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Testo apertoil decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della direttiva ue 2019/1937, ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano illeciti svolti in ambito lavorativo, sia pubblico che privato. le finalità sono ovviamente quelle di favorire l’emersione di comportamenti illeciti consentendo alle imprese pubbliche e private anche una maggior consapevolezza delle attività svolte dai propri collaboratori. l’articolo 24 del decreto ha previsto che la disciplina trovasse applicazione a partire dal 15 luglio 2023. tuttavia, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati compresa fra 50 e 249 dipendenti[1], l’adeguamento alla normativa in materia di whistleblowing si applicherà dal 17 dicembre 2023. entro tale data, i soggetti interessati dovranno dotarsi di strumenti idonei a consentire la trasmissione di segnalazioni di violazioni nel rispetto dei lavoratori, garantendo la tutela dei loro diritti. soggetti interessati. la disciplina interessa sia i soggetti di diritto pubblico che enti del settore privato. gli enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina in commento sono i seguenti:. pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le autorità di sistema portuale) e di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001;. autorità amministrative indipendenti;. enti pubblici economici;. società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate;. società in house anche se quotate;. altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. 33/2013;. organismi di diritto pubblico;. concessionari di pubblico servizio. relativamente agli enti del settore privato, la disciplina trova applicazione per:. i soggetti privati che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);. i soggetti del settore privato che operano in determinati settori nell’ambito di applicazione degli atti dell’unione di cui alle parti i. b e ii dell’allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati (servizi, prodotti e mercati finanziari, ecc.);. i soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ancorché nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori. i soggetti legittimati a segnalare le violazioni sono:. i lavoratori dipendenti delle aziende private e pubbliche (comprese le forze di polizia e il personale militare per il settore pubblico);. i lavoratori autonomi, compresi i titolari di rapporti di collaborazione;. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;. azionisti (persone fisiche). per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico. sono inoltre tutelate dalla disciplina whistleblowing le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato. la disciplina è estesa anche ad altri soggetti, diversi da coloro che effettuano materialmente le segnalazioni. in particolare, si applica nei confronti dei seguenti soggetti:. facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;. colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;. enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;. enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d);. enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica. le segnalazioni devono essere afferenti a comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente pubblico o l’organizzazione privata. sono pertanto oggetto di segnalazione le notizie su violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. si tratta, in particolare, di segnalazioni relativa a:. violazioni del diritto nazionale illeciti civili;. illeciti amministrativi;. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;. illeciti penali;. illeciti contabili;. irregolarità. non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale, ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto. violazioni del diritto dell’ue. illeciti commessi in violazione della normativa dell’ue indicata nell’allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) 3);. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (art. 325 del tfue lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’ue) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’ue (art. 2, co. 1, lett. a) 4);. atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del tfue). sono ricomprese le violazioni delle norme dell'ue in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) 5);. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'unione europea nei settori di cui ai. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) 6). non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio). segnalazioni interne - adempimenti. gli enti del settore pubblico e di quello privato rientranti nella disciplina di cui al d.lgs, 24/2023, previa consultazione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali, sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. tali canali di segnalazione devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. l’articolo 4 precisa, inoltre, che la gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero può essere affidata ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. qualora la segnalazione interna fosse presentata ad un soggetto diverso da quello preposto, la stessa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. il soggetto o l’ufficio che riceve la segnalazione interna è tenuto a:. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante con facoltà di richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;. mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché' accessibili alle persone che non frequentano i luoghi di lavoro. dette informazioni, in presenza di un sito internet aziendale, devono essere inserite in un’apposita sezione dello stesso. canali esterni per le segnalazioni. l’anac – autorità nazionale anti corruzione è l’ente deputato alla gestione dei canali esterni di segnalazione degli illeciti. tali segnalazioni si rendono necessarie tramite il canale esterno quando ricorre una delle seguenti condizioni:. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. a tal fini, anac istituisce un apposito canale si segnalazione esterna che garantisca la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. sanzioni. l’articolo 21 del d.lgs. 24/2023 regola gli spetti sanzionatori. fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;. da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. si segnala che anac ha provveduto ad elaborare, con l’approvazione del garante della privacy, delle linee guida al fine di agevolare la comprensione a l’applicazione della disciplina del whistleblowing. tali documenti sono consultabili sul sito dell’anac. [1] si prende a riferimento il valore contenuto nelle visure camerali, relativo all’anno precedente. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale il decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della direttiva ue 2019/1937, ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano illeciti svolti in ambito lavorativo, sia pubblico che privato. le finalità sono ovviamente quelle di favorire l’emersione di comportamenti illeciti consentendo alle imprese pubbliche e private anche una maggior consapevolezza delle attività svolte dai propri collaboratori. l’articolo 24 del decreto ha previsto che la disciplina trovasse applicazione a partire dal 15 luglio 2023. tuttavia, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati compresa fra 50 e 249 dipendenti[1], l’adeguamento alla normativa in materia di whistleblowing si applicherà dal 17 dicembre 2023. entro tale data, i soggetti interessati dovranno dotarsi di strumenti idonei a consentire la trasmissione di segnalazioni di violazioni nel rispetto dei lavoratori, garantendo la tutela dei loro diritti. soggetti interessati. la disciplina interessa sia i soggetti di diritto pubblico che enti del settore privato. gli enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina in commento sono i seguenti:. pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le autorità di sistema portuale) e di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001;. autorità amministrative indipendenti;. enti pubblici economici;. società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016 anche se quotate;. società in house anche se quotate;. altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del d.lgs. 33/2013;. organismi di diritto pubblico;. concessionari di pubblico servizio. relativamente agli enti del settore privato, la disciplina trova applicazione per:. i soggetti privati che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);. i soggetti del settore privato che operano in determinati settori nell’ambito di applicazione degli atti dell’unione di cui alle parti i. b e ii dell’allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati (servizi, prodotti e mercati finanziari, ecc.);. i soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ancorché nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori. i soggetti legittimati a segnalare le violazioni sono:. i lavoratori dipendenti delle aziende private e pubbliche (comprese le forze di polizia e il personale militare per il settore pubblico);. i lavoratori autonomi, compresi i titolari di rapporti di collaborazione;. liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;. volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;. azionisti (persone fisiche). per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico. sono inoltre tutelate dalla disciplina whistleblowing le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato. la disciplina è estesa anche ad altri soggetti, diversi da coloro che effettuano materialmente le segnalazioni. in particolare, si applica nei confronti dei seguenti soggetti:. facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;. persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;. colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;. enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;. enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d);. enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica. le segnalazioni devono essere afferenti a comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente pubblico o l’organizzazione privata. sono pertanto oggetto di segnalazione le notizie su violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore. le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. si tratta, in particolare, di segnalazioni relativa a:. violazioni del diritto nazionale illeciti civili;. illeciti amministrativi;. condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;. illeciti penali;. illeciti contabili;. irregolarità. non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale, ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) d.lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto. violazioni del diritto dell’ue. illeciti commessi in violazione della normativa dell’ue indicata nell’allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) 3);. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (art. 325 del tfue lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’ue) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’ue (art. 2, co. 1, lett. a) 4);. atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del tfue). sono ricomprese le violazioni delle norme dell'ue in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) 5);. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'unione europea nei settori di cui ai. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) 6). non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio). segnalazioni interne - adempimenti. gli enti del settore pubblico e di quello privato rientranti nella disciplina di cui al d.lgs, 24/2023, previa consultazione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali, sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni. tali canali di segnalazione devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. l’articolo 4 precisa, inoltre, che la gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero può essere affidata ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato. qualora la segnalazione interna fosse presentata ad un soggetto diverso da quello preposto, la stessa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. il soggetto o l’ufficio che riceve la segnalazione interna è tenuto a:. rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante con facoltà di richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;. fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;. mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché' accessibili alle persone che non frequentano i luoghi di lavoro. dette informazioni, in presenza di un sito internet aziendale, devono essere inserite in un’apposita sezione dello stesso. canali esterni per le segnalazioni. l’anac – autorità nazionale anti corruzione è l’ente deputato alla gestione dei canali esterni di segnalazione degli illeciti. tali segnalazioni si rendono necessarie tramite il canale esterno quando ricorre una delle seguenti condizioni:. non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 24/2023;. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. a tal fini, anac istituisce un apposito canale si segnalazione esterna che garantisca la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione. le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. sanzioni. l’articolo 21 del d.lgs. 24/2023 regola gli spetti sanzionatori. fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;. da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;. da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile. si segnala che anac ha provveduto ad elaborare, con l’approvazione del garante della privacy, delle linee guida al fine di agevolare la comprensione a l’applicazione della disciplina del whistleblowing. tali documenti sono consultabili sul sito dell’anac. [1] si prende a riferimento il valore contenuto nelle visure camerali, relativo all’anno precedente. redazione ©riproduzione riservata
Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano illeciti svolti in ambito lavorativo, sia pubblico che privato. Le finalità sono ovviamente quelle di favorire l’emersione di comportamenti illeciti consentendo alle imprese pubbliche e private anche una maggior consapevolezza delle attività svolte dai propri collaboratori.
L’articolo 24 del Decreto ha previsto che la disciplina trovasse applicazione a partire dal 15 luglio 2023. Tuttavia, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati compresa fra 50 e 249 dipendenti[1], l’adeguamento alla normativa in materia di Whistleblowing si applicherà dal 17 dicembre 2023.
Entro tale data, i soggetti interessati dovranno dotarsi di strumenti idonei a consentire la trasmissione di segnalazioni di violazioni nel rispetto dei lavoratori, garantendo la tutela dei loro diritti.
Soggetti interessati
La disciplina interessa sia i soggetti di diritto pubblico che enti del settore privato.
Gli enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina in commento sono i seguenti:
- Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ivi inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (ad es. le Autorità di sistema Portuale) e di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 165/2001;
- Autorità amministrative indipendenti;
- Enti pubblici economici;
- società in controllo pubblico ex art. 2, co. 1, lett. m) del D.Lgs. n. 175/2016 anche se quotate;
- società in house anche se quotate;
- altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati) ex art. 2-bis, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 33/2013;
- Organismi di diritto pubblico;
- Concessionari di pubblico servizio.
Relativamente agli enti del settore privato, la disciplina trova applicazione per:
- i soggetti privati che hanno impiegato nell’ultimo anno la media di almeno 50 lavoratori subordinati (con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato);
- i soggetti del settore privato che operano in determinati settori nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I. B e II dell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati (servizi, prodotti e mercati finanziari, ecc.);
- i soggetti del settore privato che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, e adottano i modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, ancorché nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori.
I soggetti legittimati a segnalare le violazioni sono:
- i lavoratori dipendenti delle aziende private e pubbliche (comprese le forze di polizia e il personale militare per il settore pubblico);
- i lavoratori autonomi, compresi i titolari di rapporti di collaborazione;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- azionisti (persone fisiche).
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
Sono inoltre tutelate dalla disciplina Whistleblowing le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.
La disciplina è estesa anche ad altri soggetti, diversi da coloro che effettuano materialmente le segnalazioni. In particolare, si applica nei confronti dei seguenti soggetti:
- Facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- Enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica;
- Enti presso i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano (art. 3, co. 5, lett. d);
- Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
Le segnalazioni devono essere afferenti a comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente pubblico o l’organizzazione privata. Sono pertanto oggetto di segnalazione le notizie su violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal Legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Si tratta, in particolare, di segnalazioni relativa a:
- Violazioni del diritto nazionale
- illeciti civili;
- illeciti amministrativi;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel D.Lgs. n. 231/2001;
- illeciti penali;
- illeciti contabili;
- irregolarità. Non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale, ma possono costituire “elementi concreti” (indici sintomatici) - di cui all’ art. 2, co. 1, lett. b) D.Lgs. 24/2023 - tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto.
- Violazioni del diritto dell’UE
-
- illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se queste ultime non sono espressamente elencate nel citato Allegato) (art. 2, co. 1, lett. a) 3);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (art. 2, co. 1, lett. a) 4);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di Aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (art. 2, co. 1, lett. a) 5);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori di cui ai. 3, 4 e 5 sopra indicati (art. 2, co. 1, lett. a) 6).
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
Segnalazioni Interne - Adempimenti
Gli enti del settore pubblico e di quello privato rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs, 24/2023, previa consultazione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali, sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.
Tali canali di segnalazione devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L’articolo 4 precisa, inoltre, che la gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero può essere affidata ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
Qualora la segnalazione interna fosse presentata ad un soggetto diverso da quello preposto, la stessa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Il soggetto o l’ufficio che riceve la segnalazione interna è tenuto a:
- rilasciare alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante con facoltà di richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.
Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché' accessibili alle persone che non frequentano i luoghi di lavoro. Dette informazioni, in presenza di un sito internet aziendale, devono essere inserite in un’apposita sezione dello stesso.
Canali esterni per le segnalazioni
L’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione è l’ente deputato alla gestione dei canali esterni di segnalazione degli illeciti. Tali segnalazioni si rendono necessarie tramite il canale esterno quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non e' attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
A tal fini, ANAC istituisce un apposito canale si segnalazione esterna che garantisca la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.
Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
Sanzioni
L’articolo 21 del D.Lgs. 24/2023 regola gli spetti sanzionatori. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Si segnala che ANAC ha provveduto ad elaborare, con l’approvazione del Garante della Privacy, delle Linee Guida al fine di agevolare la comprensione a l’applicazione della disciplina del whistleblowing. Tali documenti sono consultabili sul sito dell’ANAC.
[1] Si prende a riferimento il valore contenuto nelle visure camerali, relativo all’anno precedente.
Redazione
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