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Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, il D.L. n. 48/2023, c.d. Decreto Lavoro, ha introdotto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato i c.d. soggetti NEET a partire dal 1° giugno ed entro il 31 dicembre 2023.
Con Circolare n. 68/2023, l’INPS ha reso le attese indicazioni per la fruizione dell’incentivo, riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
L’art. 27, comma 1, D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023, ha previsto un incentivo a favore dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli del settore agricolo, per le assunzioni di giovani con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione ovvero con contratto di apprendistato professionalizzante, effettuate dal 1° giugno al 31 dicembre 2023.
L’incentivo opera a condizione che i giovani lavoratori da assumere siano in possesso delle seguenti caratteristiche:
La registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani deve essere effettuata tramite il portale MyANPAL, oppure tramite i portali regionali Garanzia Giovani.
Tuttavia, con riferimento ai lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, è previsto che l’incentivo possa essere fruito a condizione che, in aggiunta ai sopra indicati requisiti, ricorra almeno uno dei seguenti elementi:
Con Circolare n. 68 del 21 luglio 2023, l’INPS ha ulteriormente precisato che la concessione del beneficio è subordinata al rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, che richiede la verifica dell'incremento occupazionale netto e la concessione nei limiti dell'intensità massima di aiuti previsti dal medesimo Regolamento.
L’assunzione del giovane lavoratore, in particolare, deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale, il numero dei dipendenti deve essere calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), raffrontando il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo.
L’incremento occupazionale dei dodici mesi successivi deve essere quindi verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi, e non la forza lavoro stimata al momento dell’assunzione.
Conseguentemente, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già fruite si “consolidano” e possono essere quindi legittimamente fruite; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già fruite.
Tuttavia, l’incentivo può essere comunque fruito qualora l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si sono resi vacanti a seguito di:
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avendo peraltro riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’art. 2, par. 2, Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
L’incremento, pertanto, deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro, e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
Il venir meno dell’incremento determina la perdita del beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente, tuttavia, di recuperare il beneficio perso.
L’incentivo è fissato in misura pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ed è riconosciuto per una durata massima di 12 mesi.
Lo sgravio contributivo in esame è cumulabile con l'esonero per l’occupazione giovanile di cui all'art. 1, comma 297, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, nonché con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi e, comunque, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di Aiuti di Stato.
In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo in esame è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto.
L’espresso riferimento alla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali quale parametro di riferimento per la quantificazione del beneficio, comporta che l’incentivo in esame debba essere considerato di tipo economico, ossia da parametrare alla retribuzione erogata ai nuovi assunti e non alla contribuzione datoriale dovuta.
Pertanto, qualora dall’utilizzo della misura scaturisca un credito per il datore di lavoro rispetto ai contributi dovuti per il rapporto incentivato, tale credito potrà essere utilizzato a conguaglio sull’intera posizione debitoria del datore di lavoro.
L’incentivo deve essere fruito, ordinariamente, per ciascuna mensilità, entro il mese successivo a quello di svolgimento della prestazione lavorativa.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche al ricorrere di tale ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2025 (di conseguenza, l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza del mese di gennaio 2025).
L’agevolazione introdotta dal D.L. n. 48/2023 si configura quale incentivo all’assunzione ed è, pertanto, subordinata:
L’art. 1, commi 1175 e 1176, Legge n. 296/2006, si ricorda, richiede il rispetto delle seguenti condizioni:
Al fine di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione a tempo indeterminato, è possibile inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza online “NEET23” che sarà reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” presente sul portale istituzionale dell’istituto previdenziale, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo.
Nell’istanza dovranno essere indicati i seguenti dati:
Inoltre, ai sensi del D P. R. n. 445/2000, occorre anche dichiarare il possesso dei requisiti di accesso alla misura.
A seguito della ricezione dell’istanza, l’INPS verifica che il lavoratore sia iscritto al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e che disponga dei requisiti NEET, per poi calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base alla retribuzione imponibile indicata. Infine, una volta verificata l’effettiva sussistenza della copertura finanziaria per l’incentivo richiesto, l’INPS comunica al datore di lavoro richiedente l’avvenuta prenotazione della quota di incentivo allo stesso spettante.
A seguito della prenotazione delle risorse, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad effettuare l’assunzione. In particolare, entro 14 giorni di calendario dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.