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Andrea Fiumi
pacchetto-ortofloro-plus Impiego di lavoratori extracomunitari e onere di verifica in capo al datore di lavoro

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analizzando i dati pubblicati dall’istat relativi agli indicatori demografici sulla popolazione regolarmente residente in italia, circa 5 milioni sono cittadini stranieri, ovvero l’8,6% della popolazione totale. gli occupati stranieri sono 2,4 milioni, poco più del 75% degli stranieri è impiegato con la qualifica di operaio. il lavoro è la causa principale della migrazione sia per gli stranieri ue che per quelli non ue, con un peso maggiore nel caso dei cittadini comunitari (60,6%) rispetto ai non comunitari (51,8%). il datore di lavoro che occupa un lavoratore extracomunitario con falso permesso di soggiorno è responsabile per avere utilizzato irregolarmente lo straniero. questa è la conclusione alla quale sono giunte alcune sentenze del tribunale di milano (n. 14390 del 19 dicembre 2010 e n. 431 del 14 gennaio 2011). dunque, in capo al datore di lavoro, che assume un lavoratore extracomunitario, sussiste un onere specifico di diligenza che consiste nel controllare non solo l’identità del lavoratore, ma anche la regolarità dei documenti esibiti, non limitandosi ad ottenere una semplice fotocopia del permesso di soggiorno, senza pretendere l’originale e senza preoccuparsi di verificarne l’autenticità presso gli organi competenti quali, ad esempio, la questura. l’assunzione di un lavoratore non appartenente all’ue necessita dunque, in prima battuta, della verifica da parte del datore di lavoro che questi sia in possesso di un valido permesso di soggiorno per uno dei motivi che consentano di svolgere un’attività lavorativa in italia. conseguenze del mancato controllo dell’identità. il datore di lavoro che non effettui i dovuti accertamenti per la verifica dell’autenticità dei documenti esibiti dal lavoratore extracomunitario, sarà ritenuto responsabile. conseguenza di tale omesso riscontro è l’applicazione delle sanzioni amministrative per il lavoro sommerso, laddove emerga la registrazione nel libro unico del lavoro di un lavoratore con generalità diverse da quelle effettive. in tal caso trova infatti applicazione la sanzione amministrativa prevista in caso di impiego di lavoratori nei cui confronti non è stata effettuata la comunicazione anticipata di assunzione, che va da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ogni lavoratore irregolarmente occupato, più € 150,00 per ogni giornata effettivamente svolta di lavoro irregolare. l’importo delle sanzioni amministrative di cui sopra aumenta in base alle giornate di impiego del lavoratore. l’occupazione di un lavoratore extracomunitario senza permesso di soggiorno integra anche l’ipotesi di illecito penale. l’art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni, prevede che il datore di lavoro venga sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore, quando occupi alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari:. privi di permesso di soggiorno;. con permesso scaduto e per il quale non sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;. con permesso di soggiorno revocato o annullato. nel caso in cui si verifichino le eventuali ipotesi aggravanti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà. in sintesi, prima di poter procedere con l’assunzione, il datore di lavoro deve verificare il possesso da parte del lavoratore del permesso di soggiorno in corso di validità, pretendendo di visionarne l’originale e verificandone anche l’autenticità presso gli organi competenti. nei casi di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, la ricevuta postale, comprovante l’avvenuta presentazione della domanda, è considerata documento sufficiente per continuare un regolare rapporto di lavoro o per iniziarne uno nuovo, salvo anomalie nell’istruttoria della pratica. per le particolari tipologie di permesso di soggiorno si rende necessaria la verifica della documentazione specifica, legata alla richiesta di rilascio. la norma vale per tutti i lavoratori extracomunitari, compreso i domestici (colf e badanti). andrea fiumi ©riproduzione riservata
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