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Il D.Lgs 151/2015 ha apportato modifiche importanti alla Legge 68/1999, correzioni che sono entrate in vigore il 01.01.2017.
Ricordiamo che la previgente normativa prevedeva un obbligo, per tutti i datori di lavoro pubblici e privati, di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette nelle seguenti misure:
a) nessun obbligo per le aziende fino a 14 dipendenti;
b) 1 lavoratore se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti. L’obbligo decorre nel momento in cui vengono effettuate nuove assunzioni, quindi dalla sedicesima assunzione;
c) 2 lavoratori se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
d) 7% dei lavoratori occupati per le aziende che occupano più di 50 dipendenti;
Le nuove disposizioni hanno:
- esteso la platea dei Datori di Lavoro, assoggettando agli obblighi normativi anche i partititi politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidarietà sociale;
- stabilito nuovi criteri di calcolo della quota di riserva. Disposizione già in vigore al 07.10.16;
- aumentato il sistema sanzionatorio. Anch’esso in vigore dal 07.10.2016, passa da € 30,64 a € 153,20 per ogni giorno di mancata assunzione del disabile.
Dal 01 gennaio 2017, oltre a quanto sopra indicato, i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti si troveranno a dover assumere il lavoratore disabile non più alla sedicesima assunzione, ma immediatamente e quindi alla quindicesima.
Relativamente alle modalità di calcolo della base occupazionale, restano invariate le disposizioni previgenti, rimanendo “esclusi i lavoratori a tempo determinato di durata non superiore a 6 mesi” e per i datori di lavoro che svolgono attività di carattere stagionale, sono esclusi i lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa, nell’arco dell’anno solare, anche non in forma continuativa, per un periodo complessivo calcolato sulla base delle corrispondenti giornate lavorative (Min. Lavoro, circ. n. 4/2000).