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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Territori alluvionati: la proroga dei contratti a termine

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come noto, l’art. 24, d.l. n. 48/2023, c.d. decreto lavoro, è intervenuto, tra l’altro, sulla disciplina dei contratti di lavoro a termine e, in particolare, sulle causali che legittimano l’instaurazione dei contratti a termine di durata superiore ai dodici mesi (durata compresa tra i dodici e i ventiquattro mesi). a seguito delle novità introdotte, l’apposizione di un termine superiore ai dodici mesi è ora ammessa qualora ricorrano le seguenti circostanze:. nei casi previsti dalla contrattazione collettiva di cui all’art. 51, d.lgs. n. 81/2015 (contratti collettivi nazionali e contratti di secondo livello, territoriale o aziendale, sottoscritti dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria);. in assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva e, comunque, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate direttamente dalle parti contraenti;. in sostituzione di altri lavoratori. in seguito, la legge n. 85/2023, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 48/2023, c.d. decreto lavoro, è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei contratti a termine, rimuovendo, nei primi dodici mesi del rapporto di lavoro, l’obbligo di indicare una causale, indipendentemente dal fatto che i dodici mesi si raggiungano con un unico rapporto di lavoro oppure con più contratti (rinnovi). inoltre, ai fini del computo del termine dei dodici mesi, è possibile considerare solo i contratti stipulati a decorrere dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto lavoro. da ultimo, in sede di conversione del d.l. n. 61/2023, c.d. decreto alluvione, il legislatore è intervenuto nuovamente in materia, prevedendo la possibilità di prorogare e rinnovare i contratti di lavoro a termine nei territori alluvionati, senza che ricorra l’obbligo di appore una causale per i lavoratori impossibilitati a prestare l'attività lavorativa. in particolare, il nuovo art. 7-bis, d.l. n. 61/2023, prevede, fino al 31 agosto e per un periodo massimo di novanta giorni, la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine, inclusi quelli a scopo di somministrazione di lavoro, anche in assenza delle causali. la deroga opera limitatamente alle proroghe o ai rinnovi sottoscritti entro il 31 agosto 2023, per un periodo massimo di novanta giorni, e riguarda esclusivamente i lavoratori impiegati presso le imprese con sede legale o/e operativa nei territori alluvionati di cui all'allegato 1, d.l. n. 61/2023, che siano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa. in ogni caso, la durata complessiva del rapporto a termine non può superare i ventiquattro mesi, pena la conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. redazione ©riproduzione riservata
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