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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Rivalutazione delle prestazioni per infortuni

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con effetto dal 2000, a partire dal 1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per le rendite erogate dall'inail ai mutilati e agli invalidi del lavoro in tutte le relative gestioni viene annualmente rivalutata. questa rivalutazione è basata sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo i dati forniti dall'istat rispetto all'anno precedente. tuttavia, gli aumenti annuali, così calcolati, vengono assorbiti nell'anno in cui si verifica una variazione retributiva minima, non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione utilizzata come base nell'ultima rivalutazione ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. per il 2022, non essendosi verificata la suddetta condizione, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relative ai settori industria, navigazione e agricoltura è stata approvata attraverso decreti ministeriali del 9 giugno 2022, n. 106 e del 15 giugno 2022, n. 108, con decorrenza dal 1° luglio 2022. per il 2023, la rivalutazione è stata effettuata in base a una variazione percentuale dell'8,1% dell'indice istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi tra il 2021 e il 2022. questa rivalutazione è entrata in vigore il 1° luglio 2023, in conformità con l'articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38., rispettivamente al settore industria e navigazione e al settore agricoltura. l’inail, con circolare n. 40 del 12 settembre 2023, ha fornito ulteriori dettagli sui riferimenti retributivi per la liquidazione delle prestazioni e le istruzioni operative per la riliquidazione delle prestazioni in corso. rendite per inabilità permanente. in sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misureretributive di seguito indicate:. settore e retribuzione media giornaliera. retribuzione annua minima. retribuzione annua massima. industria: la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 91,532. euro 19.221,30. euro 35.696,70. settore marittimo: operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 91,53) e della retribuzione annua minima. euro 19.221,30. - comandanti e capi macchinisti -&> euro 51.403,25. - primi ufficiali di coperta e di macchina -&> euro 43.549,97. - altri ufficiali -&> euro 39.623,34. nel settore agricoltura, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 29.010,95. pertanto, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:. lavoratori subordinati a tempo determinato: su retribuzione annua convenzionale euro 29.010,95;. lavoratori subordinati a tempo indeterminato: su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: minimo euro 19.221,30;. massimo euro 35.696,70;. lavoratori autonomi su retribuzione annua convenzionale euro 19.221,30. assegno una tantum in caso di morte. l’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 11.612,92. tale valore si applica al settore dell’industria, a quello marittimo e a quello agricolo. assegno per assistenza personale continuativa. anche l’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa è unico per i tre settori ed è pari ad euro 632,94. assegni continuativi mensili. gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:. % inabilità. settore industria. settore agricoltura. da 50 a 59. euro 355,14. euro 444,83. da 60 a 79. euro 498,27. euro 620,74. da 80 a 89. euro 925,12. euro 1.065,70. da 90 a 100. euro 1.425,28. euro 1.510,28. 100 + a.p.c. euro 2.059,02. euro 2.143,55. redazione ©riproduzione riservata
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