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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus In scadenza per i datori di lavoro l’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR

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i datori di lavoro sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva sul tfr. la riduzione del tasso di rivalutazione del tfr dal 2022 al 2023 potrebbe comportare l’emersione di un credito d’imposta. entro il18 dicembre 2023 (in quanto il 16 dicembre cade di sabato)i datori di lavoro devono calcolare e versare l’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto (tfr) accantonato al 31 dicembre 2022. il saldo dovrà essere versato entro il 16 febbraio 2024. è da notarsi che l’acconto da versare entro il 18 dicembre 2023 sarà commisurato al tasso applicabile al 31 dicembre 2022, mentre il saldo da calcolare e versare entro il 16 febbraio 2024 sarà calcolato con il tasso vigente al 31 dicembre 2023. ne consegue che nel 2024 potrebbe emergere, per il sostituto, un congruo credito da riportare nel modello 770, in quanto, a causa dell’inflazione, lo scorso il tasso di rivalutazione del tfr utilizzato sfiorava il 10%, mentre nel 2023 l’ultimo tasso disponibile al 31 ottobre 2023 non raggiunge il 2%. particolare attenzione per il datore di lavoro agricolo, anch’esso soggetto agli obblighi riguardanti il versamento dell’imposta sostitutiva con specifico riguardo agli operai agricoli a tempo indeterminato. rimangono invece esclusi dal versamento gli operai agricoli a tempo determinato, i quali cessano al 31 dicembre di ogni anno, e gli impiegati agricoli il cui tfr è gestito da enpaia. l’imposta sostitutiva del tfr. il tfr, come noto, va aggiornato annualmente con la quota capitale e con la quota finanziaria. l’imposta sostitutiva irpef, pari al 17%, è dovuta solamente su quest’ultima quota. l’imposta sostitutiva sulla quota finanziaria del tfr deve essere versata dal datore di lavoro in due rate:. l’acconto entro il 16 dicembre (nel 2023, entro il 18 dicembre);. il saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. il versamento dell’imposta deve essere effettuato da tutti i datori di lavoro in possesso della qualifica di sostituto d’imposta. dal versamento sono tuttavia esclusi i datori di lavoro che hanno assunto i primi dipendenti nel corso del corrente anno, giacché non hanno ancora un fondo tfr da rivalutare e sul quale calcolare l’acconto e il saldo dell’imposta sostitutiva. le imprese con almeno cinquanta addetti che, a partire dal 1° gennaio 2007, devono versare il tfr al fondo di tesoreria inps, sono comunque tenute a determinare la rivalutazione sulla quota di tfr versata al fondo, a calcolare e versare l’imposta sostituiva, per poi recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’inps. relativamente ai lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare (a cui destinano interamente il tfr), i datori di lavoro non sono tenuti al versamento dell’imposta in esame. i metodi di calcolo. la base imponibile per il calcolo dell'imposta può essere determinata secondo:. il metodo storico (acconto pari al 90% dell’imposta sostitutiva dell’anno precedente);. il metodo previsionale (acconto pari al 90% dell’imposta calcolata sulla rivalutazione presunta maturata per l’anno in corso). il ricorso al metodo previsionale è senz’altro conveniente per i datori di lavoro che nel corso del 2023 hanno ridotto il personale dipendente rispetto all’anno precedente. indipendentemente dalla metodologia di calcolo dell’acconto adottata, il saldo da versare entro il 16 febbraio 2024, deve essere calcolato sulla base dell’effettiva quota di rivalutazione 2023 (accertabile solo a gennaio 2024), al netto dell’acconto versato. il versamento. con riferimento all'anno 2023, il versamento può essere effettuato, tramite modello f24, in acconto, con il codice tributo 1712. il saldo deve invece essere versatocon il codice tributo 1713. in particolare, nel campo “rateazione/regione/prov/mese rif.” va indicato il mese di riferimento, nella forma “0012”, mentre quale “anno di riferimento” va indicato l’anno cui si riferisce il versamento, i.e. “2023”. in sede di versamento è possibile utilizzare in compensazione crediti riferiti ad altre imposte e/o contributi. in caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30%, ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso. redazione ©riproduzione riservata
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