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L’art. 1, commi da 343 a 354, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha introdotto una disciplina transitoria, applicabile nel biennio 2023-2024, che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato, in relazione ad attività stagionali di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Le prestazioni di lavoro occasionale agricolo possono essere rese da parte di soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto e, in particolare, da:
Il contratto, nel suo complesso, può avere una durata massima di dodici mesi, all’interno dei quali, in modo flessibile, si devono collocare le 45 giornate di effettivo impiego massimo del lavoratore agricolo occasionale.
Il compenso è esente da imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Lo stesso è tuttavia assoggettato alla contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, nella stessa misura prevista per le zone agricole svantaggiate.
Come sopra anticipato, le prestazioni di lavoro occasionale possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti l’instaurazione del rapporto.
Con Nota n. 1002/2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si è espresso sull’effettiva portata di tale limitazione, precisando che la stessa opera in relazione alla generalità dei rapporti di lavoro, diversi da quello occasionale, resi nel settore agricolo, ivi compresa la somministrazione di manodopera.
Di conseguenza, nell’ambito del lavoro occasionale agricolo è da ritenersi precluso il ricorso a quei lavoratori che, nei tre anni precedenti, siano stati occupati come operai agricoli in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite una agenzia di somministrazione.
Sul punto si ricorda che anteriormente all’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro agricolo è tenuto ad acquisire dal lavoratore una autocertificazione attestante la propria condizione di occupabilità. In mancanza della stessa, qualora venga successivamente accertato che il lavoratore non possedeva i requisiti soggettivi per il contratto di lavoro occasionale, in capo al datore di lavoro è applicata una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata lavorativa.