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Garantire la continuità lavorativa per i soggetti infortunati sul lavoro e a quelli affetti da malattie professionali, dall’11 luglio, è più facile.
Proprio un mese fa, infatti, è stato approvato il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione delle persone con disabilità da lavoro”: con tale provvedimento, l’INAIL ha previsto la costituzione di un fondo di 21 milioni di euro (per l’anno 2016) avente lo scopo di sostenere il rientro lavorativo del soggetto divenuto disabile a causa dell’attività professionale.
Con lo stanziamento di risorse appena citato, l’Istituto assicurativo dà, finalmente, concreta attuazione alla previsione contenuta all’art. 1 comma 166 della Legge di Stabilità 2015, che stabilisce che “sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro”.
Destinatari di tale provvedimento sono i lavoratori, autonomi o subordinati, con disabilità da lavoro che, a seguito di malattia professionale o infortunio (e dei conseguenti aggravamenti o menomazioni) necessitano di interventi specifici per permettere o agevolare la vita lavorativa.
Il Regolamento in esame disciplina solo gli interventi necessari a dare continuità lavorativa degli assicurati, garantendo loro la stessa mansione ovvero una mansione diversa rispetto a quella precedente al verificarsi dell’evento lesivo.
Tre sono le tipologie di intervento previste dal provvedimento:
1. Interventi volti al superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro: ad esempio, interventi edilizi e impiantistici, oppure l’installazione di dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro.
Per tali interventi il rimborso massimo sarà di 95.000 euro, calcolato nella misura del 60% dei costi ammissibili.
2. Interventi per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro. Sono agevolabili le spese per l’acquisto di arredi, ausili, dispositivi tecnologici, informatici o di automazione (come i comandi speciali per i veicoli, se strumenti di lavoro).
Per questa tipologia di lavori il rimborso massimo sarà di 40.000 euro, calcolato nella misura del 60% dei costi ammissibili.
3. Progetti necessari al lavoratore per l’addestramento all’utilizzo delle nuove postazioni di lavoro e delle attrezzature necessarie; ma anche attività di formazione e tutoraggio per lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale per nuova mansione.
I costi sostenuti per i progetti formativi saranno finanziati fino ad un massimo di 15.000 euro, calcolati nella misura del 60% dei costi ammissibili.
Tali interventi dovranno essere individuati nell’ambito di un più ampio progetto di reinserimento lavorativo personalizzato, elaborato dall’INAIL attraverso le proprie equipe multidisciplinari.
Fondamentale, inoltre, al fine di raggiungere lo scopo del reinserimento, sarà il coinvolgimento e la partecipazione del datore di lavoro, il quale è tenuto per legge a garantire la conservazione del posto di lavoro dell’infortunato/malato: per farlo, deve adottare “accomodamenti ragionevoli” ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, del D. Lgs. 216/2003.