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Con un’importante pronuncia, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema dell’infortunio in itinere dell’imprenditore agricolo che si reca a pagare la fattura di acquisto del gasolio agricolo e sulla collegata possibilità di ottenere un risarcimento INAIL per tale evento.
Sul punto la giurisprudenza è frammentaria e contraddittoria, visto che numerosi sono i profili di cui tenere conto; profili che la Cassazione, con la sent. n. 4277/2017, ha provato a ricondurre ad unità.
Il caso riguardava un imprenditore agricolo che, mentre si recava a pagare la fattura di acquisto del gasolio per conto del figlio, veniva investito da un autoveicolo e ucciso. A seguito di tale fatalità, la vedova agiva contro l’INAIL chiedendo che venissero riconosciute le prestazioni dovute ai superstiti, in quanto il de cuius collaborava nell’azienda del figlio a titolo di reciprocanza gratuita (ex art. 2139 c.c.) e l’infortunio si era svolto nell’ambito di tale collaborazione.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello, però, rigettavano la domanda della signora, affermando che l’infortunio si era verificato nell’adempimento di un dovere personale dell’agricoltore e non nello svolgimento dell’attività agricola.
Dopo una lunga analisi della contrastante giurisprudenza, la Cassazione muove la sua argomentazione riprendendo i principi della sent. 3770/2008, in cui si legge che:
Con riferimento agli infortuni in itinere, la Cassazione ha poi introdotto un’ulteriore distinzione: il viaggio per l’acquisto di beni necessari alla produzione agricola è coperto dall’assicurazione; quello per l’acquisto o la consegna di beni utili per l’organizzazione amministrativo-contabile, invece, no.
Sulla base di ciò, la Cassazione sostiene che l’acquisto del gasolio rappresenta un acquisto fondamentale per l’esercizio dell’attività agricola, quindi tale attività è senz’altro da ritenersi nelle attività assicurate di cui all’art. 207 del DPR 1124/1965.
I giudici, poi, hanno affermato che il pagamento, essendo un’attività strettamente legata all’acquisto di prodotti necessari alla coltivazione, non può essere differenziato dal punto di vista della tutela antinfortunistica rispetto all’attività di acquisto stessa.
Pertanto, la Cassazione ha affermato che l’INAIL deve rispondere dell’infortunio del lavoratore agricolo che si reca a pagare la fattura per l’acquisto del gasolio: tale attività, infatti, deve ritenersi come manuale e collegata all’acquisto di un bene necessario allo svolgimento dell’attività agricola principale.