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Il 10 settembre 2014 è entrato in vigore la L. 99/2013 che ha introdotto nuove modalità operative per le assunzioni congiunte in agricoltura.
Ad oggi però siamo ancora fermi al “palo” della burocrazia. Sono ancora numerosi i dubbi che il Ministero dovrà chiarire sia in termini normativi che in termini tecnico/pratici.
Le assunzioni congiunte rappresentano per il settore uno scenario nuovo che consente alle imprese agricole di sfruttare opportunità gestionali importanti. Infatti due o più imprese agricole, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, possono instaurare in maniera congiunta un rapporto di lavoro con lo stesso lavoratore utilizzando la sua prestazione lavorativa in tutte le aziende presso le quali è stato assunto. Siamo quindi di fronte ad un unico rapporto di lavoro costituito con un pluralità di datori di lavoro.
I soggetti che possono procedere alle assunzioni congiunte sono:
Le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione devono essere effettuate da un solo soggetto e non da tutti i datori di lavoro interessati alla prestazione lavorativa.
L’adempimento spetta, nel caso di:
Il Ministero non chiarisce, al momento a chi competono gli adempimenti in materia di emissione ed elaborazione “busta paga” Libro Unico del Lavoro, pagamento modello F24, emissione modello CUD e tutti gli adempimenti connessi alla gestione ed amministrazione del personale. Si resta anche in attesa che venga emanato un nuovo documento tecnico che consenta l’invio telematico ai centri impiego competenti dell’assunzione congiunta.
Di certo c’è che i datori di lavoro rispondo in solido alle obbligazioni contrattuali sottoscritte, agli obblighi in materia di previdenza ed assicurazione contro gli infortuni ed ogni altra responsabilità connessa al rapporto di lavoro.