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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus D.D.L. Bilancio 2024: welfare aziendale e premi di produttività

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il d.d.l. bilancio 2024 prevede alcune misure a sostegno del welfare aziendale e della detassazione dei premi di risultato. in particolare, per l’anno 2024 è previsto che la soglia di esenzione fiscale e contributiva accordata ai fringe benefit passi dal valore ordinariamente previsto di 258,23 euro a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e a 1.000 euro per tutti gli altri lavoratori, con la possibilità, peraltro, di ricomprendere tra i fringe benefit aziendali anche i rimborsi degli affitti e degli interessi sui mutui prima casa. in relazione ai premi di produttività, invece, è prevista la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle somme erogate sotto forma di premi di risultato. aumento soglia esenzione fiscale fringe benefit. l’art 6 del d.d.l. bilancio 2024 prevede la modifica, limitatamente al periodo d’imposta 2024, dell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51, tuir. tale norma stabilisce l’esenzione da tassazione per i fringe benefit che non superano il valore complessivo di 258,23 euro annui. tale soglia di esenzione massima è stata modificata con interventi, a carattere temporaneo, che hanno determinato:. per gli anni 2020 e 2021, ad un raddoppio della soglia di esenzione;. per l’anno 2022 a due innalzamenti consecutivi, il primo a 600 euro ed il secondo a 3.000 euro, della soglia di esenzione;. per l’anno 2023 ad un innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro, riconosciuto ai soli dipendenti con figli fiscalmente a carico. il d.d.l. bilancio 2024 prevede ora, limitatamente al periodo d’imposta 2024, che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi o affidati. al fine di beneficiare della maggior soglia di 2.000 euro, i lavoratori dipendenti sono tenuti a dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. al superamento delle soglie limite (1.000 o 2.000 euro), l’intero importo dei fringe benefit riconosciuti al lavoratore dipendente concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente. nel 2022, inoltre, è stata introdotta la possibilità di utilizzare la soglia di esenzione anche per il rimborso delle spese relative alle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; tale possibilità è stata poi riconfermata anche per l’anno 2023. il d.d.l. bilancio 2024 prevede ora un ulteriore ampliamento del novero delle spese rimborsabili in esenzione da imposizione, prevendendo, per l’anno 2024, oltre al rimborso delle spese relative alle utenze domestiche, anche la possibilità di rimborsare le spese per l’affitto della prima casa e per gli interessi sui mutui relativi alla prima casa. nell’anno 2024, pertanto, l’esenzione potrà essere utilizzata, oltre che per il rimborso delle utenze domestiche, anche per le spese di affitto e per il mutuo prima casa. in conclusione, si ricorda che per utenze domestiche s’intendono quelle relative agli immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari senza ulteriori condizioni in ordine alla residenza o domicilio. sono comprese anche le utenze intestate al condominio e da questi addebitate al singolo condomino per la quota di competenza in sede di ripartizione, nonché quelle riaddebitate dal locatore a condizione che non siano forfetizzate. il datore di lavoro deve conservare la documentazione in caso di controlli degli organi di verifica. in particolare, il sostituto d’imposta deve acquisire e conservare i giustificativi della spesa ovvero una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal lavoratore ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, nella quale attestare il possesso della documentazione che comprova il pagamento delle utenze domestiche, riportando gli elementi necessari. riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato. l’art. 7 del d.d.l. bilancio 2024 prevede la proroga per l’anno 2024 della riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato variabile, collegati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. i premi di risultato, si ricorda, devono essere previsti e definiti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o contratti collettivi aziendali stipulati dalle rsa o rsu. i contratti devono inoltre disciplinare gli indicatori di riferimento, prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi e il periodo di riferimento, a pena di decadenza dall’agevolazione. l’importo dei premi assoggettabile all’imposta sostitutiva del 5% non può superare la soglia di 3.000 euro annui. in caso di aziende che prevedono un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, per le somme erogate in esecuzione di contratti collettivi stipulati anteriormente al 24 aprile 2017, l’importo massimo agevolabile è pari a 4.000 euro. l’agevolazione, tuttavia, è riservata ai lavoratori subordinati (compresi i somministrati) impiegati nel settore privato, con reddito dell’anno precedente non superiore a 80.000 euro. così come in precedenza, i lavoratori dipendenti dispongono della possibilità di sostituire i premi di risultato in beni e servizi ricompresi nel welfare aziendale. detassazione lavoro notturno e festivo lavoratori strutture turistico-alberghiere. infine, l’art. 9 del d.d.l. bilancio 2024 prevede la riproposizione, per l’anno 2024, della detassazione del lavoro notturno e festivo prestato dai lavoratori operanti nelle strutture turistico-alberghiere. in particolare, a favore dei lavoratori di tali settori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi o lavoro notturno, nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2024, sarà riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% degli emolumenti retributivi percepiti in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi. tale trattamento integrativo speciale è riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato turistico, ricettivo e termale che, nel corso del periodo d’imposta 2023, abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente, a qualunque titolo conseguito, inferiore a 40.000 euro lordi. il lavoratore è quindi tenuto ad attestare per iscritto al sostituto d'imposta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023. il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione orizzontale nel modello f24. redazione ©riproduzione riservata
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