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A partire dal 1° gennaio 2017, ci sono novità relative agli ammortizzatori sociali: a decorrere da tale data, in ossequio alle previsioni dell’art. 2 comma 71 della L. 92/2012, mobilità e disoccupazione speciale edile sono state abrogate.
Del tema si è occupata l’INPS con il messaggio n. 99 dell’11 gennaio 2017, il quale ha provato a fare chiarezza su alcune conseguenze derivanti dall’entrata in vigore delle richiamate disposizioni.
In particolare, pare opportuno ricordare come l’eliminazione della mobilità comporti la conseguente decadenza di tutte le previsioni ad essa collegate: ad esempio, sono abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Un altro aspetto analizzato dall’INPS nel messaggio 99 riguarda la cessazione, a partire dall’1/1/2017, degli obblighi di versamento dei contributi relativi alla disoccupazione speciale edile, dei contributi d’ingresso e a quelli ordinari di mobilità. Pertanto, i datori non saranno più tenuti al versamento della predetta contribuzione.
Le aziende che abbiano avviato una procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della legge 223/91 ed adottato licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, sono comunque tenute al versamento sia dell’anticipazione che del contributo d’ingresso alla mobilità, mentre non saranno più tenuti al pagamento di tale contributo, i datori che abbiano dato luogo a licenziamenti di lavoratori dal 31 dicembre 2016.
Il venir meno dell’obbligo di versamento del contributo d’ingresso, comporta per le imprese il diritto al recupero integrale delle somme anticipate a tale titolo, che potrà essere eseguito mediante il conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto.
Troveranno, invece, applicazione fino alla loro naturale scadenza, le agevolazioni per le assunzioni, trasformazioni o proroghe di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, purché tali operazioni siano compiute entro il 31/12/2016.
Preme precisare, comunque, che l’indennità di disoccupazione agricola non ha subito alcuna modifica e l’Inps, con circolare n. 42 del 18/12/2012, ha escluso dall’applicazione dell’ASpI i lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato.
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione agricola è opportuno, infatti, valutare il raggiungimento dell’anzianità contributiva.
Il requisito assicurativo viene considerato maturato quando è possibile far valere almeno due anni (da intendersi quale anno solare) di assicurazione nel biennio precedente l’inizio di disoccupazione.
Per valutare se si possiede o meno tale requisito deve essere conseguita:
- Iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per almeno due anni (102 contributi giornalieri), oppure;
- Iscrizione negli elenchi nominativi nell’anno precedente la domanda e riconoscimento di almeno un contributo settimanale coperto da disoccupazione, per attività non agricola al primo gennaio dell’anno precedente.
Nel caso in cui un lavoratore abbia prestato attività lavorativa sia nel settore agricolo sia in quello non agricolo, sarà necessario valutare la possibilità di chiedere l’indennità di disoccupazione di disoccupazione agricola oppure l’indennità mini-Aspi.
La valutazione della scelta, tenuto conto dei singoli casi che possono presentarsi, dovrà essere effettuata dal soggetto che predispone e presenta la domanda oltre a valutare obblighi e tempistiche.