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Con Messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l’INPS ha reso le attese indicazioni per le operazioni di conguaglio previdenziale relative ai fringe benefit erogati nel corso dell’anno 2023, fornendo altresì importanti precisazioni sulla rilevanza contributiva del c.d. Bonus Carburante a seguito delle novità introdotte dalla Legge n. 23/2023.
Relativamente ai fringe benefit si ricorda che, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, il D.L. n. 48/2023 ha previsto, per il solo periodo d’imposta 2023, che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di 3.000 euro annui, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, nonché le somme erogate o rimborsate agli stessi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
La maggiorazione della soglia dei fringe benefit opera in misura intera a favore di ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi i genitori.
Per i lavoratori dipendenti senza figli a carico, il limite di esenzione resta fissato all’ordinaria soglia di 258,23 euro e non sono inclusi, trattandosi di erogazioni in denaro e non in natura, i rimborsi per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
Qualora il valore dei beni o dei servizi prestati nel periodo d’imposta risulti complessivamente superiore ai limiti di:
il datore di lavoro deve assoggettare a contribuzione INPS l’intero importo corrisposto, e non solo la parte eccedente la soglia di riferimento.
In relazione al c.d. Bonus Carburante, l’art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2023, prevede che il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell’anno 2023 non concorra alla formazione del reddito del lavoratore se di importo complessivo non superiore alla soglia di 200 euro.
La Legge n. 23/2023, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 5/2023, ha poi precisato che tale esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali.
Con il messaggio in esame, l’INPS ha quindi precisato che la quota relativa ai buoni benzina deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale se, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente la soglia di:
Di contro, la quota relativa ai buoni benzina confluita nell’importo ancora capiente degli altri benefit (comprensiva di eventuali ulteriori buoni benzina) resta esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.
Ai fini della determinazione dei limiti di esenzione, è necessario considerare anche i beni e servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro; in caso di superamento delle soglie di esenzione, il datore di lavoro che opera il conguaglio sarà tenuto al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefit dallo stesso erogati.
Per le operazioni di conguaglio contributivo, il datore di lavoro dovrà osservare le seguenti modalità:
Per il recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, i datori di lavoro dispongono di due diverse modalità.
Ai fini del recupero della quota, in particolare, i datori di lavoro potranno procedere:
Con riferimento alla prima modalità, l’INPS precisa che potranno essere utilizzate le variabili:
Relativamente ai lavoratori del settore agricolo, l’INPS ha evidenziato che nell’ambito del sistema UniEmens, sezione “Posagri”, non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno.
Tuttavia, al fine di consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, nel caso di corresponsione di fringe benefit con valore superiore ai limiti di Legge, i datori di lavoro interessati dovranno portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit e/o del Bonus Carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2023 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000/258,23 euro e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno.
Tale aumento dovrà essere denunciato all’interno del flusso “Posagri”, con “Tipo Retribuzione W”. I datori di lavoro, infine, dovranno provvedere a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Nel caso di corresponsione di fringe benefit con valore inferiore ai limiti di Legge, il datore di lavoro agricolo dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. In tale ipotesi, i datori di lavoro dovranno presentare alle Strutture INPS territorialmente competenti l’istanza di “Rettifica” attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio Comunicazione Bidirezionale presente nel Cassetto Previdenziale Aziende Agricole.
L’apposito modulo, denominato “07FB-2023”, dovrà essere compilato con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni Codice Fiscale del/dei lavoratore/i interessati. La compilazione del modulo e il relativo invio sarà disponibile dal 1° marzo al 31 maggio 2024. Il datore di lavoro dovrà poi restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Le Strutture territoriali INPS provvederanno al calcolo manuale, attraverso la procedura di simulazione della tariffazione, presente sul sito Intranet in “Servizi per l’agricoltura” e, successivamente, all’acquisizione dell’importo dello sgravio spettante relativo alla quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore dalla procedura “Movimenti Contabili”. Le medesime strutture avranno cura di comunicare al datore di lavoro l’importo dell’eventuale credito residuo, che potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di attività cessata, essere chiesto a rimborso.