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Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937, ha disciplinato la protezione delle persone che segnalano illeciti svolti in ambito lavorativo, sia pubblico che privato. Le finalità sono ovviamente quelle di favorire l’emersione di comportamenti illeciti consentendo alle imprese pubbliche e private anche una maggior consapevolezza delle attività svolte dai propri collaboratori.
L’articolo 24 del Decreto ha previsto che la disciplina trovasse applicazione a partire dal 15 luglio 2023. Tuttavia, per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati compresa fra 50 e 249 dipendenti[1], l’adeguamento alla normativa in materia di Whistleblowing si applicherà dal 17 dicembre 2023.
Entro tale data, i soggetti interessati dovranno dotarsi di strumenti idonei a consentire la trasmissione di segnalazioni di violazioni nel rispetto dei lavoratori, garantendo la tutela dei loro diritti.
La disciplina interessa sia i soggetti di diritto pubblico che enti del settore privato.
Gli enti del settore pubblico tenuti a rispettare la disciplina in commento sono i seguenti:
Relativamente agli enti del settore privato, la disciplina trova applicazione per:
I soggetti legittimati a segnalare le violazioni sono:
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.
Sono inoltre tutelate dalla disciplina Whistleblowing le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.
La disciplina è estesa anche ad altri soggetti, diversi da coloro che effettuano materialmente le segnalazioni. In particolare, si applica nei confronti dei seguenti soggetti:
Le segnalazioni devono essere afferenti a comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente pubblico o l’organizzazione privata. Sono pertanto oggetto di segnalazione le notizie su violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione Pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal Legislatore. Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Si tratta, in particolare, di segnalazioni relativa a:
Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).
Gli enti del settore pubblico e di quello privato rientranti nella disciplina di cui al D.Lgs, 24/2023, previa consultazione delle rappresentanze o delle organizzazioni sindacali, sono tenuti ad attivare un canale interno per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.
Tali canali di segnalazione devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L’articolo 4 precisa, inoltre, che la gestione del canale di segnalazione deve essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero può essere affidata ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.
Qualora la segnalazione interna fosse presentata ad un soggetto diverso da quello preposto, la stessa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Il soggetto o l’ufficio che riceve la segnalazione interna è tenuto a:
Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché' accessibili alle persone che non frequentano i luoghi di lavoro. Dette informazioni, in presenza di un sito internet aziendale, devono essere inserite in un’apposita sezione dello stesso.
L’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione è l’ente deputato alla gestione dei canali esterni di segnalazione degli illeciti. Tali segnalazioni si rendono necessarie tramite il canale esterno quando ricorre una delle seguenti condizioni:
A tal fini, ANAC istituisce un apposito canale si segnalazione esterna che garantisca la riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione.
Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
L’articolo 21 del D.Lgs. 24/2023 regola gli spetti sanzionatori. Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Si segnala che ANAC ha provveduto ad elaborare, con l’approvazione del Garante della Privacy, delle Linee Guida al fine di agevolare la comprensione a l’applicazione della disciplina del whistleblowing. Tali documenti sono consultabili sul sito dell’ANAC.
[1] Si prende a riferimento il valore contenuto nelle visure camerali, relativo all’anno precedente.