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La L. 78/2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio, ha introdotto una serie di novità in materia di lavoro.
Nel corso di questi mesi, il Ministero del Lavoro è intervenuto in più occasioni per fornire chiarimenti riguardanti i diversi argomenti trattati dalla norma più conosciuta come Jobs Act.
Il Jobs Act, prevede che le aziende possono assumere lavoratori a tempo determinato nel rispetto del tetto pari al 20% dei contratti a tempo indeterminato stipulati alla data del primo gennaio di ogni anno, oppure a differenti limiti numerici se previsti dal Contratto Collettivo Nazionale applicato dall’azienda.
Tale disciplina non si applica ai contratti di lavoro stipulati tra i Datori di Lavoro Agricoli ed i lavoratori assunti con contratto di lavoro a giornate ed a tempo determinato (OTI) o contratto di lavoro a tempo indeterminato (OTI).
Si è posto, in più occasioni, il problema sulla modalità di calcolo del limite numerico per le aziende costituite durante l’anno e che quindi non possono avere come parametro il primo gennaio.
Con lettera n. 14974/2014, il Ministero ha risposto ad un quesito posto dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili riguardante “le modalità di calcolo dei contratti a tempo indeterminato nel caso in cui il datore di lavoro abbia iniziato la propria attività durante l’anno”.
Il Ministero ha chiarito che il computo dovrà essere effettuato sui contratti a tempo indeterminato in forza al momento della prima assunzione del primo lavoratore a termine. Così come indicato con circolare Ministeriale n. 18/2014.