Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Come noto, l’art. 1, D.L. n. 61/2023, c.d. Decreto Alluvione, ha accordato, tra l’altro, la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti dei premi assicurativi in scadenza nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2023, a favore dei ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall'Allegato 1, D.L. n. 61/2023.
Gli adempimenti e i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023.
La sospensione, in particolare, riguarda i datori di lavoro privati ed i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione Industria e alla gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, operanti, alla data del 1° maggio 2023, nei territori alluvionati.
Come precisato dall’INAIL con la Circolare n. 33/2023, la sospensione è applicabile esclusivamente a favore delle PAT con sede dei lavori nei suddetti territori e ai premi assicurativi riferiti alle attività ivi svolte. Tra i versamenti sospesi, rientrano quelli correnti relativi alla seconda e terza rata del premio di autoliquidazione 2022/2023, in scadenza il 16 maggio e il 21 agosto 2023, ed i premi mensili per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne e quelli in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
Inoltre, tra i versamenti oggetto di sospensione dal 1° maggio al 31 agosto 2023, rientrano anche le rate mensili previste nell’ambito delle rateazioni ordinarie concesse dall’INAIL, in corso alla data del 1° maggio 2023.
Al fine di beneficiare della sospensione, i soggetti interessati devono presentare un’apposita comunicazione entro il 20 novembre 2023, utilizzando il servizio online “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali”, disponibile sul sito istituzionale dell’INAIL.
Entro tale data dovrà essere inoltre effettuato il versamento, in unica soluzione, dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 e dal 1° settembre 2023 dovranno essere riavviati i piani di ammortamento delle rateazioni ordinarie; le rate sospese (1° maggio - 31 agosto) dovranno essere versate in unica soluzione entro il 20 novembre 2023 unitamente alla rata in scadenza nello stesso mese.
Con una nota interna rivolta alle proprie strutture territoriali, l’INAIL ha reso alcuni interessanti chiarimenti circa le procedure da osservare ai fini della trasmissione della comunicazione richiesta per l’applicazione delle sospensioni in esame.
Nella nota, l’INAIL ha innanzitutto precisato che il servizio online per la trasmissione della comunicazione consente di effettuare un solo invio e, pertanto, qualora si renda necessario modificare una comunicazione già inviata, i soggetti interessati devono trasmettere un’apposita PEC alla sede INAIL territorialmente competente.
Le sedi territoriali dell’INAIL inseriranno manualmente le comunicazioni di rettifica ricevute a mezzo PEC, provvedendo altresì a verificare se il richiedente dispone effettivamente dei requisiti per fruire della sospensione (ossia, se alla data del 1° maggio 2023 aveva la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’Allegato 1, D.L. n. 61/2023).
Ai fini dell’individuazione della posizione assicurativa territoriale, occorre far riferimento alla sede operativa, ossia alla sede dove è svolta l’attività economica del soggetto assicurante (si ricorda che dalla sospensione sono esclusi i soggetti per i quali, nei territori interessati dall’alluvione, risulta solo la sede legale, senza lavoratori occupati).
I territori alluvionati indicati dall’Allegato 1, D.L. n. 61/2023, possono non coincidere con il territorio cui si riferisce l’ISTAT del Comune di riferimento associato alla PAT. In questa ipotesi, i soggetti che intendono avvalersi della sospensione, devono preliminarmente dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la PAT per la quale effettuano la sospensione rientra nei territori individuati dalla norma.