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Andrea Fiumi
pacchetto-ortofloro-plus Nulla osta per l’assunzione di disabili: i requisiti richiesti per il rilascio

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tramite le linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, è stato previsto un ulteriore requisito per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato, che deve essere verificato preventivamente alla richiesta del nulla osta all’assunzione di disabili: il possesso della relazione di diagnosi funzionale. i datori di lavoro soggetti all’obbligo di assunzione di disabili ai sensi della legge 68/99 oppure quei datori, anche non soggetti all’obbligo, che intendano usufruire delle eventuali agevolazioni nazionali o regionali previste per l’assunzione di disabili, devono procedere a richiedere il nulla osta preventivo all’assunzione al centro per l’impiego competente. il suddetto adempimento si rende necessario affinché l’assunzione del lavoratore possa essere computata a copertura dell’obbligo e/o a fondamento della richiesta di agevolazioni. preventivamente alla richiesta, il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa i requisiti richiesti ed accertarsi che quest’ultimo ne sia in possesso. infatti, ai fini del rilascio del nulla osta, la normativa richiede che il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione e sia iscritto alle liste del collocamento mirato competente. a questi requisiti si aggiunge quello del possesso, da parte del dipendente, della relazione di diagnosi funzionale, richiesta come obbligatoria per l’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato oltre al verbale di invalidità, oppure, in alternativa, della prenotazione dell’appuntamento presso la competente commissione di accertamento. la diagnosi funzionale consiste in un documento che riporta le indicazioni sulle limitazioni e le capacità residue della persona ai fini di un miglior inserimento lavorativo, indica la tipologia di invalidità (psichica, intellettiva o fisica), e può prevedere l’eventuale necessità di un servizio di mediazione. gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 46%, sordi, non vedenti e ipovedenti possono richiedere la diagnosi funzionale o tramite richiesta direttamente sul sito dell'inps oppure tramite gli enti abilitati (patronati, associazioni di invalidi, sindacati). gli invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 34% possono richiedere la diagnosi funzionale presentando richiesta diretta alla sede inail competente, eventualmente anche con il supporto delle associazioni degli invalidi o dei patronati. si ricorda che l’obbligo di assunzione di disabili è legato alle dimensioni dell'impresa. nessun obbligo di assunzione è previsto fino a 14 dipendenti, invece, dai 15 ai 35 è necessario assumere 1 lavoratore disabile; nella fascia da 36 a 50 dipendenti, invece, 2 lavoratori disabili, mentre le aziende con più di 50 dipendenti devono riservare il 7% dei posti in favore dei disabili e l’1% in favore dei familiari degli invalidi e/o di profughi. nel computo vengono conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad esclusione di specifiche categorie (a titolo esemplificativo si riportano: i contratti a termine di durata fino a 6 mesi, per gli operai agricoli a tempo determinato lo svolgimento di un numero di giornate inferiore a 180, gli apprendisti, i dirigenti e altre). dal momento in cui l’azienda entra nell’obbligo, vi sono 60 giorni di tempo per adempiere, provvedendo all’assunzione. per procedere, l’azienda può effettuare una richiesta nominativa di avviamento se in possesso del nominativo del candidato, oppure può stipulare convenzioni con il collocamento mirato competente che fissano tempi e modalità per adempiere. andrea fiumi ©riproduzione riservata
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