Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Incremento del Tasso Unico di Riferimento (TUR): gli effetti sul tasso di interesse di rateazione per i debiti contributivi ed i premi assicurativi

Please publish modules in offcanvas position.

con la decisione di politica monetaria del 14 settembre 2023, la bcc ha fissato nella misura del 4,50%, a decorrere dal 20 settembre 2023, il tasso unico di riferimento (c.d. tur). la precedente misura del tur, in vigore dal 2 agosto al 19 settembre 2023, era invece pari al 4,25%. come precisato dall’inps nella circolare n. 81 del 18 settembre 2023, tale incremento si riflette, innanzitutto, sulla misura dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché sulla misura delle sanzioni civili per ritardato od omesso versamento di contributi previdenziali. in particolare, a seguito dell’aumento del tur al 4,50%, la nuova misura del tasso di differimento e di dilazione, applicabile nel caso di:. regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in relazione alle rateazioni presentate dal 20 settembre 2023;. autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023;. è pari al 10,50%. l’innalzamento del tur si riflette anche sulla misura dei tassi applicabili alle sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva (si veda la seguente tabella). i nuovi tassi applicabili alle sanzioni civili. mancato o tardivo pagamento di contributi o premi, il cui ammontare sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a), legge n. 388/2000). 10% annuo (tur maggiorato di 5,5 punti). evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi (si tratta della fattispecie in cui il datore di lavoro, con l’intento di non versare i contributi o i premi, occulta i rapporti di lavoro in essere o le retribuzioni erogate (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, legge n. 388/2000). sanzione pari al 30% del debito, nel limite del 60% dei contributi/premi non corrisposti. denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo, legge n. 388/2000). 10% annuo (tur maggiorato di 5,5 punti). mancato o tardivo pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, legge n. 388/2000). 10% annuo (tur maggiorato di 5,5 punti). l’aumento del tur si riflette, infine, sulla misura delle sanzioni civili applicabili in caso di procedure concorsuali. sul punto di ricorda che con la deliberazione n. 1 dell’8 gennaio 2002, l’inps ha stabilito che nel caso di procedure concorsuali, qualora ricorrano gli estremi per l’applicazione delle sanzioni civili, trovino applicazione le sanzioni ridotte, nei limiti previsti dalla stessa deliberazione. è previsto, in particolare, che qualora il tasso del tur scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sia fissata in misura pari al tasso legale, mentre la minima sia pari all’interesse legale maggiorato di due punti (la riduzione delle sanzioni è tuttavia subordinata all’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese). di conseguenza, i nuovi tassi da applicare nel caso di sanzioni ridotte sono pari al:. 5%, in caso di mancato o tardivo pagamento di contributi o premi;. 7%, in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. incremento del tasso di rateazione e/o dilazione dei premi inail. con circolare n. 42 del 18 settembre 2023, l’inail ha comunicato che, a seguito dell’incremento del tur, dal 20 settembre 2023 variano i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, nonché per il calcolo delle sanzioni civili. in particolare, per effetto dell’aumento del tur al 4,50%, la nuova misura del tasso è pari:. al 10,50%, per l’interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;. al 10%, per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili. tali misure saranno applicate alle istanze di rateazione presentate a partire dal 20 settembre 2023, ovvero in data anteriore qualora la competente sede territoriale dell’inail non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o lo comunichi in data 20 settembre 2023 o successiva (l’aumento del tasso non produce invece effetti sulle rateazioni in corso). fringe benefit prestiti ai lavoratori dipendenti. in conclusione, teniamo ad evidenziare che l’incremento del tur si riflette anche sul valore del benefit conseguente alla concessione di forme di finanziamento ai lavoratori. in particolare, in caso di concessione di prestiti da parte dei datori di lavoro, l’art. 51, comma 4, lett. b), tuir, dispone che il valore del benefit sia determinato in via forfettaria assumendo il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolati al tur vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolati al tasso di interesse (eventualmente) applicato al dipendente. in caso di superamento del limite di esenzione di cui all’art. 51, comma 3, tuir (anche per il concorso di eventuali ulteriori benefit concessi al lavoratore), l’intero valore concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente ai fini fiscali e previdenziali. tale limite, a seguito delle novità introdotte dal decreto lavoro, è pari, almeno per l’anno 2023, a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico. per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, invece, trova applicazione l’ordinaria soglia di esenzione di 258,23 euro. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale