Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
pacchetto-ortofloro-plus Buoni pasto: novità in vista a partire dal 9 settembre

Please publish modules in offcanvas position.

mancano pochi giorni al 9 settembre, data in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni introdotte dal dm 122/2017 in materia di buoni pasto. le nuove norme hanno ampliato il numero di esercizi che possono erogare il servizio sostitutivo di mensa, ma ancora più importanti sono state alcune precisazioni circa la cumulabilità e l’emissione dei buoni pasto, le quali sono state formalizzate per “garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l’equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici, ed un efficiente servizio ai consumatori”. l’art. 2, comma 1, lettera c) del richiamato dm 122/2017 definisce il buono pasto come il “documento di legittimazione, anche in forma elettronica […] che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”. circa le modalità di utilizzo dei buoni pasto, l’art. 4 del nuovo decreto prevede che i tagliandi devono essere utilizzati dai lavoratori subordinati, a prescindere che questi svolgano la loro attività a tempo pieno o parziale, non rilevando neanche l’esistenza di una pausa per il pranzo. possono approfittare dei buoni pasto anche i soggetti aventi un rapporto di collaborazione con il datore. i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non sono utilizzabili in maniera cumulativa oltre il limite di otto buoni; i buoni non possono nemmeno essere convertiti in denaro e possono essere utilizzati solamente per il loro intero valore facciale. la precisazione circa il numero di buoni cumulabili è stata accolta con grande interesse, visto che nella precedente disciplina nulla era precisato e la determinazione era rimessa ai singoli operatori. la nuova disciplina ha poi fornito chiarimenti anche circa gli elementi essenziali di un buono pasto, che sono:. codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro;. ragione sociale e codice fiscale della società di emissione;. valore facciale espresso in valuta corrente;. termine temporale di utilizzo;. uno spazio per la firma e la data di utilizzo (per i buoni elettronici, tali dati sono automaticamente associati al buono pasto);. la dicitura “il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di otto buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto da titolare”. l’art. 3 del dm 122/2017 ha poi ampliato anche la platea di esercizi convenzionati. a partire dal 9 settembre, il servizio sostitutivo di mensa è erogato dai soggetti legittimati ad esercitare:. la somministrazione di alimenti e bevande;. l’attività di mensa aziendale ed interaziendale;. la vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (d. lgs. 114/1998);. previa iscrizione all’albo di cui all’articolo 5 della l. 443/1985, la vendita al dettaglio nei locali di produzione e nei locali attigui dei prodotti alimentari;. la vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata da imprenditori agricoli, coltivatori diretti e società semplici esercenti l’attività agricola;. nell’ambito dell’attività di agriturismo (l. 96/2006), la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;. nell’ambito dell’attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca da parte di imprenditori ittici;. la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l’attività di produzione industriale. ultimo, ma non ultimo, occorre tenere conto del profilo fiscale: l’art. 51, comma 2 del tuir prevede che non concorrono a formare reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. non costituiscono reddito nemmeno le prestazioni di servizi sostitutivi di mensa fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29 (aumentato a 7 euro se fornito in forma elettronica). in base a tale previsione, quindi, tenuto conto del limite degli otto buoni cumulabili, l’ammontare giornaliero complessivo non soggetto a tassazione né a contribuzione previdenziale dovrebbe essere pari a 42,32 euro in caso di buoni pasto cartacei e di 56 in caso di buoni pasto elettronici. ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale