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Con Circolare n. 102 del 12 dicembre 2023, l’INPS ha reso gli attesi chiarimenti sul regime sperimentale, applicabile nel biennio 2023-2024, del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (c.d. LOAgri). Esaminiamo di seguito le importanti indicazioni circa la natura e la tipologia delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, nonché le modalità di svolgimento delle stesse ed i connessi adempimenti.
Come noto, al fine di semplificare il ricorso alle prestazioni occasionali nel settore agricolo, l’art. 1, commi da 343 a 354, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha introdotto, seppur in via sperimentale per il biennio 2023-2024, l’istituto del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), che sostituisce il previgente Contratto di Prestazioni Occasionali (CPO) per le imprese del comparto agricolo.
In particolare, il comma 344 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, definisce le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato come quelle attività di natura stagionale, di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da particolari tipologie di soggetti, espressamente individuati dalla norma.
Pertanto, le caratteristiche peculiari del nuovo istituto sono: la subordinazione, la temporaneità del rapporto, l’occasionalità delle prestazioni e la limitazione del suo utilizzo sia sotto il profilo soggettivo (dal lato datoriale e del prestatore) che oggettivo (attività agricola stagionale).
Alla nuova tipologia di rapporto di lavoro in agricoltura è applicabile, per quanto compatibile, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato. Il rinvio, in via analogica, alla disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato non comporta, tuttavia, l’applicazione integrale degli istituti e delle misure proprie del rapporto di lavoro dipendente (per tali prestazioni, ad esempio, non possono trovare applicazione le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore).
Con Circolare n. 6 del 19 gennaio 2023, l’INPS ha reso le prime indicazioni sul nuovo istituto sperimentale. Con la recentissima Circolare n. 102 del 12 dicembre 2023, l’INPS ha fornito le attese indicazioni sulla natura e la tipologia delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato, nonché sulle modalità di svolgimento delle stesse e sugli adempimenti posti in capo ai prestatori e agli utilizzatori.
Tra i soggetti che possono assumere la qualifica di operaio occasionale agricolo a tempo determinato (OTDO) rientrano quelli che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura (né a tempo determinato, né a tempo indeterminato) nei tre anni precedenti alla prestazione occasionale agricola.
Tra questi rientrano:
Il venire meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri, determina la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi è posto in capo al lavoratore l’onere di fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro circa la perdita dei requisiti soggettivi.
Tra i soggetti che possono instaurare un rapporto di lavoro agricolo occasionale rientrano esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore agricolo e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle relative Gestioni previdenziali INPS.
Per espressa previsione legislativa, non possono instaurare un rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato i datori di lavoro agricolo che non rispettano i Contratti Collettivi Nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Di conseguenza, alle agenzie di somministrazione, alle quali non si applicano i sopra citati contratti collettivi, è vietata l’assunzione di OTDO da somministrare a imprese utilizzatrici.
L’assunzione di OTDO è invece ammessa per le imprese utilizzatrici che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (non trova dunque applicazione il divieto posto dal comma 14, lett. a), dell’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017).
Il ricorso al rapporto di lavoro agricolo occasionale è ammesso per le sole attività agricole stagionali e, quindi, a lavorazioni, incluse quelle afferenti alle attività connesse, che si svolgono in determinati periodi dell’anno, in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali (a titolo esemplificativo, semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo, ecc.).
Di conseguenza è da ritenersi escluso l’utilizzo del contratto di lavoro agricolo occasionale per le mansioni impiegatizie che possono essere svolte presso le imprese agricole.
Il lavoro occasionale a tempo determinato può avere una durata massima di dodici mesi, nel corso dei quali possono essere espletate un massimo di 45 giornate lavorative.
Prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, i datori di lavoro agricolo sono tenuti ai seguenti adempimenti:
Nella comunicazione al Centro per l’impiego, i 45 giorni di prestazione massima consentita devono essere computati assumendo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro che, come sopra anticipato, può avere una durata massima di dodici mesi (ad esempio, una comunicazione contenente come data di inizio rapporto il 1° febbraio 2023 e quale data di fine rapporto il 31 gennaio 2024, ancorché riferita ad un periodo di dodici mesi, ai fini della regolarità della prestazione occasionale deve tener conto delle effettive giornate di lavoro prestate, che non devono essere superiori a 45, entro l’arco temporale dei dodici mesi).
L'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro Unico del Lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile, sulla base delle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva.
A fronte della prestazione occasionale resa nel settore agricolo, il lavoratore ha dunque diritto ad un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai Contratti Collettivi Nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il compenso deve essere pagato direttamente dal datore di lavoro mediante strumenti di pagamento tracciabili, quali:
È quindi espressamente escluso il pagamento in contanti della retribuzione.
Il versamento all’INPS della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, deve essere effettuato dai datori di lavoro agricoli con la medesima aliquota prevista per i territori svantaggiati.
Per l’anno 2023, l’aliquota OTDO totale è pari al 20,9669% (ed è comprensiva delle quote relative alla contribuzione dovuta all’INAIL), di cui il 12,1269% a carico del datore di lavoro e l’8,84% a carico del lavoratore.
La scadenza e le modalità di pagamento della contribuzione previdenziale dovuta in relazione ai rapporti di lavoro occasionale agricolo non sono allineate a quelle ordinariamente previste dalla normativa vigente per il settore previdenziale agricolo.
Infatti, i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. Qualora le imprese agricole non siano ancora in possesso del CIDA (poiché, ad esempio, imprese di nuova costituzione), le stesse devono presentare all’Istituto previdenziale una denuncia aziendale di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 375/1993.
Le medesime procedure informatiche dovranno essere utilizzate ai fini della trasmissione dei flussi retributivi e contributivi UNIEMENS, sezione “PosAgri” (le modalità di esposizione dei dati retributivi e contributivi delle giornate prestate dagli OTDO saranno comunicate con un successivo messaggio INPS).
Il pagamento della contribuzione unificata (comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione o, in alternativa, con quella delle giornate degli operai a tempo determinato e indeterminato alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il Modello F24 trasmesso dall’Istituto tramite il Cassetto previdenziale.
La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in esame è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il lavoratore OTDO ha quindi diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, con iscrizione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Considerata l’attrazione del LOAgri nel complessivo sistema normativo della previdenza agricola, le giornate di lavoro agricolo subordinato occasionale effettivamente prestate confluiranno negli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli di cui al R.D. n. 1949/1940.
Ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa, l’INPS sottrarrà dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.
Il compenso erogato per le prestazioni occasionali agricole è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.
In caso di superamento del limite di 45 giornate annue per singolo lavoratore, l’art. 1, comma 354, Legge n. 197/2022, prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, in capo al datore di lavoro è irrogata una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per la quale risulti accertata una violazione consistente nell’utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono prestare LOAgri, sia nella violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego.
La sanzione non è applicata qualora tali violazioni siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.