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Oltre all’abolizione dei voucher, il D.L. 25/2017 del 17 marzo ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda la disciplina degli appalti e, in particolare, il tema relativo alla responsabilità del committente.
Il richiamato decreto legge, infatti, ha modificato il testo del D. Lgs. 276/2003, cancellando di fatto le novità normative introdotte con la L. 92/2012.
In particolare, oggetto di modifiche è stato l’art. 29 del D. Lgs. 276/2003, il quale al comma 2 stabilisce che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Con la novella di pochi giorni fa, quindi, è stato abolito l’obbligo per i lavoratori e per gli enti previdenziali di escutere preventivamente il patrimonio dell’appaltatore per le obbligazioni derivanti dall’appalto: in forza del principio di responsabilità solidale, tali soggetti possono rivalersi direttamente anche sul committente.
Nel caso di diretta escussione del committente, costui avrà comunque la possibilità di agire in giudizio nei confronti dell’appaltatore per il rimborso di tali spese.
Inoltre, va sottolineato che il D.L. 25/2017 ha escluso la possibilità dei contratti collettivi nazionali di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica per la regolarità complessiva degli appalti.
Sulla base di ciò, in assenza di una specifica disposizione di legge, la responsabilità solidale del committente può essere bilanciata solo in sede contrattuale: è solo all’atto della stipula del contratto di appalto che il committente potrà stabilire le eventuali di modalità di controllo sulla correttezza e la regolarità della filiera.
Ciò, però, potrebbe non essere sufficiente. Infatti, capita che i committenti privati concordino contrattualmente anche l’obbligo per l’appaltatore di stipulare accordi transattivi e certificazioni attestanti la regolarità dei contratti stipulati e l’assenza di pendenze, al fine di garantire la propria posizione.
Anche in tal caso, però, i lavoratori o gli enti previdenziali, sulla base della legge vigente, avranno comunque il diritto di rivalersi direttamente sul committente stesso. Il quale avrà quindi un’illimitata responsabilità su una situazione di cui non avrà mai il pieno controllo.