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pacchetto-ortofloro-plus DIS-COLL: aliquote contributive in aumento

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l’estensione e la stabilizzazione dell’indennità di disoccupazione mensile per i lavoratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rappresenta una delle più significative novità introdotte dalla l. 81/2017. il “jobs act del lavoro autonomo” ha apportato alcuni cambiamenti alla disciplina contenuta nell’art. 15 del d. lgs. 22/2015. tale norma prevede che “ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione" spetti una indennità sostitutiva denominata dis-coll. la nuova disciplina contenuta nell’art. 7, comma 1 della richiamata l. 81/2017, ha introdotto il comma 15-bis, il quale prevede, a partire dal 1° luglio, due importanti novità:. che l’indennità debba essere corrisposta anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data;. che per gli aventi diritto alla dis-coll, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta una maggiorazione dell’aliquota contributiva pari allo 0,51%. sul punto è uscita recentemente anche una circolare inps, la n. 115 del 19 luglio 2017, con cui l’istituto previdenziale ha fornito alcune istruzioni operative sull’applicazione della nuova disciplina. la principale novità da evidenziare è l’incremento delle aliquote contributive alla gestione separata per i soggetti non iscritti ad altre forme pensionistiche: per tali soggetti, dall’1/7, l’aliquota è passata dal 32,72% al 33,23%, di cui:. 32% di ivs (invalidità, vecchiaia, superstiti);. 0,72% a titolo di contribuzione minore;. 0,51% come finanziamento della dis-coll. per coloro che sono soggetti anche ad altre forme pensionistiche obbligatorie, invece, l’aliquota resta invariata al 24%. va ricordato poi che la ripartizione dell’aliquota non cambia: come avveniva prima delle novità normative, 1/3 del totale è posto in capo al collaboratore, mentre i restanti 2/3 sono a carico del committente. nei casi di associazione in partecipazione, invece, le percentuali variano: il 45% è a carico dell’associato, mentre il 55% è di competenza dell’associante. si ricorda infine che per avere accesso all’indennità dis-coll è necessario che i lavoratori soddisfino contemporaneamente i seguenti requisiti:. siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);. possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità). ©riproduzione riservata
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