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Mancano pochi giorni al 9 settembre, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni introdotte dal DM 122/2017 in materia di buoni pasto.
Le nuove norme hanno ampliato il numero di esercizi che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, ma ancora più importanti sono state alcune precisazioni circa la cumulabilità e l’emissione dei buoni pasto, le quali sono state formalizzate per “garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l’equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori”.
L’art. 2, comma 1, lettera c) del richiamato DM 122/2017 definisce il buono pasto come il “documento di legittimazione, anche in forma elettronica […] che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
Circa le modalità di utilizzo dei buoni pasto, l’art. 4 del nuovo decreto prevede che i tagliandi devono essere utilizzati dai lavoratori subordinati, a prescindere che questi svolgano la loro attività a tempo pieno o parziale, non rilevando neanche l’esistenza di una pausa per il pranzo. Possono approfittare dei buoni pasto anche i soggetti aventi un rapporto di collaborazione con il datore.
I buoni pasto non sono cedibili a terzi e non sono utilizzabili in maniera cumulativa oltre il limite di otto buoni; i buoni non possono nemmeno essere convertiti in denaro e possono essere utilizzati solamente per il loro intero valore facciale.
La precisazione circa il numero di buoni cumulabili è stata accolta con grande interesse, visto che nella precedente disciplina nulla era precisato e la determinazione era rimessa ai singoli operatori.
La nuova disciplina ha poi fornito chiarimenti anche circa gli elementi essenziali di un buono pasto, che sono:
L’art. 3 del DM 122/2017 ha poi ampliato anche la platea di esercizi convenzionati. A partire dal 9 settembre, il servizio sostitutivo di mensa è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:
Ultimo, ma non ultimo, occorre tenere conto del profilo fiscale: l’art. 51, comma 2 del TUIR prevede che non concorrono a formare reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Non costituiscono reddito nemmeno le prestazioni di servizi sostitutivi di mensa fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (aumentato a 7 euro se fornito in forma elettronica).
In base a tale previsione, quindi, tenuto conto del limite degli otto buoni cumulabili, l’ammontare giornaliero complessivo non soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale dovrebbe essere pari a 42,32 euro in caso di buoni pasto cartacei e di 56 in caso di buoni pasto elettronici.