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Le ferie rappresentano uno dei momenti più attesi da parte dei lavoratori subordinati, è degno di nota un approfondimento in merito alle modalità di concordarne la fruizione.
Se è vero, infatti, che le ferie retribuite rappresentano un diritto dei lavoratori stabilito in Costituzione (“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”, art. 36), la loro determinazione è demandata alle parti sociali, secondo i principi contenuti nella contrattazione collettiva e nella normativa.
L’art. 10 del D. Lgs. 66/2003 prevede che il prestatore di lavoro abbia diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, di cui almeno due (consecutive in caso di richiesta del lavoratore) vanno godute nel corso dell'anno di maturazione, e le restanti entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno.
Se per buona prassi, datore e lavoratore concordano la collocazione del periodo di riposo, l’art. 2109 del codice civile sancisce che è il datore a stabilire il periodo annuale di ferie retribuite. Il datore può “imporre” le ferie al proprio dipendente purché:
Va sottolineato, però, che l’autorizzazione a fruire di un determinato periodo di ferie non preclude all’azienda la possibilità di poterlo modificare in un secondo momento. Ciò può essere fatto nel caso di esigenze eccezionali ed imprevedibili, ma anche nel caso di una diversa valutazione delle necessità aziendali da parte del datore (Cass. n. 1557/2000).
Oltre a spostare le ferie del lavoratore, il datore può richiedere anche il rientro anticipato al lavoro, facendosi carico del rimborso delle spese sostenute dal dipendente per lo spostamento della prenotazione dell’albergo, dei voli e di eventuali altri oneri aggiuntivi.
Ad ogni buon conto, salvo diversa previsione contrattuale, il lavoratore non ha il dovere di essere reperibile durante il periodo di ferie, come confermato anche dalla sentenza n. 27057/2013 della Corte di Cassazione. Pertanto, se non previsto da CCNL o contratto individuale, il lavoratore irreperibile durante le ferie non può essere soggetto a sanzioni disciplinari.