mesi si raggiungano con un unico rapporto di lavoro oppure con più contratti (rinnovi).
Inoltre, ai fini del computo del termine dei dodici mesi, è possibile considerare solo i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del Decreto Lavoro.
Da ultimo, in sede di conversione del D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvione, il Legislatore è intervenuto nuovamente in materia, prevedendo la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti di lavoro a termine nei territori alluvionati, senza che ricorra l’obbligo di appore una causale per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa.
In particolare, il nuovo art. 7-bis, D.L. n. 61/2023, prevede, fino al 31 agosto e per un periodo massimo di novanta giorni, la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine, inclusi quelli a scopo di somministrazione di lavoro, anche in assenza delle causali.
La deroga opera limitatamente alle proroghe o ai rinnovi sottoscritti entro il 31 agosto 2023, per un periodo massimo di novanta giorni, e riguarda esclusivamente i lavoratori impiegati presso le imprese con sede legale o/e operativa nei territori alluvionati di cui all'Allegato 1, D.L. n. 61/2023, che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa.
In ogni caso, la durata complessiva del rapporto a termine non può superare i ventiquattro mesi, pena la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.