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Testo apertocon circolare n. 22/e del 19 novembre 2024, l’agenzia delle entrate ha reso nuovi e importanti chiarimenti sul c.d. bonus natale, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari operata dall’art. 2, d.l. n. 167/2024 che, si ricorda, ha rimosso il requisito del coniuge fiscalmente a carico o dell’appartenenza a un nucleo familiare monogenitoriale. l’amministrazione finanziaria si è poi espressa sul divieto di cumulo introdotto dal d.l. n. 167/2024, chiarendo che lo stesso non opera qualora i due genitori, separati, divorziati o non coniugati, non siano coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto all’indennità una tantum. in breve con la circolare 22/e del 19 novembre 2024, l’agenzia delle entrate ha chiarito che il bonus natale spetta ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico, senza obbligo di coniuge fiscalmente a carico. il bonus può essere erogato a entrambi i genitori non coniugati né conviventi. evoluzione normativa. nelle more dell’introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità previsto dalla legge n. 111/2023, la legge di conversione del d.l. n. 113/2024, c.d. “decreto omnibus”, ha previsto il riconoscimento, per il solo anno 2024, di una indennità una tantum, pari a 100 euro netti, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti oggettivi e soggettivi. con circolare n. 19/e/2024, l’agenzia delle entrate ha reso le prime indicazioni sui presupposti oggettivi e soggettivi che legittimano l’erogazione dell’indennità, fornendo altresì chiarimenti circa gli adempimenti posti in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori (si vedano le nostre circolari n. 840/2024 e n. 904/2024). con risoluzione n. 54/e/2024, l’agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1703”, denominato “credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”, da esporre nel modello f24 per l’utilizzo in compensazione, da parte dei datori di lavoro, del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus ai propri lavoratori dipendenti. in particolare, il credito maturato a fronte dell’anticipazione dell’indennità ai dipendenti è utilizzabile in compensazione nel modello f24 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità in esame. in seguito, l’art. 2, d.l. n. 167/2024, è intervenuto sui requisiti soggettivi che legittimano il riconoscimento dell’indennità, prevedendo che la stessa spetti anche ai lavoratori senza coniuge a carico. a tal fine è stato modificata la lett. b) del comma 1 dell’art. 2-bis, d.l. n. 113/2024, con la conseguenza che per l’ottenimento del bonus è ora sufficiente avere almeno un figlio a carico (si veda la nostra circolare n. 937/2024). tuttavia, l’indennità in esame non spetta al lavoratore coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità. da ultimo, con circolare n. 22/e/2024, l’agenzia delle entrate ha reso importanti indicazioni sulle novità normative introdotte dall’art. 2, d.l. n. 167/2024, fornendo altresì alcune utili esemplificazioni. i nuovi chiarimenti dell’agenzia delle entrate. nella circolare n. 22/e/2024, l’agenzia delle entrate ha innanzitutto richiamato le modifiche apportate dall’art. 2, d.l. n. 167/2024, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, per effetto delle quali il bonus è ora riconosciuto alla sola condizione che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, senza che sia più richiesta la presenza di un coniuge a carico o l’appartenenza a un nucleo familiare monogenitoriale. dunque, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, il bonus spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato o convivente, ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. il bonus, pertanto, può essere erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:. abbia, nel periodo d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;. abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, tuir;. abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, tuir, con esclusione delle pensioni e degli assegni equiparati, d’importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, tuir. peraltro, come espressamente precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare in esame, il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che siano fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. tuttavia, con l’inserimento del nuovo comma 2-bis nell’art. 2-bis, d.l. n. 113/2024, è ora previsto che l’indennità non spetti al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato o convivente sia beneficiario della stessa indennità. nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto, l’indennità spetta soltanto a uno di essi. al fine di meglio precisare la portata di tale nuova previsione, nella circolare in esame l’agenzia delle entrate ha fornito alcuni esempi, che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, il sig. rossi e la sig.ra bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, legge n. 76/2016. esempio n. 1. il sig. rossi e la sig.ra bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste, il bonus spetta a entrambi i genitori - lavoratori. esempio n. 2. la sig.ra bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti, mentre il sig. rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, la sig.ra verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti richiesti, il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi (il sig. rossi o la sig.ra verdi) e alla sig.ra bianchi, in quanto quest’ultima non coniugata e non convivente. esempio n. 3. la sig.ra bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (il requisito reddituale, ad esempio) e, di conseguenza, non può beneficiare del bonus. il sig. rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, la sig.ra verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. in tale ipotesi, per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis dell’art. 2-bis, d.l. n. 113/2024, il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi, il sig. rossi o la sig.ra verdi, sempre che siano rispettati gli altri requisiti richiesti. esempio n. 4. la sig.ra bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti. il sig. rossi, invece, è coniugato con una lavoratrice dipendente, la sig.ra verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta sia alla sig.ra bianchi, in quanto non coniugata e non convivente, sia al sig. rossi, in quanto ha un figlio fiscalmente a carico con la sig.ra bianchi e, pur essendo coniugato con la sig.ra verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus. da ultimo l’agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta scritta che il lavoratore dipendente deve presentare al proprio datore di lavoro per l’ottenimento dell’indennità, evidenziando che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2, d.l. n. 167/2024, sulla stessa deve essere indicato il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, d.p.r. n. 445/2000, il lavoratore dipendente è altresì tenuto a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus. tuttavia, per i lavoratori dipendenti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva sulla base delle precedenti regole, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni recate dal nuovo comma 2-bis dell’art. 2-bis, d.l. n. 113/2024, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non è beneficiario del bonus. redazione ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale con circolare n. 22/e del 19 novembre 2024, l’agenzia delle entrate ha reso nuovi e importanti chiarimenti sul c.d. bonus natale, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari operata dall’art. 2, d.l. n. 167/2024 che, si ricorda, ha rimosso il requisito del coniuge fiscalmente a carico o dell’appartenenza a un nucleo familiare monogenitoriale. l’amministrazione finanziaria si è poi espressa sul divieto di cumulo introdotto dal d.l. n. 167/2024, chiarendo che lo stesso non opera qualora i due genitori, separati, divorziati o non coniugati, non siano coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto all’indennità una tantum. in breve con la circolare 22/e del 19 novembre 2024, l’agenzia delle entrate ha chiarito che il bonus natale spetta ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico, senza obbligo di coniuge fiscalmente a carico. il bonus può essere erogato a entrambi i genitori non coniugati né conviventi. evoluzione normativa. nelle more dell’introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità previsto dalla legge n. 111/2023, la legge di conversione del d.l. n. 113/2024, c.d. “decreto omnibus”, ha previsto il riconoscimento, per il solo anno 2024, di una indennità una tantum, pari a 100 euro netti, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti oggettivi e soggettivi. con circolare n. 19/e/2024, l’agenzia delle entrate ha reso le prime indicazioni sui presupposti oggettivi e soggettivi che legittimano l’erogazione dell’indennità, fornendo altresì chiarimenti circa gli adempimenti posti in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori (si vedano le nostre circolari n. 840/2024 e n. 904/2024). con risoluzione n. 54/e/2024, l’agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “1703”, denominato “credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”, da esporre nel modello f24 per l’utilizzo in compensazione, da parte dei datori di lavoro, del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus ai propri lavoratori dipendenti. in particolare, il credito maturato a fronte dell’anticipazione dell’indennità ai dipendenti è utilizzabile in compensazione nel modello f24 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità in esame. in seguito, l’art. 2, d.l. n. 167/2024, è intervenuto sui requisiti soggettivi che legittimano il riconoscimento dell’indennità, prevedendo che la stessa spetti anche ai lavoratori senza coniuge a carico. a tal fine è stato modificata la lett. b) del comma 1 dell’art. 2-bis, d.l. n. 113/2024, con la conseguenza che per l’ottenimento del bonus è ora sufficiente avere almeno un figlio a carico (si veda la nostra circolare n. 937/2024). tuttavia, l’indennità in esame non spetta al lavoratore coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità. da ultimo, con circolare n. 22/e/2024, l’agenzia delle entrate ha reso importanti indicazioni sulle novità normative introdotte dall’art. 2, d.l. n. 167/2024, fornendo altresì alcune utili esemplificazioni. i nuovi chiarimenti dell’agenzia delle entrate. nella circolare n. 22/e/2024, l’agenzia delle entrate ha innanzitutto richiamato le modifiche apportate dall’art. 2, d.l. n. 167/2024, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, per effetto delle quali il bonus è ora riconosciuto alla sola condizione che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, senza che sia più richiesta la presenza di un coniuge a carico o l’appartenenza a un nucleo familiare monogenitoriale. dunque, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, il bonus spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato o convivente, ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale. il bonus, pertanto, può essere erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:. abbia, nel periodo d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;. abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, tuir;. abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, tuir, con esclusione delle pensioni e degli assegni equiparati, d’importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, tuir. peraltro, come espressamente precisato dall’agenzia delle entrate nella circolare in esame, il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che siano fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico. tuttavia, con l’inserimento del nuovo comma 2-bis nell’art. 2-bis, d.l. n. 113/2024, è ora previsto che l’indennità non spetti al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato o convivente sia beneficiario della stessa indennità. nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto, l’indennità spetta soltanto a uno di essi. al fine di meglio precisare la portata di tale nuova previsione, nella circolare in esame l’agenzia delle entrate ha fornito alcuni esempi, che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, il sig. rossi e la sig.ra bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, legge n. 76/2016. esempio n. 1. il sig. rossi e la sig.ra bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste, il bonus spetta a entrambi i genitori - lavoratori. esempio n. 2. la sig.ra bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti, mentre il sig. rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, la sig.ra verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti richiesti, il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi (il sig. rossi o la sig.ra verdi) e alla sig.ra bianchi, in quanto quest’ultima non coniugata e non convivente. esempio n. 3. la sig.ra bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (il requisito reddituale, ad esempio) e, di conseguenza, non può beneficiare del bonus. il sig. rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, la sig.ra verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. in tale ipotesi, per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis dell’art. 2-bis, d.l. n. 113/2024, il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi, il sig. rossi o la sig.ra verdi, sempre che siano rispettati gli altri requisiti richiesti. esempio n. 4. la sig.ra bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti. il sig. rossi, invece, è coniugato con una lavoratrice dipendente, la sig.ra verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta sia alla sig.ra bianchi, in quanto non coniugata e non convivente, sia al sig. rossi, in quanto ha un figlio fiscalmente a carico con la sig.ra bianchi e, pur essendo coniugato con la sig.ra verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus. da ultimo l’agenzia delle entrate si è espressa sulla richiesta scritta che il lavoratore dipendente deve presentare al proprio datore di lavoro per l’ottenimento dell’indennità, evidenziando che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2, d.l. n. 167/2024, sulla stessa deve essere indicato il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico. nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, d.p.r. n. 445/2000, il lavoratore dipendente è altresì tenuto a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus. tuttavia, per i lavoratori dipendenti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva sulla base delle precedenti regole, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni recate dal nuovo comma 2-bis dell’art. 2-bis, d.l. n. 113/2024, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non è beneficiario del bonus. redazione ©riproduzione riservata
Con Circolare n. 22/E del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso nuovi e importanti chiarimenti sul c.d. bonus Natale, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari operata dall’art. 2, D.L. n. 167/2024 che, si ricorda, ha rimosso il requisito del coniuge fiscalmente a carico o dell’appartenenza a un nucleo familiare monogenitoriale.
L’Amministrazione finanziaria si è poi espressa sul divieto di cumulo introdotto dal D.L. n. 167/2024, chiarendo che lo stesso non opera qualora i due genitori, separati, divorziati o non coniugati, non siano coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente che abbia diritto all’indennità una tantum.
IN BREVE
Con la Circolare 22/E del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus Natale spetta ai lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico, senza obbligo di coniuge fiscalmente a carico. Il bonus può essere erogato a entrambi i genitori non coniugati né conviventi.
Evoluzione normativa
Nelle more dell’introduzione del regime di detassazione della tredicesima mensilità previsto dalla Legge n. 111/2023, la legge di conversione del D.L. n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, ha previsto il riconoscimento, per il solo anno 2024, di una indennità una tantum, pari a 100 euro netti, a favore dei lavoratori dipendenti che soddisfano specifici requisiti oggettivi e soggettivi.
Con Circolare n. 19/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso le prime indicazioni sui presupposti oggettivi e soggettivi che legittimano l’erogazione dell’indennità, fornendo altresì chiarimenti circa gli adempimenti posti in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori (si vedano le nostre Circolari n. 840/2024 e n. 904/2024).
Con Risoluzione n. 54/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1703”, denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti - articolo 2-bis del decreto- legge 9 agosto 2024, n. 113”, da esporre nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione, da parte dei datori di lavoro, del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus ai propri lavoratori dipendenti.
In particolare, il credito maturato a fronte dell’anticipazione dell’indennità ai dipendenti è utilizzabile in compensazione nel modello F24 a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità in esame.
In seguito, l’art. 2, D.L. n. 167/2024, è intervenuto sui requisiti soggettivi che legittimano il riconoscimento dell’indennità, prevedendo che la stessa spetti anche ai lavoratori senza coniuge a carico. A tal fine è stato modificata la lett. b) del comma 1 dell’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, con la conseguenza che per l’ottenimento del bonus è ora sufficiente avere almeno un figlio a carico (si veda la nostra Circolare n. 937/2024).
Tuttavia, l’indennità in esame non spetta al lavoratore coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità.
Da ultimo, con Circolare n. 22/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso importanti indicazioni sulle novità normative introdotte dall’art. 2, D.L. n. 167/2024, fornendo altresì alcune utili esemplificazioni.
I nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nella Circolare n. 22/E/2024, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato le modifiche apportate dall’art. 2, D.L. n. 167/2024, all’ambito soggettivo di applicazione della norma, per effetto delle quali il bonus è ora riconosciuto alla sola condizione che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, senza che sia più richiesta la presenza di un coniuge a carico o l’appartenenza a un nucleo familiare monogenitoriale.
Dunque, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico, il bonus spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato o convivente, ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
Il bonus, pertanto, può essere erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
- abbia, nel periodo d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR;
- abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, TUIR, con esclusione delle pensioni e degli assegni equiparati, d’importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR.
Peraltro, come espressamente precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare in esame, il bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che siano fiscalmente a carico, ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.
Tuttavia, con l’inserimento del nuovo comma 2-bis nell’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, è ora previsto che l’indennità non spetti al lavoratore dipendente, coniugato o convivente, il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Nel caso, dunque, di due lavoratori dipendenti, coniugati, non legalmente ed effettivamente separati o conviventi di fatto, l’indennità spetta soltanto a uno di essi.
Al fine di meglio precisare la portata di tale nuova previsione, nella circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni esempi, che si basano sull’ipotesi di due lavoratori dipendenti, il Sig. Rossi e la Sig.ra Bianchi, genitori di un figlio fiscalmente a carico e, l’uno con l’altra, né coniugati né conviventi ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 37, Legge n. 76/2016.
Esempio n. 1.
Il Sig. Rossi e la Sig.ra Bianchi non sono coniugati e non convivono con altri soggetti e, pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste, il bonus spetta a entrambi i genitori - lavoratori.
Esempio n. 2.
La Sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti, mentre il Sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, la Sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti richiesti, il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi (il Sig. Rossi o la Sig.ra Verdi) e alla Sig.ra Bianchi, in quanto quest’ultima non coniugata e non convivente.
Esempio n. 3.
La Sig.ra Bianchi, non coniugata e non convivente con altri soggetti, non rispetta gli altri requisiti previsti dalla norma (il requisito reddituale, ad esempio) e, di conseguenza, non può beneficiare del bonus. Il Sig. Rossi è coniugato con una lavoratrice dipendente, la Sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio fiscalmente a carico. In tale ipotesi, per effetto della limitazione prevista dal comma 2-bis dell’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, il bonus spetta ad uno solo dei due coniugi, il Sig. Rossi o la Sig.ra Verdi, sempre che siano rispettati gli altri requisiti richiesti.
Esempio n. 4.
La Sig.ra Bianchi non è coniugata e non convive con altri soggetti. Il Sig. Rossi, invece, è coniugato con una lavoratrice dipendente, la Sig.ra Verdi, con la quale ha un altro figlio che non è fiscalmente a carico. Nel presupposto che siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla norma, il bonus spetta sia alla Sig.ra Bianchi, in quanto non coniugata e non convivente, sia al Sig. Rossi, in quanto ha un figlio fiscalmente a carico con la Sig.ra Bianchi e, pur essendo coniugato con la Sig.ra Verdi, quest’ultima non è beneficiaria del bonus.
Da ultimo l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulla richiesta scritta che il lavoratore dipendente deve presentare al proprio datore di lavoro per l’ottenimento dell’indennità, evidenziando che per effetto delle modifiche apportate dall’art. 2, D.L. n. 167/2024, sulla stessa deve essere indicato il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, il lavoratore dipendente è altresì tenuto a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.
Tuttavia, per i lavoratori dipendenti che hanno già presentato la dichiarazione sostitutiva sulla base delle precedenti regole, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta, salvo il caso in cui debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni recate dal nuovo comma 2-bis dell’art. 2-bis, D.L. n. 113/2024, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non è beneficiario del bonus.
Redazione
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