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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Lo straordinario forfetizzato

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in presenza di un’attività di lavoro straordinaria svolta in maniera continuativa, il datore di lavoro e il lavoratore possono accordarsi per il riconoscimento di un importo fisso mensile, c.d. straordinario forfettizzato, indipendentemente dal numero effettivo di ore straordinarie lavorate. tale peculiare forma di remunerazione del lavoro straordinario semplifica la gestione amministrativa del personale dipendente, ma richiede lo svolgimento di taluni adempimenti prodromici, nonché una verifica periodica circa l’adeguatezza del compenso concordato rispetto alle ore di straordinario effettivamente prestate. il lavoro straordinario forfetizzato. il d.lgs. n. 66/2003 fissa il tetto massimo di lavoro straordinario a 48 ore alla settimana. tuttavia, tale limite può essere superato al ricorrere delle seguenti casistiche:. in presenza di esigenze tecnico-produttive impossibili da fronteggiare con l’assunzione di altri lavoratori;. nei casi di forza maggiore, ossia in situazioni caratterizzate da una forza esterna, inevitabile ed inarrestabile, indipendente dalla coscienza e dalla volontà umana, cui non è estraneo il criterio dell’imprevedibilità;. nelle situazioni in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario può determinare un danno alle persone o alla produzione;. in caso di partecipazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, comunicate agli uffici competenti e alle rappresentanze sindacali aziendali. la generalità dei contratti collettivi nazionali prevede un compenso maggiorato rispetto alla normale retribuzione ordinaria spettante al lavoratore, a fronte della disponibilità del lavoratore a prestare la sua attività lavorativa in un limite orario superiore rispetto a quello previsto dal suo contratto di lavoro. in ogni caso, tale maggiore orario di lavoro non può comunque superare il limite massimo di utilizzo dello straordinario, pari a 250 ore annuali. il dipendente può rifiutare di prestare la sua attività lavorativa straordinaria qualora:. sia un lavoratore studente;. sussista un giustificato motivo grave che impedisca la prestazione;. il potere del datore di lavoro non sia stato esercitato secondo principi di correttezza e buona fede. qualora un lavoratore, che abbia prestato in sede contrattuale la propria preventiva disponibilità a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, rifiuti di adempiere alla richiesta avanzata dal datore di lavoro, è possibile attivare un procedimento disciplinare. nel caso in cui il lavoro straordinario, prestato oltre il normale orario di lavoro indicato dal contratto individuale, assuma una certa continuità, il datore di lavoro ed il lavoratore possono accordarsi sul riconoscimento di una voce retributiva mensile specifica, ossia il c.d. straordinario forfetizzato. l’accordo di forfetizzazione dello straordinario deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta, indicando la data di stipula, l’ammontare delle ore straordinarie che il lavoratore dovrà eseguire nel corso della sua prestazione lavorativa, il relativo compenso, la data di decorrenza e la durata della forfetizzazione (che può essere a tempo determinato o indeterminato). a tal fine è possibile sottoscrivere un apposito accordo individuale o, in alternativa, inserire, già all’atto dell’assunzione, una specifica clausola nel contratto di lavoro. per determinare l’ammontare a forfait delle ore di lavoro che il lavoratore sarà tenuto a svolgere è possibile adottare:. un metodo storico, determinando le ore necessarie sulla base degli straordinari prestati dal lavoratore nell’arco degli ultimi sei o dodici mesi;. un metodo previsionale, calcolando le ore di straordinario che si presume l’interessato potrà garantire nei sei o nei dodici mesi successivi. a seguito della stipula dell’accordo, il datore di lavoro è tenuto a controllare e monitorare il corretto svolgimento delle ore prestabilite, per evitare che venga superato il tetto massimo prefissato (in tal caso è necessario retribuire le ore svolte in più con le maggiorazioni intere previste dallo specifico ccnl) ed eventualmente incorrere in una controversia di lavoro. la retribuzione corrisposta per lavoro straordinario forfettizzato è un elemento retributivo fisso, e dunque da computare con riferimento alla maturazione del tfr, ma non rispetto al calcolo delle mensilità aggiuntive. l’accordo di forfetizzazione del lavoro straordinario presenta svariati vantaggi, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore stesso. il datore di lavoro, innanzitutto, beneficia di una forte semplificazione degli adempimenti amministrativi, oltre a disporre di un parametro certo per la “costruzione” del budget del personale. il lavoratore, a sua volta, può contare su un importo fisso mensile, utile ai fini della pianificazione delle proprie risorse finanziarie, e su un orario di lavoro prestabilito, in modo tale da poter programmare al meglio l’attività extralavorativa. redazione ©riproduzione riservata
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