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Con effetto dal 2000, a partire dal 1° luglio di ogni anno, la retribuzione di riferimento per le rendite erogate dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro in tutte le relative gestioni viene annualmente rivalutata.
Questa rivalutazione è basata sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, secondo i dati forniti dall'ISTAT rispetto all'anno precedente. Tuttavia, gli aumenti annuali, così calcolati, vengono assorbiti nell'anno in cui si verifica una variazione retributiva minima, non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione utilizzata come base nell'ultima rivalutazione ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Per il 2022, non essendosi verificata la suddetta condizione, la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale relative ai settori industria, navigazione e agricoltura è stata approvata attraverso Decreti Ministeriali del 9 giugno 2022, n. 106 e del 15 giugno 2022, n. 108, con decorrenza dal 1° luglio 2022.
Per il 2023, la rivalutazione è stata effettuata in base a una variazione percentuale dell'8,1% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi tra il 2021 e il 2022. Questa rivalutazione è entrata in vigore il 1° luglio 2023, in conformità con l'articolo 11 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. , rispettivamente al settore industria e navigazione e al settore agricoltura.
L’INAIL, con Circolare n. 40 del 12 settembre 2023, ha fornito ulteriori dettagli sui riferimenti retributivi per la liquidazione delle prestazioni e le istruzioni operative per la riliquidazione delle prestazioni in corso.
In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente operano le misure retributive di seguito indicate:
Settore e retribuzione media giornaliera |
Retribuzione annua minima |
Retribuzione annua massima |
INDUSTRIA: la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in euro 91,532 |
euro 19.221,30 |
euro 35.696,70 |
SETTORE MARITTIMO: operano gli stessi importi fissati per il settore industria, ad eccezione dei lavoratori di seguito indicati, per i quali, fermi restando i suddetti importi della retribuzione media giornaliera (euro 91,53) e della retribuzione annua minima. |
euro 19.221,30 |
- Comandanti e capi macchinisti -> euro 51.403,25 - Primi ufficiali di coperta e di macchina -> euro 43.549,97 - Altri ufficiali -> euro 39.623,34 |
Nel SETTORE AGRICOLTURA, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in euro 29.010,95. Pertanto, gli importi da prendere in considerazione per ciascuna categoria di lavoratori del settore agricoltura sono i seguenti:
L’importo dell’assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di euro 11.612,92. Tale valore si applica al settore dell’industria, a quello marittimo e a quello agricolo.
Anche l’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa è unico per i tre settori ed è pari ad euro 632,94.
Gli importi degli assegni continuativi, rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, sono rideterminati come di seguito indicato:
% INABILITÀ |
SETTORE INDUSTRIA |
SETTORE AGRICOLTURA |
da 50 a 59 |
euro 355,14 |
euro 444,83 |
da 60 a 79 |
euro 498,27 |
euro 620,74 |
Da 80 a 89 |
euro 925,12 |
euro 1.065,70 |
Da 90 a 100 |
euro 1.425,28 |
euro 1.510,28 |
100 + a.p.c. |
euro 2.059,02 |
euro 2.143,55 |