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Ai fini del rilascio del nulla osta per i lavoratori stranieri, gli allevamenti non possono essere considerati come attività stagionali. Lo ha precisato l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con il parere n. 7229/2017.
Un ufficio territoriale aveva avanzato specifico quesito, chiedendo lumi sulla compatibilità tra quanto previsto dall’art. 24 del Testo Unico sull’Immigrazione e la disciplina dell’art. 21, comma 2 del D. Lgs. 81/2015 circa la definizione di “attività stagionale”.
Il richiamato art. 24 del D. Lgs. 286/1998, infatti, prevede l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di presentare una richiesta nominativa allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza al fine di instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero con un soggetto straniero. La norma, però, non fornisce una precisa indicazione su quali siano tali attività.
Per la definizione di “attività stagionale”, l’ordinamento italiano prevede un cosiddetto doppio binario: essa infatti si può ritrovare sia nei decreti che all’interno della vasta materia della contrattazione collettiva.
Quanto alla prima fonte, l’interpello n. 15/2016 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha sottolineato che l’art. 21 del D. Lgs. 81/2015 prevede la definizione di “attività stagionali” all’interno di un apposito decreto finora mai pubblicato. Nel mentre, la loro individuazione è devoluta alle attività indicate nell’elenco allegato al DPR 1525/1963.
Alternativamente, si può cercare la definizione di attività stagionale all’interno della contrattazione collettiva ed in particolare in quella dei settori espressamente richiamati dall’art. 24, ossia quello agricolo e quello turistico/alberghiero.
Secondo quanto evidenziato nel parere, però, né l’elenco allegato dal DPR 1525/1963, né la relativa contrattazione collettiva, ricomprendono l’attività di allevamento tra le attività stagionali.
Pertanto, si ritiene che ai fini dell’assunzione temporanea di lavoratori stranieri non sia necessario osservare gli adempimenti e le procedure indicate nell’art. 24 del D. Lgs. 286/1998.
Va precisato, infine, che il parere fornito dall’INL è da riferirsi al caso di specie dell’assunzione di lavoratori stranieri. Esso quindi non va ad intaccare il principio generale di stagionalità e quindi la possibilità di assumere personale agricolo sotto forma di OTD.