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pacchetto-ortofloro-plus Giovani agricoltori ed esonero contributivo: nuovi chiarimenti dall’INPS

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la legge di bilancio 2017 (l. 232/2016) ha introdotto benefici contributivi per tutti i soggetti under 40 che svolgono una nuova attività in agricoltura. tali agevolazioni consistono in:. esonero contributivo del 100% per i primi 36 mesi di attività;. esonero contributivo del 66% per gli ulteriori 12 mesi;. esonero contributivo del 50% per gli ulteriori 12 mesi. allo scopo di meglio definire alcuni punti poco chiari della disciplina e individuare le modalità operative, l’inps ha emanato la circolare n. 85 a maggio 2017, per poi esprimersi nuovamente con la circolare n. 164 di novembre 2017. oggetto dell’ultimo chiarimento è il concetto di “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, contenuto nell’art. 1, comma 344 della l. 232/2016. se il significato di tale dicitura risulta chiaro in relazione a nuove iscrizioni di soggetti non appartenenti a nuclei di coltivatori diretti già esistenti, decisamente meno netto appare se riferito a soggetti già iscritti in un nucleo preesistente. secondo quanto precisato dall’inps, è fondamentale, ai fini dell’accesso all’esonero contributivo, che il nuovo nucleo non sia composto dagli stessi soggetti di quello precedente: la verifica di tale requisito verrà effettuata sulla base della posizione del cosiddetto capo nucleo coltivatore diretto. tale posizione è stata confermata anche dal ministero del lavoro che, con il parere n. 6811/2017, ha precisato che “non rileva ai fini civilistici e ai fini della norma citata la circostanza che antecedentemente i medesimi soggetti siano già stati iscritti in qualità di semplici collaboratori componenti di un nucleo preesistente”. per nuova iscrizione l’inps intende anche lo svolgimento di una nuova forma imprenditoriale agricola, quando il cambiamento riguarda la coltivazione dei fondi, la silvicoltura, l’allevamento di animali e attività connesse, purché rientranti all’interno della definizione di cui all’art. 2135 c.c. riassumendo, quindi, la circolare n. 164/2017 ha precisato che per poter accedere all’esonero è necessario che la nuova iscrizione del coltivatore o dello iap di età inferiore a 40 anni sia riconducibile ad un’innovazione nell’oggetto dell’impresa, concretizzabile anche attraverso lo sviluppo o il mutamento dell’attività preesistente. ©riproduzione riservata
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