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pacchetto-ortofloro-plus Legge anticaporalato: attenzione ai controlli!

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con la pubblicazione della legge n. 199 del 29 ottobre 2016 e la sua entrata in vigore lo scorso 4 novembre, l’italia si è dotata di una disciplina molto avanzata e stringente contro il caporalato, un fenomeno purtroppo molto diffuso nel belpaese, in particolare nei settori dell’agricoltura e dell’edilizia. di quelle che sono le principali linee guida del testo normativo abbiamo già dato notizia in una precedente circolare, tuttavia riteniamo importante rimarcare alcuni dei profili di questa disciplina, in quanto suscettibili di avere effetti molto significativi dal punto di vista applicativo. secondo il testo dell’art. 603-bis del codice penale, così come modificato dalla l. 199/2016, integrano la fattispecie di reato tutte quelle condotte volte a:. reclutare manodopera allo scopo di destinarla presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;. utilizzare, assumere o impiegare manodopera anche mediante l’attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno. uno dei profili di maggiore novità della norma in esame, riguarda la diretta responsabilità del datore di lavoro, il quale viene chiamato a rispondere dello sfruttamento dei lavoratori alla stregua del “caporale” che li ha reclutati. un altro aspetto molto delicato riguarda i cosiddetti indici di sfruttamento. si tratta di quegli elementi che il legislatore ha individuato al fine di poter far rientrare la condotta del datore all’interno della disciplina anticaporalato. i quattro parametri individuati dalla legge sono:. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;. la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. sarà la prassi applicativa della norma a dire quali saranno i risvolti concreti di questa nuova disciplina. tuttavia, è innegabile che il confine degli indici di sfruttamento poc’anzi citati sia estremamente ampio: se da un lato ciò dà importanti strumenti repressivi per debellare un fenomeno assolutamente da estirpare, dall’altro si rischia di andare a toccare anche alcune situazioni che poco hanno a che vedere con il caporalato. si pensi ad esempio al caso del lavoratore che, trovandosi in crisi economica, accetti di lavorare con un compenso simbolico per un certo lasso di tempo con la promessa di una futura assunzione; ovvero un soggetto che, in una condizione di bisogno, accetti o addirittura richieda di lavorare per un certo periodo continuativo senza sfruttare il proprio diritto al riposo. situazioni come quelle sopra indicate, che presentano indubbi profili di criticità dal punto di vista giuslavoristico, potrebbero infatti essere qualificate come sfruttamento ai sensi dell’art. 603-bis c.p. con la conseguente applicazione delle sanzioni penali che, come noto, sono molto pesanti:. reclusione da 1 a 6 anni e multa da 500 a 1.000 euro per ogni lavoratore reclutato illegalmente;. reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore reclutato, nel caso in cui il reato sia commesso tramite l’uso della violenza o della minaccia;. ulteriore aumento della pena, da un terzo alla metà, nel caso in cui: - il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a 3;. - i soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;. - i lavoratori siano stati esposti ad un grave pericolo. tutti i datori di lavoro, quindi, dovranno ora stare molto attenti: qualunque reiterata violazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro potrebbe essere fatta rientrare all’interno dell’area sanzionatoria della nuova legge contro il caporalato. in tal caso, le conseguenze potrebbero essere davvero pesanti. ©riproduzione riservata
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