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A partire dal 12 marzo 2016, come già era stato annunciato in una precedente circolare, sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di dimissioni dal rapporto di lavoro e risoluzione consensuale.
Da tale data, infatti, non è più possibile rassegnare le dimissioni dal proprio posto di lavoro senza utilizzare l’apposita procedura telematica compilabile accedendo al sito del Ministero del Lavoro.
Saranno obbligati all’utilizzo di tale procedura tutti i lavoratori aventi un contratto di lavoro subordinato nel settore privato. Pertanto sono esclusi dalla presentazione delle dimissioni online:
È stato precisato che gli obblighi di dimissioni online sono previsti anche per i lavoratori che danno le dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione, se non rientranti nelle categorie sopracitate.
Le dimissioni online possono essere presentate dal dipendente attraverso i soggetti abilitati, ossia i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione di cui agli art. 2, comma 1, lett. h) e 76 del D. Lgs. 276/2003. Non è possibile quindi per il singolo professionista inviare tale comunicazione.
Per poter presentare la domanda, è necessario che il lavoratore sia in possesso del codice pin fornito dall’INPS e dal codice pin del Ministero del Lavoro. Si sottolinea, comunque, che i soggetti abilitati forniranno assistenza al lavoratore anche in questa fase preliminare.
Tra gli aspetti più significativi da sottolineare, c’è quello che riguarda eventuali cambiamenti nella data di conclusione del rapporto lavorativo (che, si ricorda, è il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro): se questa data, per ragioni di malattia o altra causa, è diversa da quella dichiarata dal lavoratore nella domanda telematica, non è necessario svolgere alcuna rettifica della domanda stessa.
Infatti, tale mutamento non riguarda la manifestazione di volontà del lavoratore. Sarà quindi cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione del rapporto nel momento dell’invio dell’apposita comunicazione.
L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro nella comunicazione obbligatoria di cessazione agli enti preposti, sarà del resto comprovata dallo stato di malattia del lavoratore con relativo certificato medico.
Qualora il termine da indicare sia differente rispetto alla data indicata nelle dimissioni telematiche del lavoratore per esigenze differenti rispetto allo stato di malattia, si precisa che, in seguito ai chiarimenti forniti con la circolare 2/2016, viene lasciata alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.
Occorre però precisare alcune criticità che, in questi primi mesi di applicazione della norma, si sono manifestate. Una delle principali, riguarda il caso del lavoratore che presenta le dimissioni in forma diversa da quella telematica (ad es. tramite PEC o raccomandata che, si ricorda, sono completamente inefficaci) ovvero che, senza comunicazioni, smetta di presentarsi al lavoro.
In tal caso, infatti, l’unico strumento che resta in mano al datore di lavoro è di procedere al licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata.