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Il Consiglio dei Ministri tenutosi lo scorso 16 ottobre 2023 ha approvato, in esame preliminare, due Decreti Legislativi attuativi della Legge delega per la Riforma Fiscale. Il Decreto Legislativo di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito prevede, tra l’altro, l’abrogazione dell’ACE dal periodo d’imposta 2024 e la sua sostituzione con una riduzione dell’aliquota IRES a fronte degli utili impiegati in nuovi investimenti o in nuove assunzioni.
Tuttavia, limitatamente al periodo d’imposta 2024, primo anno di applicazione della nuova agevolazione, è previsto che il beneficio si limiti ad una maggiorazione della quota deducibile del costo del lavoro relativo al nuovo personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La lett. b) dell’art. 6, comma 1, Legge n. 111/2023, prevede, in alternativa alla c.d. “mini IRES” (contenuta nella lett. a) del medesimo articolo), che sia possibile fruire di incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento dell’ammortamento, nonché di misure finalizzate all’effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi del lavoro.
Tuttavia, in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, è previsto, per il solo periodo d’imposta 2024, che i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possano maggiorare, ai fini della determinazione del reddito, il costo del personale neoassunto di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
A fronte dell’introduzione di tale nuova agevolazione è, tuttavia, prevista l’abrogazione dell’ACE dal periodo d’imposta 2024. L’eccedenza ACE non assorbita dal reddito complessivo 2023 potrà essere comunque riportata a nuovo ed essere compensata con gli imponibili degli anni seguenti, senza limiti di tempo.
L’agevolazione in esame sarà riconosciuta a favore della generalità delle imprese e dei lavoratori autonomi, a condizione che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 abbiano esercitato l’attività per almeno 365 giorni.
È inoltre necessario che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato risultanti al termine dell’esercizio 2024, sia superiore a quello medio dell’esercizio 2023. Per finalità antielusive, l’incremento occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359, Codice Civile, o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Dal beneficio restano escluse le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.
L’agevolazione si sostanzia in una maggiorazione dell’importo deducibile dal reddito IRES/IRPEF (e non, invece, dall’imponibile IRAP), pari al 20% (totale deduzione 120%) del costo sostenuto nel 2024 per i nuovi lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Il costo riferibile all’incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal Conto economico del bilancio 2024 rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (differenza tra le voci B.9 del Conto economico 2024 e 2023).
Nell’ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti che necessitano di maggiore tutela. Si tratta, ad esempio, di lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità, donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile (under 30), soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza e persone detenute o internate negli istituti penitenziari.
Con un successivo decreto interministeriale saranno quindi stabiliti specifici coefficienti di moltiplicazione con cui attribuire una ulteriore maggiorazione al costo del lavoro correlato all’assunzione dei dipendenti riconducibili alle suddette categorie privilegiate (tale maggiorazione potrebbe arrivare fino al 10%, giungendo ad una maggiorazione totale del 30%).