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A partire dal 12 ottobre 2017 non ci saranno più distinzioni tra infortuni lievi ed infortuni gravi ai fini della comunicazione all’INAIL: tutti gli infortuni con prognosi superiore ad un giorno (oltre a quello dell’infortunio) dovranno obbligatoriamente essere comunicati all’istituto.
A seguito della ricezione del certificato medico attestante l’infortunio del lavoratore, il datore di lavoro dovrà trasmettere, entro 48 ore, la denuncia di infortunio all’INAIL, anche per gli infortuni con prognosi inferiore a tre giorni, come previsto dal DM n. 183/2016 del Ministero del Lavoro.
Prima dell’approvazione del richiamato decreto ministeriale, l’obbligo di comunicazione ai fini assicurativi era previsto solo per gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni.
La disciplina relativa all’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro è contenuta nell’art. 53 del DPR 1124/1965 e nel successivo art. 18, comma 1, lettera r) del D. Lgs. 81/2008. Particolarmente interessanti sono le previsioni di quest’ultima norma: ivi si suddivide l’obbligo di comunicazione in base al fine, che può essere statistico o assicurativo.
La novità introdotta dal DM 183/2016, in vigore da giovedì prossimo, consiste nel fatto che diviene necessaria la comunicazione di denuncia anche degli infortuni sotto la soglia di risarcibilità (pari a tre giorni), ai soli fini statistici. Nulla cambia, invece, ai fini assicurativi, dove rimane immutata la soglia dei tre giorni di prognosi, oltre a quello dell’infortunio.
La segnalazione dell’infortunio è possibile solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’INAIL, i quali ad oggi non sono attivi per alcune categorie di lavoratori (tra cui gli agricoli).
In linea generale, comunque, la procedura prevede che il lavoratore, in seguito all’infortunio, debba far certificare dal pronto soccorso, dal medico aziendale o dal suo medico curante, sia la diagnosi che i giorni di presunta inabilità al lavoro. Sarà poi il pronto soccorso, il medico aziendale o il medico curante a dover trasmettere all’INAIL il documento.
Oltre a far certificare il proprio infortunio, il lavoratore ha anche l’obbligo di avvisare tempestivamente il proprio datore, così come previsto dall’art. 52 del DPR 1124/1965. Il mancato adempimento ha conseguenze rilevanti, se si pensa che la mancata comunicazione o l’omesso invio della certificazione comportano la decadenza dal diritto al risarcimento da parte dell’INAIL.
Per una corretta comunicazione dell’infortunio, il lavoratore deve specificare:
Una volta ricevuti i dati del certificato, scatta il termine di 48 ore entro cui il datore di lavoro è tenuto ad inviare comunicazione all’INAIL. In caso di inadempienza del datore, il lavoratore può attivarsi presentando comunicazione presso la sede INAIL competente.
La mancata, tardiva, inesatta o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro, prevede la sanzione amministrativa da 1.290 euro a 7.747 euro.
In caso di erroneo invio della denuncia all’INAIL, il lavoratore non perde le tutele previste.
Nel caso di denuncia di malattie professionali, invece, resta salvo il termine di cinque giorni (dalla ricezione del certificato medico) entro cui il datore deve inoltrare la denuncia all’INAIL, utilizzando sempre il canale telematico.