L'INPS, nel Messaggio n. 2788 del 26 luglio 2023, ha fornito importanti precisazioni riguardanti il congedo parentale, il congedo di paternità obbligatorio e i permessi per disabilità. Le istruzioni hanno l'obiettivo di agevolare la compilazione del Flusso UniEmens e chiarire l'utilizzo dei codici necessari alla compensazione delle indennità anticipate ai lavoratori subordinati aventi diritto.
Nuovi Codici Evento e Conguaglio
Nel Messaggio, l’INPS fornisce la mappatura dei nuovi codici[1] validi per gli eventi verificatisi dal 13 agosto 2022 in avanti, le cui prime istruzioni erano state fornite con il Messaggio n. 659/2023. Tali codici si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è divenuta obbligatoria a partire dal mese di competenza aprile 2023. I datori di lavoro con dipendenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali (Flusso UniEmens) dovranno utilizzare questi codici adeguatamente.
I codici evento in questione sono:
- MA1, “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001” (nuovo significato assunto per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022);
- MA2, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;
- MA0, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;
- PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata:
- PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata:
- PE0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata:
- PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata:
- PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata:
- PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata:
- TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale”.
Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata:
- TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale”.
Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001).
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata:
- PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022” (per valorizzare i periodi di congedi di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022);
- MA3,che continua ad avere il significato di: “Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001”;
- MB1,che continua ad avere il significato di “Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi allattamento”;
- MB4,che continua ad avere il significato di “Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001”.
In conclusione, con il Messaggio n. 2788 del 2023, l'INPS ha fornito importanti chiarimenti riguardanti i codici evento e conguaglio relativi al congedo parentale, congedo di paternità obbligatorio e permessi per disabilità. L'obbligo di utilizzare i nuovi codici a partire da aprile 2023 rappresenta una novità significativa per i datori di lavoro e i lavoratori subordinati aventi diritto.
Si rinvia alla lettura del Messaggio per consultare le informazioni riguardanti le modalità di valorizzazione dei Flussi UniEmens e l'utilizzo dei codici forniti dall'INPS per garantire una corretta compilazione delle istanze e una giusta compensazione delle indennità.
[1] Istituiti alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 105/2022 e dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022)
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