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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Datori di lavoro agricoli: il conguaglio previdenziale sui fringe benefit riconosciuti nel 2023

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come noto, l’art. 40, d.l. n. 48/2023, ha previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e a favore dei soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l’innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit di cui all’art. 51, comma 3, tuir. nel novero dei fringe benefit aziendali, inoltre, è stato inserito il rimborso delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti con figli a carico per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale. per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico, invece, ha trovato applicazione l’ordinaria soglia di esenzione dei fringe benefit, pari a 258,23 euro, senza peraltro la possibilità di includere tra gli stessi i rimborsi per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas. a tali novità si è poi aggiunto l’intervento recato dalla legge n. 23/2023, per effetto del quale è stata sancita la rilevanza ai fini contributivi dei buoni carburante concessi ai lavoratori dipendenti. l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dei buoni carburante, entro il limite annuo di 200 euro, assume dunque rilievo esclusivamente ai fini fiscali. con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l’inps ha quindi reso le attese indicazioni in ordine alla imponibilità ai fini contributivi dei buoni carburante di cui all’art. 1, comma 1, d.l. n. 5/2023. in tale messaggio l’istituto ha precisato che la quota relativa ai buoni carburante deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale qualora, anche in considerazione del valore degli altri benefit eventualmente ceduti nel corso dell’annualità 2023, risulti eccedente la soglia massima di 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e di 258,23 euro per gli altri lavoratori dipendenti. al ricorrere di tale ipotesi, peraltro, deve essere assoggettato a contribuzione previdenziale l’intero valore dei fringe benefit concessi al lavoratore dipendente, e non solo la quota eccedente le soglie di legge. tale previsione opera anche nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato, in tutto o in parte, con i fringe benefit aziendali. le istruzioni per i datori di lavoro agricoli. come sopra anticipato, qualora in sede di conguaglio il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d’imposta 2023, i datori di lavoro sono tenuti ad assoggettare a contribuzione previdenziale il valore complessivo degli stessi e non solo la quota eccedente. in caso di superamento dei limiti di esenzione e mancato assoggettamento a contribuzione, i datori di lavoro che assumono manodopera agricola soggetta alla contribuzione agricola unificata dovranno quindi portare in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit e/o dei buoni carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2023, nonché trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno. tale aumento dovrà essere denunciato all’interno del flusso “posagri”, con tipo retribuzione w. qualora, invece, il valore dei beni e dei servizi erogati nel corso dell’anno 2023 risulti inferiore ai limiti di legge, i datori di lavoro dovranno provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale, restituendo altresì al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. in tale caso, in particolare, sarà necessario presentare alle strutture inps territorialmente competenti l’istanza di “rettifica”, attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio “comunicazione bidirezionale” presente nel cassetto previdenziale aziende agricole. l’apposito modulo, denominato “07fb-2023”, dovrà essere compilato con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati. la compilazione del modulo e il relativo invio saranno disponibili dal 1° marzo fino al 31 maggio 2024. in conclusione, teniamo ad evidenziare che il d.d.l. bilancio 2024 prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, un nuovo intervento in materia di fringe benefit. è previsto, in particolare, che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. la soglia limite di 1.000 euro è elevata a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. redazione ©riproduzione riservata
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