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Il panorama normativo relativo alla figura del preposto, definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rivela una serie di disposizioni chiare e dettagliate.
Tale norma definisce il preposto come una figura dotata di competenze professionali, con poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Il preposto sovrintende all'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute e controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, con un funzionale potere di iniziativa.
In risposta a un quesito, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti tramite la Risposta 5/2023, richiamando diverse disposizioni normative:
Il Ministero sottolinea l'importanza del ruolo del preposto come figura di garanzia e conferma l'obbligo di individuarne uno. Tuttavia, si specifica che la coincidenza tra preposto e datore di lavoro dovrebbe essere considerata solo in circostanze eccezionali, quando il datore sovraintende direttamente all'attività lavorativa.
È fondamentale notare che, in un'impresa con un solo lavoratore, il datore di lavoro assume automaticamente le funzioni di preposto, poiché un lavoratore non può essere il preposto di se stesso. Queste disposizioni mirano a garantire un quadro normativo chiaro e a rafforzare il ruolo del preposto come elemento cruciale nella gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.