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Testo apertocon la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 l’istituto ha emanato le disposizioni operative in merito alle nuove prestazioni occasionali, introdotte dalla l. 96/2017. circolare n. 107 del 5 luglio 2017circolare n. 107 del 5 luglio 2017circolare n. 107 del 5 luglio 2017. partendo dal presupposto che le prestazioni occasionali hanno specifici limiti economici:. a) non superiore a € 5.000,00 netti per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;. b) non superiore a € 5.000,00 netti per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. la normativa prevede, per questa casistica, la possibilità da parte dell’utilizzatore di computare il 75% dei compensi erogati nei confronti di particolari categorie, tra cui, pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito;. c) non superiore a € 2.500,00 netti per ogni prestatore, con riferimento al medesimo utilizzatore. i compensi percepiti dai prestatori non incidono sullo stato di disoccupato, sono computabili ai fini della determinazione del reddito per il rilascio del permesso di soggiorno o per il suo rinnovo e sono esenti da tassazione ai fini irpef. oltre ai precitati limiti economici, vi sono inoltre limiti relativi alla durata della prestazione, individuati in 280 ore annuali. nel settore agricolo per determinare la durata massima della prestazione, è necessario rapportare l’importo massimo percepibile (€ 2.500,00) e la retribuzione oraria prevista dalla contrattazione. non è ammesso l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte di prestatori che, alla data di assunzione abbiano (o nei 6 mesi precedenti abbiano avuto) un rapporto di lavoro subordinato e/o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il medesimo utilizzatore. le parti, utilizzatore e prestatore, devono essere regolarmente registrate sul sito internet dell’inps, direttamente o tramite il supporto di figure abilitate. la piattaforma informatica atta a consentire le registrazioni sarà resa disponibile entro luglio 2017. l’utilizzatore dovrà accreditare le somme da destinare al prestatore mediante versamento preventivo da effettuarsi con modello f24 o tramite sistema elettronico di pagamento pagopa di agid. entro 7 giorni dal versamento le somme sono fruibili. il prestatore riceverà il compenso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. il pagamento avverrà tramite bonifico bancario qualora in fase di registrazione sia stato correttamente indicato il codice iban, oppure tramite bonifico bancario domiciliato all’ufficio postale. tale ultima modalità prevede un addebito di circa 2,60 € a titolo di spese di incasso, a carico del prestatore. si configurano due distinti strumenti che differiscono in base alle differenti categorie di utilizzatori: il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale. il libretto famiglia. utilizzabile da persone fisiche non nell’esercizio di attività professionali o d’impresa per attività di carattere domestico, assistenziale e insegnamento supplementare privato. il valore nominale del titolo di pagamento è di € 10,00 lordi all’ora, di cui € 8,00 a favore del prestatore e la restante parte a copertura assistenziale e previdenziale, nonché compresi gli oneri di gestione. l’utilizzatore è tenuto ad effettuare comunicazione relativa allo svolgimento della prestazione indicando i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento, la durata e l’importo da corrispondere, al termine della prestazione stessa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività, tramite il portale dell’istituto o tramite contact center. contestualmente, sarà necessario specificare se ricorre la casistica delle particolari categorie di prestatori come pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito. il prestatore viene informato dell’avvenuta comunicazione da parte dell’istituto tramite sms, mail o nella sezione myinps dedicata nel portale inps. il contratto di prestazione occasionale. utilizzabile da esercenti di attività professionali e imprese private, nonché da amministrazioni pubbliche e imprese del settore agricolo, solo per determinate tipologie di prestatori. nel caso di contratto di prestazione occasionale, vi sono ulteriori limiti in aggiunta a quelli sopra indicati. nello specifico vi è divieto di utilizzo per imprese dell’edilizia e affini, imprese esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi; in agricoltura, salvo particolari categorie di prestatori. è ammesso utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le aziende con massimo 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato. l’importo minimo orario stabilità è pari a € 9,00 netti a cui sommare il 33% da destinare alla copertura previdenziale, il 3,5% da destinare alla copertura assistenziale e il 1% per i costi di gestione. l’importo lordo minimo sarà quindi pari a € 12,38, da aumentare proporzionalmente qualora l’utilizzatore e il prestatore si accordino per un importo netto superiore al minimo consentito. l’importo giornaliero minimo prevede la retribuzione di almeno 4 ore, anche qualora la durata effettiva della prestazione risulti inferiore. la comunicazione di inizio prestazione deve essere resa preventivamente, almeno con 60 minuti di anticipo indicando i dati identificativi del prestatore, il settore d’impiego, il luogo di svolgimento, data e ora dell’inizio e del termine della prestazione e l’importo da corrispondere. contestualmente sarà necessario specificare se ricorre la casistica delle particolari categorie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito). qualora fosse necessario revocare la comunicazione inoltrata per sopravvenuta impossibilità di espletamento della prestazione, sarà possibile ma solo entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa giornaliera. nel caso in cui venisse dimostrato comportamento elusivo, ad esempio aver effettuato una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione effettivamente svolta, si configurerebbe l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero. a tal riguardo l’istituto evidenzia attività di controlli automatici delle revoche, anche in raccordo con l’ispettorato del lavoro. il prestatore viene informato dell’avvenuta comunicazione di inizio e/o di revoca da parte dell’istituto tramite sms, mail o nella sezione myinps dedicata nel portale inps. pubbliche amministrazioni. le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i contratti di prestazione occasionale nel rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese del personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali richiamate dalla circolare inps n. 107. il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale applicato ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendente più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, non si applica alle amministrazioni pubbliche. settore agricolo. come accennato in precedenza, il settore agricolo è escluso dall’utilizzo dai contratti di prestazione occasionale, salvo quanto previsto dal comma 14, lettera b) che prevede la possibilità di utilizzo per le attività rese da particolari categorie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito). tali prestatori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato (otd) di più recente pubblicazione. a parere dello scrivente, si attendono in merito chiarimenti per la pluralità delle casistiche che possono riscontrarsi (come, a puro titolo di esempio, nel caso di lavoratore che presta attualmente attività in ambito agricolo ma che non è ancora iscritto negli elenchi che ricordiamo essere di pubblicazione annuale). è ammesso utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le aziende con massimo 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato. l’importo minimo orario è pari alla retribuzione stabilita dalla contrattazione nazionale. anche in questo caso, è necessario sommare il 33% da destinare alla copertura previdenziale, il 3,5% da destinare alla copertura assistenziale e il 1% per i costi di gestione. l’importo lordo minimo sarà da aumentare proporzionalmente qualora l’utilizzatore e il prestatore si accordino per un importo netto superiore al minimo consentito. l’importo giornaliero minimo prevede la retribuzione di almeno 4 ore, anche qualora la durata effettiva della prestazione risulti inferiore. la comunicazione di inizio prestazione deve essere resa preventivamente, almeno con 60 minuti di anticipo indicando i dati identificativi del prestatore, il settore d’impiego, il luogo di svolgimento, durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di 3 giorni consecutivi e l’importo da corrispondere. contestualmente sarà necessario specificare se ricorre la casistica delle particolari categorie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito). qualora fosse necessario revocare la comunicazione inoltrata per sopravvenuta impossibilità di espletamento della prestazione, sarà possibile entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per la conclusione dell’attività. nel caso in cui venisse dimostrato comportamento elusivo, ad esempio aver effettuato una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione effettivamente svolta, si configurerebbe l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero. a tal riguardo l’istituto evidenzia attività di controlli automatici delle revoche, anche in raccordo con l’ispettorato del lavoro. la piattaforma informatica atta a consentire le dichiarazioni di arco temporale superiore a quello giornaliero sarà resa disponibile entro settembre 2017. infine preme evidenziare che è stato previsto un sistema sanzionatorio e un sistema di regolarizzazione. nel caso di superamento del limite economico di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da singolo prestatore in favore del singolo utilizzatore, oppure nel caso di superamento del limite di durata massima della prestazione nell’arco annuale, il relativo rapporto viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. è prevista sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui venga accertata la violazione nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di:. - preventiva comunicazione e nel caso di ricorso a prestazioni occasionali da parte di aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;. - ricorso a prestazione occasionale da parte di imprese dell’edilizia e affini, imprese esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;. - ricorso a prestazione occasionale nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi;. - ricorso a prestazione occasionale in agricoltura, ad esclusione delle particolari categorie di prestatori (come in precedenza analizzato). non si applica la procedura di diffida. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale con la circolare n. 107 del 5 luglio 2017 l’istituto ha emanato le disposizioni operative in merito alle nuove prestazioni occasionali, introdotte dalla l. 96/2017. circolare n. 107 del 5 luglio 2017circolare n. 107 del 5 luglio 2017circolare n. 107 del 5 luglio 2017. partendo dal presupposto che le prestazioni occasionali hanno specifici limiti economici:. a) non superiore a € 5.000,00 netti per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;. b) non superiore a € 5.000,00 netti per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. la normativa prevede, per questa casistica, la possibilità da parte dell’utilizzatore di computare il 75% dei compensi erogati nei confronti di particolari categorie, tra cui, pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito;. c) non superiore a € 2.500,00 netti per ogni prestatore, con riferimento al medesimo utilizzatore. i compensi percepiti dai prestatori non incidono sullo stato di disoccupato, sono computabili ai fini della determinazione del reddito per il rilascio del permesso di soggiorno o per il suo rinnovo e sono esenti da tassazione ai fini irpef. oltre ai precitati limiti economici, vi sono inoltre limiti relativi alla durata della prestazione, individuati in 280 ore annuali. nel settore agricolo per determinare la durata massima della prestazione, è necessario rapportare l’importo massimo percepibile (€ 2.500,00) e la retribuzione oraria prevista dalla contrattazione. non è ammesso l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte di prestatori che, alla data di assunzione abbiano (o nei 6 mesi precedenti abbiano avuto) un rapporto di lavoro subordinato e/o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il medesimo utilizzatore. le parti, utilizzatore e prestatore, devono essere regolarmente registrate sul sito internet dell’inps, direttamente o tramite il supporto di figure abilitate. la piattaforma informatica atta a consentire le registrazioni sarà resa disponibile entro luglio 2017. l’utilizzatore dovrà accreditare le somme da destinare al prestatore mediante versamento preventivo da effettuarsi con modello f24 o tramite sistema elettronico di pagamento pagopa di agid. entro 7 giorni dal versamento le somme sono fruibili. il prestatore riceverà il compenso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. il pagamento avverrà tramite bonifico bancario qualora in fase di registrazione sia stato correttamente indicato il codice iban, oppure tramite bonifico bancario domiciliato all’ufficio postale. tale ultima modalità prevede un addebito di circa 2,60 € a titolo di spese di incasso, a carico del prestatore. si configurano due distinti strumenti che differiscono in base alle differenti categorie di utilizzatori: il libretto famiglia e il contratto di prestazione occasionale. il libretto famiglia. utilizzabile da persone fisiche non nell’esercizio di attività professionali o d’impresa per attività di carattere domestico, assistenziale e insegnamento supplementare privato. il valore nominale del titolo di pagamento è di € 10,00 lordi all’ora, di cui € 8,00 a favore del prestatore e la restante parte a copertura assistenziale e previdenziale, nonché compresi gli oneri di gestione. l’utilizzatore è tenuto ad effettuare comunicazione relativa allo svolgimento della prestazione indicando i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento, la durata e l’importo da corrispondere, al termine della prestazione stessa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività, tramite il portale dell’istituto o tramite contact center. contestualmente, sarà necessario specificare se ricorre la casistica delle particolari categorie di prestatori come pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito. il prestatore viene informato dell’avvenuta comunicazione da parte dell’istituto tramite sms, mail o nella sezione myinps dedicata nel portale inps. il contratto di prestazione occasionale. utilizzabile da esercenti di attività professionali e imprese private, nonché da amministrazioni pubbliche e imprese del settore agricolo, solo per determinate tipologie di prestatori. nel caso di contratto di prestazione occasionale, vi sono ulteriori limiti in aggiunta a quelli sopra indicati. nello specifico vi è divieto di utilizzo per imprese dell’edilizia e affini, imprese esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi; in agricoltura, salvo particolari categorie di prestatori. è ammesso utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le aziende con massimo 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato. l’importo minimo orario stabilità è pari a € 9,00 netti a cui sommare il 33% da destinare alla copertura previdenziale, il 3,5% da destinare alla copertura assistenziale e il 1% per i costi di gestione. l’importo lordo minimo sarà quindi pari a € 12,38, da aumentare proporzionalmente qualora l’utilizzatore e il prestatore si accordino per un importo netto superiore al minimo consentito. l’importo giornaliero minimo prevede la retribuzione di almeno 4 ore, anche qualora la durata effettiva della prestazione risulti inferiore. la comunicazione di inizio prestazione deve essere resa preventivamente, almeno con 60 minuti di anticipo indicando i dati identificativi del prestatore, il settore d’impiego, il luogo di svolgimento, data e ora dell’inizio e del termine della prestazione e l’importo da corrispondere. contestualmente sarà necessario specificare se ricorre la casistica delle particolari categorie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito). qualora fosse necessario revocare la comunicazione inoltrata per sopravvenuta impossibilità di espletamento della prestazione, sarà possibile ma solo entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa giornaliera. nel caso in cui venisse dimostrato comportamento elusivo, ad esempio aver effettuato una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione effettivamente svolta, si configurerebbe l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero. a tal riguardo l’istituto evidenzia attività di controlli automatici delle revoche, anche in raccordo con l’ispettorato del lavoro. il prestatore viene informato dell’avvenuta comunicazione di inizio e/o di revoca da parte dell’istituto tramite sms, mail o nella sezione myinps dedicata nel portale inps. pubbliche amministrazioni. le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i contratti di prestazione occasionale nel rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese del personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali richiamate dalla circolare inps n. 107. il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale applicato ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendente più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, non si applica alle amministrazioni pubbliche. settore agricolo. come accennato in precedenza, il settore agricolo è escluso dall’utilizzo dai contratti di prestazione occasionale, salvo quanto previsto dal comma 14, lettera b) che prevede la possibilità di utilizzo per le attività rese da particolari categorie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito). tali prestatori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato (otd) di più recente pubblicazione. a parere dello scrivente, si attendono in merito chiarimenti per la pluralità delle casistiche che possono riscontrarsi (come, a puro titolo di esempio, nel caso di lavoratore che presta attualmente attività in ambito agricolo ma che non è ancora iscritto negli elenchi che ricordiamo essere di pubblicazione annuale). è ammesso utilizzo del contratto di prestazione occasionale per le aziende con massimo 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato. l’importo minimo orario è pari alla retribuzione stabilita dalla contrattazione nazionale. anche in questo caso, è necessario sommare il 33% da destinare alla copertura previdenziale, il 3,5% da destinare alla copertura assistenziale e il 1% per i costi di gestione. l’importo lordo minimo sarà da aumentare proporzionalmente qualora l’utilizzatore e il prestatore si accordino per un importo netto superiore al minimo consentito. l’importo giornaliero minimo prevede la retribuzione di almeno 4 ore, anche qualora la durata effettiva della prestazione risulti inferiore. la comunicazione di inizio prestazione deve essere resa preventivamente, almeno con 60 minuti di anticipo indicando i dati identificativi del prestatore, il settore d’impiego, il luogo di svolgimento, durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di 3 giorni consecutivi e l’importo da corrispondere. contestualmente sarà necessario specificare se ricorre la casistica delle particolari categorie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito). qualora fosse necessario revocare la comunicazione inoltrata per sopravvenuta impossibilità di espletamento della prestazione, sarà possibile entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per la conclusione dell’attività. nel caso in cui venisse dimostrato comportamento elusivo, ad esempio aver effettuato una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione effettivamente svolta, si configurerebbe l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero. a tal riguardo l’istituto evidenzia attività di controlli automatici delle revoche, anche in raccordo con l’ispettorato del lavoro. la piattaforma informatica atta a consentire le dichiarazioni di arco temporale superiore a quello giornaliero sarà resa disponibile entro settembre 2017. infine preme evidenziare che è stato previsto un sistema sanzionatorio e un sistema di regolarizzazione. nel caso di superamento del limite economico di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da singolo prestatore in favore del singolo utilizzatore, oppure nel caso di superamento del limite di durata massima della prestazione nell’arco annuale, il relativo rapporto viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. è prevista sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui venga accertata la violazione nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di:. - preventiva comunicazione e nel caso di ricorso a prestazioni occasionali da parte di aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;. - ricorso a prestazione occasionale da parte di imprese dell’edilizia e affini, imprese esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;. - ricorso a prestazione occasionale nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi;. - ricorso a prestazione occasionale in agricoltura, ad esclusione delle particolari categorie di prestatori (come in precedenza analizzato). non si applica la procedura di diffida. ©riproduzione riservata
Con la Circolare n. 107 del 5 luglio 2017 l’Istituto ha emanato le disposizioni operative in merito alle nuove prestazioni occasionali, introdotte dalla L. 96/2017.
Circolare n. 107 del 5 luglio 2017Circolare n. 107 del 5 luglio 2017Circolare n. 107 del 5 luglio 2017
Partendo dal presupposto che le prestazioni occasionali hanno specifici limiti economici:
a) Non superiore a € 5.000,00 netti per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
b) Non superiore a € 5.000,00 netti per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori. La normativa prevede, per questa casistica, la possibilità da parte dell’utilizzatore di computare il 75% dei compensi erogati nei confronti di particolari categorie, tra cui, pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito;
c) Non superiore a € 2.500,00 netti per ogni prestatore, con riferimento al medesimo utilizzatore.
I compensi percepiti dai prestatori non incidono sullo stato di disoccupato, sono computabili ai fini della determinazione del reddito per il rilascio del permesso di soggiorno o per il suo rinnovo e sono esenti da tassazione ai fini Irpef.
Oltre ai precitati limiti economici, vi sono inoltre limiti relativi alla durata della prestazione, individuati in 280 ore annuali. Nel settore agricolo per determinare la durata massima della prestazione, è necessario rapportare l’importo massimo percepibile (€ 2.500,00) e la retribuzione oraria prevista dalla contrattazione.
Non è ammesso l’utilizzo delle prestazioni occasionali da parte di prestatori che, alla data di assunzione abbiano (o nei 6 mesi precedenti abbiano avuto) un rapporto di lavoro subordinato e/o un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con il medesimo utilizzatore.
Le parti, utilizzatore e prestatore, devono essere regolarmente registrate sul sito internet dell’Inps, direttamente o tramite il supporto di figure abilitate.
La piattaforma informatica atta a consentire le registrazioni sarà resa disponibile entro luglio 2017.
L’utilizzatore dovrà accreditare le somme da destinare al prestatore mediante versamento preventivo da effettuarsi con modello F24 o tramite sistema elettronico di pagamento pagoPA di Agid. Entro 7 giorni dal versamento le somme sono fruibili.
Il prestatore riceverà il compenso entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario qualora in fase di registrazione sia stato correttamente indicato il codice Iban, oppure tramite bonifico bancario domiciliato all’ufficio Postale. Tale ultima modalità prevede un addebito di circa 2,60 € a titolo di spese di incasso, a carico del prestatore.
Si configurano due distinti strumenti che differiscono in base alle differenti categorie di utilizzatori: il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.
Il Libretto Famiglia
Utilizzabile da persone fisiche non nell’esercizio di attività professionali o d’impresa per attività di carattere domestico, assistenziale e insegnamento supplementare privato. Il valore nominale del titolo di pagamento è di € 10,00 lordi all’ora, di cui € 8,00 a favore del prestatore e la restante parte a copertura assistenziale e previdenziale, nonché compresi gli oneri di gestione.
L’utilizzatore è tenuto ad effettuare comunicazione relativa allo svolgimento della prestazione indicando i dati identificativi del prestatore, il luogo di svolgimento, la durata e l’importo da corrispondere, al termine della prestazione stessa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento dell’attività, tramite il portale dell’istituto o tramite contact center. Contestualmente, sarà necessario specificare se ricorre la casistica delle particolari categorie di prestatori come pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito.
Il prestatore viene informato dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto tramite sms, mail o nella sezione MyInps dedicata nel portale Inps.
Il Contratto di Prestazione Occasionale
Utilizzabile da esercenti di attività professionali e imprese private, nonché da amministrazioni pubbliche e imprese del settore agricolo, solo per determinate tipologie di prestatori.
Nel caso di Contratto di Prestazione Occasionale, vi sono ulteriori limiti in aggiunta a quelli sopra indicati. Nello specifico vi è divieto di utilizzo per imprese dell’edilizia e affini, imprese esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi; in agricoltura, salvo particolari categorie di prestatori. È ammesso utilizzo del Contratto di Prestazione Occasionale per le aziende con massimo 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato.
L’importo minimo orario stabilità è pari a € 9,00 netti a cui sommare il 33% da destinare alla copertura previdenziale, il 3,5% da destinare alla copertura assistenziale e il 1% per i costi di gestione. L’importo lordo minimo sarà quindi pari a € 12,38, da aumentare proporzionalmente qualora l’utilizzatore e il prestatore si accordino per un importo netto superiore al minimo consentito.
L’importo giornaliero minimo prevede la retribuzione di almeno 4 ore, anche qualora la durata effettiva della prestazione risulti inferiore.
La comunicazione di inizio prestazione deve essere resa preventivamente, almeno con 60 minuti di anticipo indicando i dati identificativi del prestatore, il settore d’impiego, il luogo di svolgimento, data e ora dell’inizio e del termine della prestazione e l’importo da corrispondere. Contestualmente sarà necessario specificare se ricorre la casistica delle particolari categorie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito).
Qualora fosse necessario revocare la comunicazione inoltrata per sopravvenuta impossibilità di espletamento della prestazione, sarà possibile ma solo entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per lo svolgimento dell’attività lavorativa giornaliera. Nel caso in cui venisse dimostrato comportamento elusivo, ad esempio aver effettuato una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione effettivamente svolta, si configurerebbe l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero. A tal riguardo l’Istituto evidenzia attività di controlli automatici delle revoche, anche in raccordo con l’Ispettorato del Lavoro.
Il prestatore viene informato dell’avvenuta comunicazione di inizio e/o di revoca da parte dell’Istituto tramite sms, mail o nella sezione MyInps dedicata nel portale Inps.
Pubbliche Amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare i Contratti di Prestazione Occasionale nel rispetto dei vincoli previsti in materia di contenimento delle spese del personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali richiamate dalla Circolare Inps n. 107.
Il divieto di utilizzo del contratto di Prestazione Occasionale applicato ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendente più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, non si applica alle amministrazioni pubbliche.
Settore Agricolo
Come accennato in precedenza, il settore agricolo è escluso dall’utilizzo dai Contratti di Prestazione Occasionale, salvo quanto previsto dal comma 14, lettera b) che prevede la possibilità di utilizzo per le attività rese da particolari categorie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito). Tali prestatori NON devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato (OTD) di più recente pubblicazione. A parere dello scrivente, si attendono in merito chiarimenti per la pluralità delle casistiche che possono riscontrarsi (come, a puro titolo di esempio, nel caso di lavoratore che presta attualmente attività in ambito agricolo ma che non è ancora iscritto negli elenchi che ricordiamo essere di pubblicazione annuale).
È ammesso utilizzo del Contratto di Prestazione Occasionale per le aziende con massimo 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato.
L’importo minimo orario è pari alla retribuzione stabilita dalla contrattazione nazionale.
Anche in questo caso, è necessario sommare il 33% da destinare alla copertura previdenziale, il 3,5% da destinare alla copertura assistenziale e il 1% per i costi di gestione. L’importo lordo minimo sarà da aumentare proporzionalmente qualora l’utilizzatore e il prestatore si accordino per un importo netto superiore al minimo consentito.
L’importo giornaliero minimo prevede la retribuzione di almeno 4 ore, anche qualora la durata effettiva della prestazione risulti inferiore.
La comunicazione di inizio prestazione deve essere resa preventivamente, almeno con 60 minuti di anticipo indicando i dati identificativi del prestatore, il settore d’impiego, il luogo di svolgimento, durata della prestazione lavorativa collocata entro un periodo massimo di 3 giorni consecutivi e l’importo da corrispondere. Contestualmente sarà necessario specificare se ricorre la casistica delle particolari categorie di prestatori (pensionati, studenti con meno di 25 anni di età, disoccupati e percettori di misure a sostegno del reddito).
Qualora fosse necessario revocare la comunicazione inoltrata per sopravvenuta impossibilità di espletamento della prestazione, sarà possibile entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello previsto per la conclusione dell’attività. Nel caso in cui venisse dimostrato comportamento elusivo, ad esempio aver effettuato una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione effettivamente svolta, si configurerebbe l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero. A tal riguardo l’Istituto evidenzia attività di controlli automatici delle revoche, anche in raccordo con l’Ispettorato del Lavoro.
La piattaforma informatica atta a consentire le dichiarazioni di arco temporale superiore a quello giornaliero sarà resa disponibile entro settembre 2017.
Infine preme evidenziare che è stato previsto un sistema sanzionatorio e un sistema di regolarizzazione.
Nel caso di superamento del limite economico di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da singolo prestatore in favore del singolo utilizzatore, oppure nel caso di superamento del limite di durata massima della prestazione nell’arco annuale, il relativo rapporto viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
È prevista sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui venga accertata la violazione nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di:
- preventiva comunicazione e nel caso di ricorso a prestazioni occasionali da parte di aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- ricorso a prestazione occasionale da parte di imprese dell’edilizia e affini, imprese esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- ricorso a prestazione occasionale nell’ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi;
- ricorso a prestazione occasionale in agricoltura, ad esclusione delle particolari categorie di prestatori (come in precedenza analizzato)
Non si applica la procedura di diffida.
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