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Con Sentenza n. 38914 del 25 settembre 2023, la Corte di Cassazione ha condannato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) per l’infortunio mortale occorso a un lavoratore impiegato in mansioni non proprie.
In particolare, con una inedita interpretazione dell’art. 50, D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro), i Giudici di legittimità hanno sottolineato come il Rappresentante per la Sicurezza non abbia ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che un impiegato tecnico venisse adibito a mansioni di magazziniere, pur non avendo ricevuto la relativa formazione, nonché l’addestramento all’utilizzo del muletto, senza peraltro sollecitare l’adozione, da parte del Responsabile dell’azienda, di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante fosse stato sollecitato a farlo dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della stessa impresa.
Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, nonostante il Rappresentante per la Sicurezza ricopra un ruolo di garanzia, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, svolgendo la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la condotta omissiva assunta dallo stesso ha contribuito o cooperato a cagionare l’evento mortale.
Il lavoratore deceduto, infatti, benché assunto con la qualifica di impiegato tecnico, di fatto svolgeva anche le funzioni di magazziniere, utilizzando regolarmente un muletto senza aver acquisito alcuna esperienza e addestramento pratico all’utilizzo di tale mezzo, e senza essere stato formato sulle modalità di stoccaggio delle merci sulle scaffalature.
Peraltro, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aveva espressamente previsto il pericolo di caduta delle merci stoccate, come pure la necessità che il carrello elevatore fosse utilizzato da personale specificamente formato.
Sulla base di tali elementi, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal titolare dell’azienda e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza avverso la condanna, per entrambi, della Corte di appello, a seguito dell’infortunio mortale occorso a un lavoratore mentre posizionava su una scaffalatura dei tubi metallici.
La posizione di garanzia posta in capo al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza presuppone un suo dovere di protezione e di controllo, finalizzato ad impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire. A tal fine, il Rappresentante dei Lavoratori è chiamato a promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, nonché ad avanzare proposte in merito alla attività di prevenzione e ad avvisare il Responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.
L’omissione di tali attività di organizzazione della sicurezza sul lavoro può dunque determinare l’insorgere di una responsabilità penale in capo a tale figura.