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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Entro il 18 settembre 2023 il versamento dei contributi degli operai agricoli relativi al primo trimestre

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entro il 18 settembre, i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze operai agricoli a tempo determinato (otd) e a tempo indeterminato (oti) sono tenuti al versamento, a mezzo modello f24, dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al primo trimestre 2023 (mesi di gennaio, febbraio e marzo). termini di versamento contribuzione previdenziale 2023 operai agricoli. 1° trimestre 2023 (mesi di gennaio, febbraio e marzo). 18 settembre 2023. 2° trimestre 2023 (mesi di aprile, maggio e giugno). 18 dicembre 2023. 3° trimestre 2023 (mesi di luglio, agosto e settembre). 18 marzo 2024. 4° trimestre 2023 (mesi di ottobre, novembre e dicembre). 17 giugno 2024. con circolare n. 18/2023, l’inps ha fissato l’aliquota contributiva al fondo pensioni lavoratori dipendenti (fpld) nella misura complessiva del:. 29,90% (di cui 8,84% a carico del lavoratore), per la generalità delle imprese agricole;. 32,30% (di cui 8,84% a carico del lavoratore), per le aziende agricole, singole o associate, di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale. in tale documento di prassi, l’istituto previdenziale ha evidenziato che, dal 1° gennaio 2022, le imprese cooperative e loro consorzi (inquadrate nel settore agricolo), che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240/1984, non sono più soggette all’aliquota contributiva del 2,75% prevista per la disoccupazione agricola, ma sono tenute al versamento della contribuzione per il finanziamento della naspi. tale contribuzione trova applicazione per gli operai agricoli a tempo determinato per effetto della previsione di cui all’art. 1, comma 221, lett. a), legge n. 234/2021, che ha esteso la naspi agli oti, agli apprendisti e ai soci lavoratori assunti come dipendenti dalle suddette cooperative e loro consorzi. in relazione al contributo dovuto all’inail che, si ricorda, è riscosso dall’inps, anche per l’anno 2023 le aliquote restano fissate nelle seguenti misure:. 10,1250%, per l’assistenza infortuni sul lavoro;. 3,1185%, per l’addizionale infortuni sul lavoro. in relazione alle agevolazioni contributive, si ricorda che anche per il 2023 i datori di lavoro agricoli possono, ricorrendone i presupposti, beneficiare degli sgravi per zone tariffarie nella misura del:. 75% per i territori particolarmente svantaggiati (ex montani);. 68% per i territori svantaggiati. tali sgravi sono applicabili anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’inps nel settore agricolo, hanno alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate come agricole ai sensi dell’art. 6, legge n. 92/1979. la norma, in particolare, prevede che, agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerino lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato da:. amministrazioni pubbliche, per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;. consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;. imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;. imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli. relativamente ai premi inail, invece, può trovare applicazione l’agevolazione collegata all’andamento infortunistico aziendale di cui all’art. 1, comma 128, legge n. 147/2013, fissata, per il 2023, nella misura del 15,17%. infine, con riguardo all’esonero della quota ivs a carico del lavoratore, si evidenzia che per l’annualità 2023 il beneficio è fissato nelle seguenti misure:. 3% se la retribuzione imponibile non supera la soglia di 1.923 euro e 2% se la retribuzione imponibile non supera la soglia di 2.692 euro per i periodi di paga dal 1° gennaio al 30 giugno 2023;. 7% se la retribuzione imponibile non supera la soglia di 1.923 euro e 6% se la retribuzione imponibile non supera la soglia di 2.692 euro per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023. pertanto, per i primi due trimestri del 2023 (mesi di competenza da gennaio a giugno) l’inps applicherà, sull’imponibile dichiarato dal datore di lavoro, l’esonero del 2% o del 3%, mentre per gli ultimi due trimestri del 2023 (mesi di competenza da luglio a dicembre) l’istituto riconoscerà l’esonero del 6% o del 7%. per la tredicesima, invece, continua a trovare applicazione l’esonero del 2% o del 3%, considerato che l’incremento di 4 punti percentuali non ha effetti su tale mensilità. redazione ©riproduzione riservata
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