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I lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e agricoli, i committenti ed i professionisti iscritti alla Gestione separata hanno la facoltà di richiedere all’INPS il riconteggio dei debiti contributivi annullati ai sensi:
al fine di implementare la loro posizione assicurativa che, per effetto delle sanatorie sopra richiamate, non sarebbe incrementata a causa del mancato versamento dei relativi contributi.
Tale possibilità, si ricorda, è prevista dall’art. 23-bis, D.L. n. 48/2023, cui l’INPS ha dato seguito con la propria Circolare n. 68 del 10 ottobre 2023.
In tale Circolare, l’INPS ha ricordato che, ai fini del riconteggio, i debiti contributivi non devono essere prescritti. Di conseguenza, tale possibilità può essere esercitata a condizione che, alla data dell’annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell’istituto previdenziale a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.
Relativamente alla prescrizione, l’INPS ha precisato che la valutazione del rispetto della previsione recata dall’art. 3, comma 9, Legge n. 335/1995, sarà effettuata avendo riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano:
L’istanza per la richiesta di riconteggio dei debiti contributivi oggetto di saldo e stralcio deve essere presentata all’INPS entro il termine del 10 novembre 2023 (si ricorda che sono previsti due modelli, distinti in base alla tipologia di stralcio).
Con Messaggio n. 3632 del 17 ottobre 2023, l’INPS ha rettificato le modalità di presentazione dell’istanza da parte dei lavoratori agricoli autonomi.
Di conseguenza, a seguito delle modifiche intervenute, l’istanza può essere presentata con le seguenti modalità:
Una volta effettuate le necessarie verifiche, l’Ufficio INPS territorialmente competente notificherà all’interessato l’esito favorevole o sfavorevole della richiesta, indicando, in caso di rifiuto, la relativa motivazione. La notifica deve avvenire in tempo utile a consentire il pagamento integrale degli importi dovuti a titolo di contributi e di sanzioni civili e, quindi, entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione o in rate mensili di pari importo, senza aggravio di interessi di dilazione, utilizzando lo stesso mezzo previsto per la trasmissione della domanda. Oltre alla contribuzione obbligatoria, sono dovute anche le sanzioni civili fino alla data di annullamento automatico (ossia, il 24 ottobre 2018 o il 30 aprile 2023), avendo riguardo a ciascuna delle misure di stralcio.
In particolare, le sanzioni civili saranno dovute secondo il regime applicato al momento dell’affidamento del credito all’Agente della riscossione e riportato nella cartella di pagamento o nell’avviso di addebito e calcolate con il tasso vigente alle date dell’annullamento.
Inoltre, come precisato dall’INPS con la Circolare n. 86/2023, il calcolo degli importi dovuti a titolo di sanzioni civili terrà conto dello stato dei crediti in ragione della motivazione valorizzata nella domanda.
In conclusione, si evidenzia che in caso di mancato pagamento di quanto dovuto o in caso di pagamento parziale, l’INPS non potrà procedere con l’implementazione della posizione assicurativa, e le somme eventualmente corrisposte saranno rimborsate al richiedente (sempre che non siano presenti ulteriori e diverse posizioni debitorie).