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Secondo i dati raccolti dall’INAIL nel 2016, quasi un infortunio mortale su due subito da un lavoratore è occorso sulla strada. Si tratta di numeri estremamente rilevanti, contro cui è fondamentale che datori e lavoratori stessi prendano delle precauzioni.
Il DPR n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) prevede che, sia nell’industria che in agricoltura, l’assicurazione INAIL risponda per gli infortuni subiti durante:
Al contrario, non c’è copertura assicurativa nel caso in cui il lavoratore svolga interruzioni o deviazioni dal percorso normale per ragioni indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. Si intendono necessitati i cambi di percorso operati a causa di forza maggiore, ossia per esigenze essenziali ed improrogabili, ovvero per l’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Parlando di infortuni stradali, occorre distinguere poi tra infortuni in itinere e infortuni occorsi nello svolgimento della prestazione lavorativa.
Per quanto riguarda gli infortuni in itinere, è necessario segnalare che la tutela del lavoratore è fornita dall’assicurazione infortuni INAIL e non dall’impresa.
In materia di infortunio in itinere, è stato poi precisato che se questo avviene a bordo di un velocipede, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, il lavoratore avrà sempre diritto all’indennizzo, a prescindere dal tratto stradale in cui l’incidente si è verificato.
Diversamente, per tutti gli altri mezzi privati, verrà valutato anche il parametro relativo alla necessità di utilizzare tali mezzi.
Un altro aspetto decisivo è quello che riguarda la condotta dell’assicurato: essa generalmente non rileva, nemmeno quando sia provata la colpa del lavoratore, ma è escluso il diritto all’indennizzo in tutti quei casi in cui il comportamento sia talmente abnorme da escludere la tutela prevista. Si pensi, ad esempio, ai casi di guida senza patente o agli incidenti causati da abuso di alcool o droghe.
Come precisato dalla circolare INAIL n. 52/2013, non possono essere qualificati come infortuni in itinere tutti quegli infortuni avvenuti durante l’attività lavorativa, ad esempio nei casi di missione o trasferta.
In questi casi, infatti, qualunque cosa accada deve considerarsi come accessoria all’attività lavorativa e ad essa funzionalmente connessa, dall’inizio alla fine della missione lavorativa. Chiaramente, nei casi di condotta abnorme da parte del lavoratore, ovvero di totale assenza di collegamento con la missione lavorativa (sia dal punto di vista delle attività che dal punto di vista geografico), decade il diritto all’indennizzo.
All’interno di questa categoria, poi, bisogna far rientrare anche tutti quegli infortuni relativi ai lavoratori che svolgono la loro prestazione su mezzi di trasporto (ad es. gli autisti), ma anche coloro che utilizzano su strada veicoli aziendali per spostamenti collegati all’attività lavorativa.
Per la loro frequenza e per la loro importanza è necessario che l’azienda metta in campo degli strumenti necessari a prevenire il rischio di infortuni stradali. In via preliminare, è fondamentale che i datori svolgano un’attività di valutazione del rischio stradale già all’interno del DVR.
Ciò posto, occorrerà svolgere attività di formazione, informazione ed aggiornamento ai propri lavoratori, al fine di mettere a conoscenza dei rischi esistenti e di prevenire alcune situazioni di pericolo, sia relative alla conduzione di mezzi, sia alle eventuali operazioni di carico e scarico.
Fondamentale, infine, sarà gestire con attenzione la flotta dei veicoli aziendali, tenendo controllate le eventuali anomalie e provvedendo ad una periodica attività di manutenzione e revisione al fine di mantenere i mezzi in efficienza.
È quindi fondamentale che le aziende svolgano un’attenta attività di analisi dei rischi e di prevenzione per poter ridurre la portata di un fenomeno estremamente diffuso, che coinvolge ogni anno migliaia e migliaia di lavoratori.