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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Sospensione adempimenti e versamenti previdenziali alluvionati: presentazione dell’istanza entro il 30 settembre 2023 da parte delle aziende agricole

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come noto, il d.l. n. 61/2023, c.d. decreto alluvione, ha accordato, tra l’altro, la sospensione dei versamenti previdenziali e dei premi inail in scadenza nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2023 a favore dei soggetti con residenza, sede legale o operativa nei territori delle regioni emilia-romagna, toscane e marche colpiti dagli eventi alluvionali dello scorso mese di maggio. il versamento dei contributi e dei premi sospesi deve essere effettuato, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 20 novembre 2023. con circolare n. 67/2023, l’inps ha definito il perimetro di applicazione della sospensione dei versamenti previdenziali e assistenziali e dei premi inail, precisando che possono beneficiarne:. i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla gestione pubblica);. i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);. i committenti e i liberi professionisti tenuti all’iscrizione alla gestione separata inps. al fine di fruire della sospensione:. le aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata;. i lavoratori agricoli autonomi;. sono tenuti a presentare, entro il termine del 30 settembre 2023, un’apposita istanza di sospensione (“sosp. eventi alluvionali 1° maggio 2023 emilia-romagna”). l’istanza può essere presentata mediante:. il nuovo cassetto previdenziale del contribuente, sezione “telematizzazione”, “crea istanza ag”, da parte dei datori di lavoro agricoli che assumono manodopera;. il cassetto previdenziale per agricoltori autonomi, sezione “comunicazione bidirezionale”, “invio comunicazione”, da parte dei lavoratori agricoli autonomi. gli altri soggetti (non agricoli) devono invece trasmettere l’istanza di sospensione entro il 20 novembre 2023. in particolare, gli artigiani ed i commercianti possono chiedere la sospensione tramite il cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione “comunicazione bidirezionale”, “comunicazioni inviate”, “nuovo invio”, indicando nel campo “titolo” l’oggetto: “sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”. i datori di lavoro domestici possono chiedere la sospensione mediante il cassetto previdenziale (datori di lavoro domestico), sezione “comunicazioni”, “invia comunicazione”, “crea nuova comunicazione”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto della richiesta “sospensione per eventi alluvionali dal 1° maggio 2023”. gli artigiani, i commercianti ed i datori di lavoro domestici devono allegare il modulo di domanda denominato “sc101”. i professionisti possono presentare l’istanza di sospensione direttamente dal cassetto previdenziale per liberi professionisti, sezione “domande telematiche”, “domanda di sospensione alluvione emilia-romagna” (la procedura consente di compilare i dati presenti nel modello “sc101” direttamente sul portale). in conclusione, si ricorda che i soggetti interessati alla sospensione dei premi assicurativi devono presentare un’apposita comunicazione all’inail entro il 20 novembre 2023, utilizzando il servizio online “comunicazionesospensioni/recuperi agevolati calamità naturali”. redazione ©riproduzione riservata
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