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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Entro il 21 febbraio 2024 la comunicazione dei fringe benefit erogati ai lavoratori cessati

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con il messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024, l’inps ha reso indicazioni circa le modalità e le tempistiche da osservare da parte dei datori di lavoro per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023, in relazione ai quali l’istituto previdenziale è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta. la trasmissione della comunicazione deve essere effettuata entro il prossimo 21 febbraio 2024. il reddito di lavoro dipendente. ai sensi dell’art. 51, comma 1, tuir, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. dunque la norma prevede l’assoggettamento a tassazione di tutte le erogazioni, in denaro ed in natura, riconosciute al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro dipendente, fatte salve le eccezioni ivi previste. oltre alla retribuzione corrisposta in denaro, pertanto, rientrano nel reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a tassazione, anche quei vantaggi accessori, quali i fringe benefit e le stock option, che i lavoratori subordinati possono conseguire come integrazione della retribuzione. limitatamente al periodo d’imposta 2023, l’art. 40, d.l. n. 48/2023, ha incrementato da 258,23 euro a 3.000 euro il limite di esenzione annuo previsto per i beni ceduti ed i servizi prestati a favore dei lavoratori con figli fiscalmente a carico, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti ed i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ciascun genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, a condizione che lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. per i lavoratori dipendenti senza figli fiscalmente a carico, invece, la soglia di esenzione è rimasta ferma agli ordinari 258,23 euro annui e, nel novero dei fringe benefit detassabili, non sono inclusi i rimborsi per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas. in ogni caso, qualora il valore dei beni o dei servizi prestati risulti complessivamente superiore ai suddetti limiti (3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico e 258,23 euro per i restanti lavoratori), l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale. così come previsto dalla circolare n. 23/e/2023 dell’agenzia delle entrate, qualora le somme o i valori a titolo di fringe benefit e di stock option siano corrisposti ai lavoratori che cessano dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta di percezione degli stessi, l’inps è chiamato a svolgere le attività di sostituto d’imposta sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. a tali compensi deve essere peraltro applicato il principio di cassa allargato e, pertanto, qualora erogati entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono, gli stessi rientrano nell’anno d’imposta precedente. con il messaggio n. 32/2024, l’inps ha reso indicazioni in merito alle modalità e alle tempistiche da rispettare da parte dei datori di lavoro per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2023 e in relazione ai quali l’inps è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta, sulla base delle informazioni fornite dai rispettivi datori di lavoro. in relazione a tali lavoratori, in particolare, l’istituto previdenziale è tenuto a:. effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, le operazioni di conguaglio fiscale di fine anno;. trasmettere le relative certificazioni uniche all’agenzia delle entrate ai fini della dichiarazione precompilata dei redditi dei contribuenti. al fine di consentire all’inps di eseguire tempestivamente tali adempimenti, i datori di lavoro interessati dovranno inviare, entro il 21 febbraio 2024, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option erogati nel corso del periodo d’imposta 2023 al personale cessato dal servizio. modalità di trasmissione dei dati. per la trasmissione telematica dei dati, i datori di lavoro interessati dovranno utilizzare l’applicazione “comunicazione benefit aziendali”, disponibile sul portale inps al seguente percorso: “imprese e liberi professionisti” &> “accesso ai servizi per aziende e consulenti” &> “accedi all’area tematica”. all’interno del servizio è presente un collegamento ipertestuale, “comunicazione benefit aziendali”, che una volta selezionato consente di scegliere tra le seguenti opzioni:. acquisizione di una singola comunicazione;. gestione di una singola comunicazione acquisita in precedenza;. invio di un file predisposto in base a criteri predefiniti;. ricezione tramite download di software per predisporre e controllare il formato dei dati contenuti nei file che i datori di lavoro intendono inviare;. visualizzazione del manuale di istruzioni. i flussi che perverranno tardivamente rispetto al termine del 21 febbraio 2024 non potranno essere oggetto di conguaglio fiscale di fine anno. tali flussi, tuttavia, saranno oggetto di rettifiche delle certificazioni uniche 2024, nelle quali sarà espressamente indicato al contribuente, nelle annotazioni, l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. redazione ©riproduzione riservata
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