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Le aziende che, attraverso agenzie abilitate, fruiscono di lavoratori assunti tramite contratti di somministrazione, sono soggette all’onere di compilazione e invio della relativa comunicazione annuale.
L’informativa annuale (1° gennaio - 31 dicembre) deve essere inviata alle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) oppure alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
In loro assenza, i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati possono essere trasmessi agli Organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La comunicazione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Occorre, quindi, inserire tutti i dati relativi ai rapporti contrattuali posti in essere nell’anno precedente. In base alle previsioni di cui all’art. 36, comma 3 del D.Lgs. 81/2015, le informazioni obbligatorie da indicare sono:
Il documento deve poi essere inviato tramite raccomandata a mano, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o Posta Elettronica Certificata (PEC), anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato.
L’obbligo di comunicazione previsto fa capo all’utilizzatore, il quale può accordarsi con l’Agenzia di Somministrazione per la predisposizione e l’invio della comunicazione. Nel caso in cui la stessa non sia stata ancora inviata, si consiglia di sollecitarne la trasmissione.
Ricordiamo che, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione in parola, trova applicazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.