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Entro il prossimo 18 dicembre 2023 (il 16 dicembre cade di sabato) deve essere effettuato il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR.
Per determinare l’ammontare dell’acconto dovuto è possibile ricorrere al metodo storico o a quello previsionale.
Il versamento della quota dovuta a titolo di saldo deve essere eseguito entro il 16 febbraio 2024.
Il Fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno deve essere rivalutato in base ad un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile, pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Il regime di tassazione del TFR, in particolare, prevede un trattamento differenziato:
Ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sostitutiva, da versare entro il prossimo 18 dicembre 2023, è possibile utilizzare, alternativamente, il metodo storico o quello previsionale.
Applicando il metodo storico, l’acconto è commisurato al 90% dell’imposta sostitutiva dell’anno precedente. Con il metodo previsionale, invece, l’acconto è pari al 90% dell’imposta calcolata sulla rivalutazione presunta maturata nell’anno in corso.
I sostituti d’imposta costituitisi nel corso del 2023 non sono tenuti al versamento dell’imposta sostitutiva. Quelli costituitisi nel 2022, invece, possono determinare l’acconto dovuto al 18 dicembre 2023 in base al metodo previsionale, considerando il 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2023. In alternativa, tali soggetti possono versare l’intero importo dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2023 in sede di saldo, entro il 16 febbraio 2024.
Alla cessazione del rapporto, il datore di lavoro trattiene al dipendente l’imposta sostitutiva calcolata sulla quota di rivalutazione maturata nel 2023, sino alla data della cessazione, applicando al relativo TFR, maturato al 31 dicembre 2022, l’indice ISTAT del mese in cui è intervenuta la cessazione (o l’indice ISTAT del mese precedente se il rapporto di lavoro si è interrotto entro il giorno 14 del mese in corso).
Come sopra anticipato, in caso di ricorso al metodo storico, l’acconto è pari al 90% dell’imposta sostitutiva dell’anno precedente (2022). Le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel corso del 2023 assumono rilievo solo in sede di determinazione del saldo, una volta determinata l’effettiva rivalutazione 2023.
Utilizzando il metodo previsionale, invece, l’acconto è determinato sulla base del 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno in cui si versa l’acconto (2023). L’imponibile è costituito dal TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai lavoratori dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2023.
Per i dipendenti cessati nel corso dell’anno, entro il 30 novembre 2023, l’acconto è pari al 90% dell’imposta sostitutiva effettiva trattenuta all’atto della cessazione del rapporto.
La metodologia di calcolo:
Il ricorso al metodo presuntivo è conveniente qualora nel corso del 2023 si siano verificate rilevanti diminuzioni del numero dei dipendenti. Tuttavia, in caso di versamento insufficiente, si è soggetti alla sanzione amministrativa del 30%.
Indipendentemente dalla metodologia di calcolo adottata, il saldo dell’imposta sostitutiva deve essere calcolato sulla base dell’effettiva quota di rivalutazione 2023 (accertabile solo a gennaio 2024), al netto dell’acconto versato.
Ancorché versata dal datore di lavoro, l’imposta sostitutiva è comunque a carico del lavoratore. Pertanto, al 31 dicembre 2023, in sede di accantonamento, la stessa deve essere portata a riduzione del Fondo TFR.
A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 252/2005, la disciplina sopra descritta deve essere diversificata sulla base delle scelte operate dai lavoratori circa la destinazione del proprio TFR.
Nell’ipotesi in cui i dipendenti abbiano deciso di mantenere il proprio TFR presso il datore di lavoro e questi abbia meno di 50 lavoratori, trova applicazione la disciplina esaminata nei paragrafi precedenti. Il datore di lavoro è quindi chiamato alla rivalutazione periodica del TFR e al versamento dell’imposta sostitutiva, da imputare in diminuzione del TFR medesimo.
Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 (sempre che i dipendenti non decidano di destinarlo alla previdenza complementare) rimane presso il datore di lavoro, mentre il TFR maturato in seguito è versato mensilmente al Fondo di Tesoreria INPS (al netto del contributo IVS dello 0,50%).
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS, tuttavia, deve essere rivalutato e assoggettato ad imposta sostitutiva da parte del datore di lavoro (ancorché il relativo costo gravi sul Fondo di Tesoreria). Poiché il trasferimento interessa la quota di TFR (e non anche la rivalutazione), il datore di lavoro è tenuto a determinare la rivalutazione del TFR esistente al 31 dicembre 2022, sia per la parte versata al Fondo di Tesoreria, sia per la parte rimasta in azienda.
L’imposta sostitutiva di competenza del Fondo di Tesoreria dell'INPS è poi recuperata dal datore di lavoro mediante compensazione del credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti.
In particolare, l’acconto dell’imposta sostitutiva versato entro il 18 dicembre 2023 è recuperato nel flusso UniEmens del mese di dicembre 2023, mentre il saldo, versato entro il 16 febbraio 2024, è recuperato nel flusso UniEmens del mese di febbraio 2024.
Come sopra anticipato, dal 1° gennaio 2007 i lavoratori dipendenti del settore privato possono aderire ad un Fondo pensione, conferendogli il TFR maturando. In questo caso occorre distinguere tra il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006 e quello maturato in seguito.
Con riguardo al TFR maturato fino al 31 dicembre 2006, il datore di lavoro è tenuto ad accantonare al Fondo TFR le quote di rivalutazione annuali e a versare l'imposta sostitutiva. Per il TFR maturato dal 1° gennaio 2007, invece, il datore di lavoro deve versare mensilmente il TFR alla previdenza complementare, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, senza che sia richiesto il versamento della relativa imposta sostitutiva.
L’imposta sostitutiva sul TFR deve essere versata dal datore di lavoro (sostituto d’imposta) nei seguenti termini, utilizzando il Modello F24 (Sezione Erario).
tipologia |
scadenza |
codice tributio |
anno di rifeimento |
Acconto |
18 dicembre 2023 (il 16 dicembre cade di sabato) |
1712 |
2023 |
Saldo |
16 febbraio 2024 |
1713 |
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, i termini di versamento restano comunque invariati. |
Nella delega di pagamento, quale “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce il versamento, ossia “2023”. Nel campo “Rateazione / Regione / Prov / Mese rif.” deve essere indicato il mese di riferimento, nella forma “0012”.
L’imposta sostitutiva può essere compensata nel Modello F24 con i crediti tributari o contributivi eventualmente disponibili. È altresì ammesso l'utilizzo in compensazione dell’imposta versata in eccesso (codice tributo “1627”).