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pacchetto-ortofloro-plus Tirocini extracurriculari. Le nuove linee guida

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le nuove linee guida perfezionano le precedenti (datate 2013), con particolare riguardo agli obiettivi di vigilanza sulla genuinità, allo scopo di far emergere eventuali utilizzi impropri dello strumento, a garanzia della qualità dello svolgimento del tirocinio, che costituisce di fatto un ottimo strumento di orientamento professionale. il tirocinio extracurricolare è una misura formativa volta ad arricchire il bagaglio di conoscenze e competenze professionali e favorire l’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro, realizzando contatti diretti tra giovani (e soggetti in difficoltà) e aziende. altra figura coinvolta oltre al tirocinante e soggetto ospitante (azienda) è il soggetto promotore, che è l’ente terzo al quale è affidato il compito di attivare e promuovere i tirocini. le linee guida indicano gli standard minimi che regolamentano i tirocini extracurricolari, lasciando alle regioni la possibilità di disporre eventuali maggiori tutele per i tirocinanti. le regioni e le province autonome si impegnano a recepire le linee guida nazionali entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo del 25 maggio 2017. la tipologia di tirocini oggetto delle linee guida sono i tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento al lavoro) rivolti a:. - soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs n. 150/2015, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria (non è più previsto il conseguimento del titolo di studio entro e non oltre 12 mesi precedenti al tirocinio);. - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;. - lavoratori a rischio di disoccupazione;. - soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;. - soggetti disabili e svantaggiati (disabili di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 68/1999; persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991), richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del dpr n. 21/2015, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, ai sensi del d.lgs n. 286/1998; vittime di tratta ai sensi del d.lgs. n. 24/2014. la durata dei tirocini è di minimo 2 mesi (ridotti a 1 nel caso di soggetti ospitanti che svolgono attività stagionale) e massimo 12 mesi. nel caso di tirocinanti affetti da disabilità la durata massima è estesa ad un massimo di 24 mesi. in caso di infortunio, malattia di lunga durata, maternità e chiusura aziendale di almeno 15 giorni il tirocinante ha diritto alla sospensione temporanea del tirocinio. è prevista la possibilità di interruzione del tirocinio in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti e/o in caso di impossibilità di conseguire gli obiettivi formativi prefissati. rispetto alla versione precedente, le nuove linee guida prevedono che il soggetto ospitante possa attivare tirocini, facendo riferimento ad una dimensione aziendale computata considerando non solo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato ma anche i rapporti a tempo determinato, a condizione che la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. l’indennità minima prevista nelle linee guida è di € 300,00 lordi mensili, con presenza e partecipazione almeno del 70% delle ore mensili previste. la percezione dell’indennità non comporta la perdita dello stato di disoccupazione. infine, sono state riviste le sanzioni applicabili in caso di inadempimento. oltre le ordinarie sanzioni previste in caso di non corretta qualificazione del rapporto di tirocinio e di omissione delle comunicazioni obbligatorie, regioni e province autonome dovranno prevedere le seguenti misure sanzionatorie:. - per violazioni non sanabili come ad esempio tirocinio attivato senza rispetto delle condizioni di durata massima o numero massimo di tirocinanti ospitanti, è prevista l’interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini a carico del soggetto promotore e/o a quello ospitante;. - per violazioni sanabili come ad esempio inadempienze ai compiti richiesti ai soggetti promotori o ospitanti ecc., è previsto l’invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. in caso invece di mancanza di regolarizzazione, è prevista l’interdizione per 12 mesi dall’attivazione di nuovi tirocini a carico del soggetto promotore e/o a quello ospitante. ©riproduzione riservata
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