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pacchetto-ortofloro-plus Maxisanzioni per chi sfrutta lavoratori in nero

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chi occupa lavoratori non dichiarati non può dormire sonni tranquilli: in forza delle modifiche introdotte dal jobs act (d. lgs. 151/2015), infatti, si rischia una multa fino a 36.000 euro. a cui va aggiunta l’ulteriore sanzione del 30% sui contributi non versati. la disciplina è stata già oggetto di numerosi chiarimenti: tra i più importanti si possono citare la circolare 26/2015 del ministero del lavoro, nonché la circolare inps n. 129 del 13 luglio 2016. preliminarmente occorre definire cosa si intende per lavoro nero: è tale quella situazione in cui un datore di lavoro occupa manodopera non dichiarata, ossia impiega lavoratori subordinati senza aver presentato la preventiva dichiarazione di instaurazione del rapporto di lavoro (“co”). per chi utilizza lavoratori in nero, è prevista l’applicazione della maxisanzione; nella sua nuova formula essa formata da tre fasce sanzionatorie, graduate secondo la durata dell’illecito:. da 1.500 a 9.000 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;. da 3.000 a 18.000 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;. da 6.000 a 36.000 euro per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre i 60 giorni di effettivo lavoro. le predette sanzioni saranno poi aumentate del 20% nel caso in cui i lavoratori occupati siano di nazionalità straniera e non siano in possesso del permesso di soggiorno; lo stesso vale se i lavoratori sono minori ancora non in età lavorativa. a seguito di atto ispettivo o altra verifica, è prevista la presenza dell’istituto della diffida: chi regolarizzi entro il termine di 15 giorni i lavoratori in nero, potrà godere di uno sconto sulle sanzioni. per regolarizzazione si intende:. la stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, con una riduzione non superiore al 50%), oppure la firma di un contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;. il mantenimento in servizio dei lavoratori regolarizzati per almeno tre mesi. per i lavoratori in nero non regolarizzati dopo 120 giorni, si può ottemperare alla diffida tramite i seguenti adempimenti:. regolarizzazione del periodo di lavoro in nero;. la stipula del contratto di lavoro;. il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno 90 giorni da provare attraverso il pagamento delle retribuzioni;. il pagamento della maxisanzione. ai fini dell’adempimento alla diffida, occorre sottolineare che non è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente: è necessario infatti che si costituisca un rapporto di lavoro di tipo stabile. per quanto riguarda, invece, il termine dei tre mesi per il mantenimento del lavoratore, si ritiene che tale periodo debba essere computato al netto del periodo di lavoro in nero il quale, comunque, deve essere regolarizzato. pertanto, i tre mesi vanno conteggiati a partire dalla data dell’accesso ispettivo. ©riproduzione riservata
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